Bambini allontanati dalle famiglie: l’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza fa il punto

15 Aprile 2026

L’allontanamento forzoso dei minori dalla famiglia è possibile solo in situazioni di emergenza, quando sia necessario proteggerli da uno stato di abbandono morale o materiale, da un grave pregiudizio o da un pericolo per la loro salute. L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con il documento in esame, prende posizione sulla delicata tematica dell’allontanamento del minore dalla famiglia. L’allontanamento, si sottolinea dovrebbe essere eccezionale e residuale, ammesso solo quando sia impossibile affidare il minore a uno dei genitori e quando il rischio di un grave danno restando in famiglia divenga superiore a quello derivante dal distacco.

Prelevamento dei minori

L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato, lo scorso 28 gennaio, un documento intitolato “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”.

Recenti casi di cronaca, come quello della ben nota “famiglia nel bosco”, nonché situazioni altrettanto gravi e molto numerose, pur sconosciute all’opinione pubblica, hanno spinto l’Autorità, come sottolineato dalla stessa Garante Marina Terragni, a prendere posizione in questa delicata materia (v. E. Fazzini, Le misure ablative e limitative della responsabilità genitoriale e la loro applicazione nel caso della “famiglia del bosco”, in IUS Famiglie, 19 gennaio 2026)

Il documento ribadisce e sottolinea con forza alcuni principi già presenti nella legislazione e nell’interpretazione giurisprudenziale in relazione ai quali, si sottolinea, è necessario fare chiarezza.

Il presupposto è l’emergenza

Principio intorno al quale ruota tutto il documento è che l’allontanamento forzoso dei minori dalla famiglia è possibile solo in situazioni di emergenza, quando sia necessario proteggerli da uno stato di abbandono morale o materiale, da un grave pregiudizio o da un pericolo per la loro salute. Il richiamo è all’art 403 c.c., norma, si ricorda, recentemente modificata dalla riforma Cartabia che ha reso tale strumento molto più legato alle situazioni di urgenza rispetto al passato. Presupposto fondamentale, infatti, introdotto dal Legislatore del 2022, sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, è che vi sia l’urgenza di provvedere. La disposizione, in particolare, prevede un intervento dell’autorità pubblica, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, che assicuri la protezione dei minori, collocandoli in un “luogo sicuro”, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione. Tale strumento, secondo quanto disposto dal codice civile, trova applicazione solamente nelle ipotesi in cui il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità. Si tratta di casi in cui un provvedimento giudiziale, pur tempestivo, non sia sufficientemente rapido (si veda S. Galluzzo, Allontanamento del minore, in IUS Famiglie, 13 Giugno 2022).

Nonostante ciò, sottolinea l’Autorità Garante si ritrovano nella prassi episodi in cui i minori vengono prelevati dalla loro residenza abituale, nell’ambito di procedimenti di affidamento, a causa della conflittualità esistente tra i genitori. Si va così, si afferma, ben oltre i presupposti di legge incidendo sul diritto fondamentale del minore, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, a vivere e a crescere nella propria famiglia.

L’allontanamento, sottolinea il documento in esame, dovrebbe essere eccezionale e residuale, ammesso solo quando sia impossibile affidare il minore a uno dei genitori e quando il rischio di un grave danno, causato dalla permanenza in famiglia, divenga superiore a quello derivante dal distacco.

Priorità deve essere sempre data al sostegno al nucleo familiare, allo scopo di evitare che il minore paghi le conseguenze dei conflitti o delle difficoltà degli adulti.

In questo contesto, si legge nel documento, a prelevare il minore devono essere i servizi sociali che operano in piena autonomia e in collaborazione con gli organi giudiziari. L’intervento delle forze dell’ordine, pur presente nella prassi, si evidenzia, deve invece essere strettamente limitato ai casi di assoluta emergenza riconducibili al citato art. 403 c.c. A riprova di tale considerazione l’Autorità cita anche il vademecum delle forze di polizia, “Garantire i diritti dei minorenni”, nel quale si specifica che gli operatori di polizia devono limitarsi a fornire ausilio ai servizi sociali in quanto l’allontanamento del minorenne è atto di loro esclusiva competenza.

Il diritto del minore all’ascolto

Fondamentale si sottolinea è la volontà del minore che deve essere verificata e poi riferita all’autorità giudiziaria. Salvo, infatti, che si tratti di un prelevamento d’emergenza, ex art. 403 c.c., qualora il minore opponga resistenza al trasferimento l’indicazione è quella di sospendere immediatamente l’operazione e riferire la situazione al giudice che ha disposto il provvedimento. Si tratterebbe altrimenti, come affermato da recente giurisprudenza, citata dalla stessa AGIA, di una misura non conforme ai principi dello Stato di diritto (Cass. 9691/2022).

Prioritario è pertanto, si sottolinea, l’ascolto del minore. L’AGIA ribadisce infatti il fondamentale principio che trova le sue origini nella Convenzione di New York del 1989, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (ratificata con l. 191/1976) secondo cui il minore quando è capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano, incluse le procedure giudiziarie e amministrative (art.12 Conv. ONU). Il principio, com’è noto è recepito dall’ordinamento italiano nell’art. 315-bis c.c. che stabilisce la regola generale secondo cui il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Gli artt. 473-bis.4 e ss c.p.c., inoltre, introdotti dalla riforma Cartabia, richiedono, a pena di nullità, l’ascolto del minore ove capace di discernimento nel procedimento in cui vengono adottati provvedimenti che lo riguardano. L’ascolto, si rileva altresì, compete esclusivamente al giudice che non può delegare l’adempimento a terzi (art. 473-bis.5 c.p.c.).

Il documento ribadisce tali consolidati principi e sottolinea anche quello secondo cui le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità (in tal senso anche la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, del 25 febbraio 1996, ratificata l. 77/2003). In questo contesto rilevante è la capacità di discernimento del minore che si presume compiuti i 12 anni ma che, come viene sottolineato dall’Autorità Garante, si ritrova spesso anche prima dei 12 anni (amplius Galluzzo S., Il diritto del minore all’ascolto alla luce della riforma del processo civile, in IUS Famiglie, 07 marzo 2023).

Nella prassi invece, evidenzia la Garante Terragni, durante la presentazione del documento, l’ascolto del minore non viene sempre attuato. Eventuali omissioni devono comunque essere accompagnate da una specifica e circostanziata motivazione, che, come afferma la giurisprudenza, deve essere tanto più rigorosa quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto (Cass. 1474/2021; Cass. 10774/2019).

Collocamento del minore fuori famiglia

Importanti precisazioni si hanno anche sul luogo in cui devono essere collocati i minori. Il documento sottolinea infatti che il collocamento in strutture quali case famiglie o istituti debba essere una soluzione residuale, un'estrema ratio, adottabile, come del resto precisato dall’art. 403 c.c., solo in mancanza di alternative. La scelta prioritaria viene individuata in parenti o in una famiglia comunque nota e conosciuta al minore, una famiglia considerata “amica”, che si renda disponibile all’accoglienza.

Peraltro, afferma l’Autorità Garante, nella prassi spesso non è così. Secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, nel 2024 circa 25 mila sono stati i minori ospitati in strutture residenziali, mentre molto meno, circa 16 mila, sono stati quelli che hanno trovato accoglienza in una famiglia attraverso l’istituto dell’affido. Manca ancora inoltre, si sottolinea, un censimento sistematico sia delle strutture di accoglienza, sia delle famiglie affidatarie, nonché dati che consentano di distinguere in modo attendibile quanti collocamenti fuori famiglia siano disposti in via d’urgenza ex art. 403 c.c., quanti nell’ambito di contenziosi tra i genitori e quanti per altre ragioni. 

Ma quanto dura, ci si chiede il collocamento del minore fuori famiglia? Il documento rileva come non vi sia un limite temporale rigido. L’art. 4, l.184/1983 in materia di affidamento familiare precisa che nel provvedimento di affidamento deve essere indicato, tra le altre cose, il periodo di presumibile durata che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni. I dati più recenti in proposito, si precisa, mostrano che quasi la metà dei minori rientra nella famiglia d’origine dopo il periodo di accoglienza, ma manca ancora una valutazione sistematica dell’effettivo impatto degli allontanamenti sulle vite dei minori.

A tali considerazioni il documento in esame aggiunge una valutazione del costo giornaliero per il mantenimento di un minore in una struttura che può variare dai 120 ai 200 € giornalieri. Alla luce di ciò l’Autorità torna a ribadire che la priorità deve essere sempre data a interventi di sostegno a favore del nucleo familiare piuttosto che a un allontanamento del minore e in tal senso, si evidenzia che la spesa per il mantenimento dei minori potrebbe essere destinata a interventi personalizzati per le famiglie in difficoltà evitando così ai più piccoli il trauma della separazione dai genitori.

Diritto del minore alla famiglia

Prioritario infatti è il diritto del minore a vivere in famiglia possibilmente nella propria famiglia, diritto affermato a livello internazionale dalla Convenzione ONU che all’art. 7 stabilisce che il minore ha diritto a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi, e riaffermato dalla legislazione italiana che impone, a livello costituzionale ai genitori di mantenere educare e istruire la prole (art. 30) e stabilisce che il figlio ha diritto a vivere e a crescere in famiglia (art. 315 c.c.), possibilmente nella sua famiglia (art. 1 l. 184/1983).

In questo contesto l’Autorità Garante si sofferma sul diritto alla bigenitorialità, espressione, che non compare nei testi di legge. Il diritto del minore a stare con entrambi i genitori, sancito dalla più volte citata Convenzione ONU, è stato attuato nel nostro ordinamento dalla l. 54/2006 che ha introdotto l’affido condiviso. Il figlio minore ha infatti il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (attualmente ex art. 337-ter c.c.).

A tale diritto, peraltro, non corrisponde un dovere di mantenere il rapporto. Le relazioni affettive, si evidenzia nel documento, sono infatti incoercibili, per cui qualora il minore rifiuti uno dei genitori, situazione non rara nella prassi, tale rifiuto, si sottolinea va rispettato. Il rifiuto, inoltre, non può essere motivo, afferma l’Autorità Garante, di allontanamento del minore dalla famiglia.

L’Autorità prende posizione anche sulla delicata questione della Sindrome da alienazione parentale, c.d. PAS, teoria elaborata dallo psichiatra Richard Gardner, secondo la quale il bambino viene indotto a stringere un “rapporto di fedeltà” con il genitore alienante, e di conseguenza rifiuta il genitore “alienato”. La questione ha portato a grossi contrasti in giurisprudenza. Se infatti alcuni provvedimenti hanno riconosciuto tale sindrome privando dell’affidamento quel genitore che ha abusato della propria posizione e ha denigrato l’altro al punto di ingenerare il rifiuto da parte del minore, altri l’hanno respinta. In particolare, la Cassazione ha affermato che il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale (Cass. 13217/2021 e Cass. 9691/2022 in IUS Famiglie, con nota di Galluzzo S. Non è legittimo il richiamo alla sindrome da alienazione parentale).

La validità scientifica della PAS è inoltre ampiamente contestata dalla letteratura internazionale.
L’Autorità Garante respinge nettamente tale teoria sottolineando come vi siano casi in cui è legittima la riluttanza dei bambini a entrare in contatto con un padre violento. Non rispettare la volontà dei minori comporta, in tali ipotesi, rischi per la loro sicurezza e salute. Nel documento si richiama in proposito il GREVIO, Comitato indipendente di esperti del Consiglio d’Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) il quale ha sottolineato l’importanza di respingere i concetti di alienazione che portano a screditare e a far perdere rilevanza alle denunce delle donne in tema di violenza domestica (rapporto del 2025).

Priva di fondamento scientifico è, secondo l’Autorità, anche la cosiddetta “terapia di riunificazione” pratica, si sottolinea, pur non riconosciuta dalle autorità sanitarie, ma utilizzata nei tribunali per risolvere il “rifiuto genitoriale”. Secondo il documento in esame, che richiama il rapporto Onu contro la violenza (2023), tale pratica si avvicinerebbe invece addirittura a una forma di tortura.

Situazioni di violenza

Attenzione viene posta dall’Autorità Garante anche alla violenza domestica. L’autorità in particolare evidenzia come spesso situazioni di violenza vengano considerate ordinaria conflittualità. Si ritiene pertanto necessario fornire una chiara definizione delle due differenti situazioni. Si afferma così che si ha violenza ogni volta in cui vi è una relazione di potere, di sopraffazione di un partner sull’altro, spesso accompagnata da altri atteggiamenti quale denigrazione, svalutazione, limitazioni della libertà. La mera conflittualità invece è caratterizzata da una posizione paritaria delle parti.

Il documento pone inoltre attenzione, richiamando la Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata con l. 77/2013) e la sua attuazione nella riforma Cartabia alla tutela dei minori esposti alla violenza domestica. Si ha in particolare violenza assistita quando il minore non è il primo oggetto della violenza ma è testimone della violenza subita dal genitore, nella maggior parte dei casi la madre. In proposito si evidenzia che in seguito alla l. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. è aggravato se commesso in presenza di persona minore. I minori testimoni di violenza inoltre sono oggi considerati persone offese dal reato.

In conclusione

L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza sottolinea quei fondamentali principi di tutela del minore dettati già nel 1989 dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia a partire dal diritto del fanciullo ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano, ad avere una famiglia, a vivere una relazione stabile e continuativa con entrambi i genitori. Tutti questi diritti vanno poi attuati alla luce del fondamentale principio, sancito dall’articolo 3 della Convenzione stessa, del superiore interesse del minore. Nella prassi poi si realizzano le situazioni quanto più disparate, spesso drammatiche e portatrici di grosse sofferenze soprattutto per i più fragili. Il documento dell’Autorità Garante è così dettato allo scopo di “fare chiarezza” in una materia, molto discussa e attualmente al centro di dibattiti e confronti, ma tanto delicata e carica di implicazioni. Un minore allontanato dalla famiglia vive un evento traumatico che va pertanto limitato ai casi in cui è rigorosamente necessario. Il prelevamento di minori deve tornare, sottolinea l’Autorità, a essere una misura strettamente residuale che non può in nessun modo essere considerata una soluzione ai problemi del nucleo familiare.

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