La procedura di concordato minore
15 Aprile 2026
Premesse Il Codice della crisi tratta della procedura di concordato minore – mutuandone la struttura dall’accordo di composizione della crisi ex art. 10 ss., l. n. 3/2012 –, nell’ambito del Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), all’interno della terza Sezione del Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento). Presupposto soggettivo e presupposto oggettivo L’art. 74, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 circoscrive, sotto il profilo soggettivo, la possibilità di accedere al concordato minore a chi non sia qualificabile come “consumatore” e, dunque [ex art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i.], ai seguenti soggetti:
Si ricorda che, per “imprenditore minore”, si intende colui che non superi, congiuntamente, i seguenti parametri [art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), c.c.i.i.]:
Ai sensi dell’art. 33, comma 4, c.c.i.i. è inammissibile la domanda di accesso (fra l’altro) al concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese. In giurisprudenza, si ritiene che tale causa di esclusione della legittimazione operi solo nei confronti delle società e non anche dell’imprenditore individuale (Trib. Ancona, 29 luglio 2024; Trib. Napoli Nord, 3 gennaio 2023). In caso di decesso del debitore in pendenza del concordato minore, il tribunale assegna un termine ai soggetti chiamati all’eredità al fine di consentire loro una valutazione sulla opportunità di proseguire il procedimento (Trib. Vicenza 12 marzo 2024). Sotto il profilo oggettivo, l’art. 74, comma 1, c.c.i.i. fissa – per l’accesso alla procedura di concordato minore – due parametri. Primo parametro: i soggetti sopra indicati devono trovarsi in una situazione di “sovraindebitamento”, ovvero [ex art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i.], in una situazione:
L’onere della prova circa la sussistenza del suddetto requisito oggettivo grava sul proponente. Secondo parametro: la proposta di concordato minore deve prevedere – e consentire – la prosecuzione dell'attività imprenditoriale/professionale del sovraindebitato. La prosecuzione dell’attività può avvenire anche secondo lo schema della cd. continuità indiretta, atteso il richiamo alla disciplina generale del concordato “maggiore”, ove compatibile, operato dall’art. 74, comma 4, c.c.i.i. (Trib. Bologna 17 ottobre 2023). L’art. 74, comma 2, c.c.i.i. stabilisce, peraltro, con riferimento al secondo parametro di cui sopra, la seguente eccezione. Il concordato minore, se non è “in continuità” (e, dunque, ove si configuri come “liquidatorio”), può essere proposto solo se sia previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino, in misura apprezzabile, l'attivo al momento della presentazione della domanda. A differenza che nel concordato liquidatorio “maggiore” (là dove si prevede, ex art. 84, comma 4, c.c.i.i., che la proposta debba prevedere un apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno un 10%, e che sia inoltre assicurato il soddisfacimento dei chirografari per almeno il 20%), nel concordato liquidatorio minore:
Il requisito della “apprezzabilità” dell’apporto esterno ha una valenza relativa, che si ritiene valutabile, a cura del giudice, avuto riguardo sia al patrimonio del debitore, sia all’entità del passivo concordatario. La proposta di concordato minore Della proposta di concordato minore dispone l’art. 74, commi 3-4, del Codice della crisi. Il terzo comma detta regole specifiche applicabili alla procedura di concordato minore (peraltro, mutuando lo schema generale dal concordato preventivo, ma – come vedremo – con alcune peculiarità). Il quarto comma opera, invece, come già ricordato, un richiamo al Capo III del Titolo IV, disponendo che, per quanto non previsto in ambito di concordato minore, si applichino le disposizioni previste per la procedura di concordato preventivo. Tanto premesso, la proposta di concordato minore deve prevedere il soddisfacimento, anche solo parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma (contenuto libero della proposta). La stessa deve però indicare, in modo specifico:
La natura concorsuale della procedura impone al proponente di rispettare la par condicio creditorum e, più in generale, le regole vigenti in ambito concordatario in termini di “priorità assoluta” e, sussistendone le condizioni, di “priorità relativa” (in questo senso, si veda Trib. Roma, 25 giugno 2025). Può essere prevista la suddivisione dei creditori in classi, sempreché siano indicati i criteri adottati per la formazione delle classi medesime. Le classi sono obbligatorie nel caso in cui vi siano creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La domanda di concordato deve essere accompagnata dalla seguente documentazione (art. 75, comma 1, c.c.i.i.):
relative ai tre esercizi precedenti o comunque relative agli ultimi esercizi se l'attività abbia avuto durata minore
L’art. 75, comma 2, c.c.i.i., con formula mutuata dalle procedure ristrutturatorie maggiori, prevede la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti (anche solo) in misura parziale. Quanto sopra, a condizione che il pagamento non risulti inferiore a quanto realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale del credito rispetto a quanto ricavabile in caso di liquidazione – e ciò, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e/o diritti sui quali insista la prelazione. La sussistenza di tale condizione è oggetto di specifica attestazione da parte dall’Organismo di composizione della crisi. L’art. 75, comma 2-bis, c.c.i.i., prevede una norma speciale che riguarda il caso che il debitore abbia in corso un contratto di mutuo relativo all’abitazione principale. In caso di debitore persona fisica, la proposta può prevedere il rimborso, alle date pattuite, delle rate del mutuo con garanzia reale sull'abitazione principale che vadano a scadere dopo il deposito della domanda di concordato. Quanto sopra, a condizione che, a tale data:
Ulteriore condizione affinché possa avvenire la prosecuzione del pagamento delle rate di mutuo successive al deposito della domanda è che l'Organismo di composizione della crisi attesti:
Specularmente, il terzo comma dell’art. 75 detta analoga norma per il caso in cui il proponente rivesta la qualifica di imprenditore (non assoggetabile a liquidazione giudiziale) ovvero di professionista. In questo caso, se la proposta ed il piano prevedono la continuazione dell'attività, è ammesso il rimborso delle rate di mutuo con garanzia reale su uno o più beni strumentali, alle scadenze convenute, a condizione che, al momento del deposito della domanda:
Anche in questo caso, è necessario che l'OCC attesti:
Con riferimento al piano da allegare alla domanda di concordato minore, lo stesso deve essere concretamente idoneo, in punto di modalità e tempi d’adempimento, ad assicurare il soddisfacimento dei creditori, nel rispetto delle ricordate regole di par condicio. Al riguardo, il piano concordatario dovrebbe di massima avere una durata non superiore al quinquennio; tale limite, peraltro, può essere superato in forza di specifiche motivazioni che giustifichino, in modo puntuale, le ragioni di una durata superiore, in funzione della fattibilità del piano (così, Trib. Roma, 14 giugno 2023). L’OCC e la presentazione della domanda Secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 1, c.c.i.i., la domanda per l’accesso al concordato minore è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale del luogo ove il debitore abbia il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2, c.c.i.i.). Se in tale circondario non vi è un OCC, gli stessi compiti e funzioni sono attribuiti ad un professionista (o società tra professionisti) in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi (artt. 356-358 c.c.i.i.). La domanda di accesso al concordato minore deve essere presentata nella forma del ricorso, con obbligo di patrocinio, vertendosi in ambito di strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 9, comma 2, e 37, comma 1, c.c.i.i.). In ambito di concordato minore non è applicabile la norma di cui all’art. 44, comma 1, c.c.i.i. prevista, con riferimento alle procedure ristrutturatorie “maggiori”, in tema di ricorso “prenotativo” (in questo senso, Trib. Milano, 5 ottobre 2022). L'OCC, prima del deposito della domanda, entro il termine di sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia:
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Gli stessi, entro i successivi quindici giorni, devono comunicare all’OCC:
Tornando alla domanda di concordato, alla stessa deve essere allegata una relazione particolareggiata, redatta dall'OCC la quale fornisca le seguenti informazioni:
Come dispone l’art. 76, comma 3, c.c.i.i., l’OCC, oltre alle informazioni di cui sopra, indica nella propria relazione se il soggetto che abbia finanziato il debitore abbia tenuto conto del merito creditizio del proponente ai fini della concessione del finanziamento (per un quadro sulle possibili condotte contra legem dei soggetti finanziatori, in vigenza della l. n. 3/2012, si veda, fra gli altri, Trib. Rimini 1° marzo 2019). Gli effetti della presentazione della domanda Il deposito della domanda di concordato minore determina la sospensione, ai soli effetti del concorso, della decorrenza degli interessi convenzionali o legali, e ciò fino alla chiusura della liquidazione. La sospensione del corso degli interessi opera, peraltro, per i soli crediti chirografari. L’art. 76, comma 5, c.c.i.i. precisa, infatti, che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a decorrere gli interessi anche dopo il deposito della domanda, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2-3, c.c. L’art. 2749 c.c. prevede che il privilegio si estende, oltreché alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. L’art. 2788 c.c. prevede che, in ambito di pegno, la prelazione si estende agli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, alla data di notifica del precetto; la prelazione si estende inoltre agli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla vendita del bene. L’art. 2855, comma 2, c.c., prevede che, per i crediti ipotecari, gli interessi hanno la stessa collocazione rispetto al capitale, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione; la prelazione è limitata ai due anni anteriori ed a quello in corso al giorno del pignoramento. Infine, il terzo comma dell’art. 2855 c.c. prevede la collocazione privilegiata degli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, nei limiti della misura legale e fino alla data della vendita del bene. Il procedimento di concordato minore Il procedimento si svolge avanti al tribunale in composizione monocratica. La domanda di concordato, ai sensi dell’art. 77 c.c.i.i., è dichiarata inammissibile qualora:
Ai sensi del successivo art. 78, comma 1, c.c.i.i., il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni:
Se non ricorrono le condizioni per l’ammissibilità della domanda, il giudice provvede con decreto motivato. Tale decreto può essere reclamato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato (nel giudizio di reclamo la proposta ed il piano non possono più essere modificati). In caso di accoglimento del reclamo, il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Una volta superato il vaglio d’ammissibilità, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo che l’Organismo di composizione della crisi ne dia comunicazione a tutti i creditori. Il giudice, con il decreto di apertura del procedimento (art. 78, comma 2, c.c.i.i.):
Con lo stesso decreto di apertura, il giudice nomina il commissario giudiziale. Quest’ultimo svolge, a partire dalla propria accettazione, le funzioni dell'Organismo di composizione della crisi. La nomina del commissario è sempre adottata quando (art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i.):
L'esecuzione del decreto di apertura del procedimento concordatario è a cura dell’Organismo di composizione della crisi. Dal momento dell’avvenuta pubblicità del decreto di ammissione, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 78, comma 5, c.c.i.i.). Da ultimo, secondo la giurisprudenza di merito, attesa la specialità, in materia di concordato minore, delle disposizioni ex art. 78 c.c.i.i., non è ammissibile la domanda proposta con ricorso separato da quello di apertura del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 54-55 c.c.i.i. in materia di misure protettive (Trib. Udine, 16 gennaio 2025). La votazione e l'approvazione del concordato minore Come dispone l’art. 79, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se vi è un unico creditore titolare di crediti per importo superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza “per valore” (in ipotesi raggiunta con il voto favorevole dell’unico creditore di cui sopra), abbia riportato anche la maggioranza “per teste” dei creditori ammessi al voto. In presenza di classi, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta anche nel maggior numero di classi. In caso di prosecuzione dell’attività da parte del debitore, per effetto del richiamo al concordato “maggiore” di cui all’art. 74, ultimo comma, c.c.i.i., è applicabile al concordato minore l’art. 112, comma 2, c.c.i.i.: tale norma consente l’omologazione del concordato in continuità attraverso l’applicazione della c.d. “ristrutturazione trasversale” (in questo senso, Trib. Firenze, 9 novembre 2025). Proseguendo nell’esposizione, i creditori prelatizi per i quali la proposta preveda l'integrale soddisfacimento non sono computati ai fini delle maggioranze e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che gli stessi rinunzino, in tutto o in parte, alla prelazione. I creditori prelatizi soddisfatti solo in misura parziale sono equiparati ai creditori chirografari per la parte non soddisfatta del credito. Non possono partecipare al voto, né sono computati ai fini delle maggioranze:
Sonoinoltre esclusi dal voto, nonché dal computo delle maggioranze, i creditori che si trovino in conflitto d'interessi (art. 79, comma 2, d.lgs. n. 14/2019). La comunicazione di voto deve essere indirizzata all’Organismo di composizione negoziata della crisi o al commissario giudiziale, se nominato. Nell’ambito del concordato minore, ai fini del voto, vige il criterio del cd. silenzio-assenso. Per i creditori che nel termine assegnato non abbiano inviato alcuna comunicazione circa la propria espressione di voto, il consenso sulla proposta si intende acquisito nei termini in cui la medesima sia stata loro trasmessa (art. 79, comma 3, d.lgs. n. 14/2019.). L’omologazione del concordato minore Il giudice, verificati:
in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e trascrizione (art. 80, comma 1, c.c.i.i.). Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara la chiusura della procedura. In caso di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte dei creditori e/o di qualunque interessato (opposizione all’omologa), il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto, attraverso l'esecuzione del piano, in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidazione controllata (art. 80, comma 3, c.c.i.i.). Il giudice, inoltre, omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (cd. cram-down erariale-contributivo), quando:
L’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 pone un vincolo alle opposizioni, disponendo che non può opporsi all’omologazione del concordato per contestarne la convenienza il creditore che abbia colpevolmente determinato l’indebitamento del proponente ovvero il proprio aggravamento. Ove il giudice rigetti la domanda di omologazione del concordato minore proposta dal debitore, dichiara, con decreto motivato, l'inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore ovvero, in caso di frode, anche dei creditori e/o del PM, dispone l’apertura della procedura di liquidazione controllata (art. 80, commi 5-6, c.c.i.i.). Il concordato minore della società, salvo patto contrario, produce i propri effetti per i soci illimitatamente responsabili; inoltre, lo stesso non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore ed obbligati in via di regresso, salvo che non sia diversamente previsto (art. 79, commi 3-4, c.c.i.i.). L’esecuzione del concordato minore Una volta omologato il concordato minore, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a darne esecuzione, avuto riguardo, in particolare, al piano concordatario (art. 81, comma 1, c.c.i.i.). L'Organismo di composizione della crisi vigila sul puntuale adempimento del concordato minore e risolve ogni eventuale difficoltà, se del caso sottoponendola all’attenzione del giudice. Alle vendite ed alle cessioni previste dal piano provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC. Quanto sopra, sulla base di stime da parte di operatori esperti (salvo che per i beni di modesto valore) e di adeguate forme di pubblicità affinché sia assicurata la massima informazione e partecipazione da parte di ogni interessato. L’Organismo di composizione della crisi, ogni sei mesi, riferisce al giudice, per iscritto, sullo stato dell'esecuzione del concordato minore. Sempre in punto di esecuzione, il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità al piano degli atti dispositivi, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione dei vincoli, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura (art. 81, comma 2, c.c.i.i.). Come prevede il successivo terzo comma, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura, ex art. 78, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 14/2019. Una volta ultimata l'esecuzione del concordato minore, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. il giudice, se il piano è stato correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, valutatane la diligenza e tenuto conto di eventuali accordi con il debitore, autorizzandone il pagamento (art. 81, comma 4, d.lgs. n. 14/2019). Revoca della sentenza di omologazione e apertura della liquidazione controllata Ai sensi dell’art. 81, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, se il piano non è integralmente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per il completamento del piano medesimo, fissandone un termine. Se le prescrizioni non vengono adempiute nel termine assegnato, anche previa proroga, il giudice, su istanza del debitore e per il tramite dell'OCC, revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 82 d.lgs. n. 14/2019. Gli altri casi di revoca dell’omologazione sono previsti dall’art. 82 c.c.i.i.. Il giudice revoca l'omologazione del concordato, su istanza dei creditori, dell'OCC, del PM e/o di qualsiasi altro interessato, quando:
Il giudice provvede inoltre alla revoca dell’omologazione:
La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale. Sulla domanda di revoca, il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ex art. 51 d.lgs. n. 14/2019. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Secondo l’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, in caso di revoca, il tribunale, su istanza del debitore o dei creditori, verificata la sussistenza dei presupposti ex artt. 268-269 d.lgs. n. 14/2019, provvede all’apertura della liquidazione controllata, in conformità all’art. 270 d.lgs. n. 14/2019. Infine, se la revoca della sentenza di omologazione del concordato minore consegue ad atti di frode ovvero ad inadempimenti da parte del proponente, l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata può essere proposta anche dal PM. Giurisprudenza citata: Tribunale Rimini, 1° marzo 2019, in unijuris.it Trib. Milano, 5 ottobre 2022 Tribunale Napoli Nord, 3 gennaio 2023, in ilcaso.it Trib. Roma, 14 giugno 2023 Tribunale Bologna, 17 ottobre 2023 Tribunale Vicenza, 12 marzo 2024 Tribunale Ancona, 29 luglio 2024 Trib. Udine, 16 gennaio 2025 Trib. Roma, 25 giugno 2025 Trib. Firenze, 9 novembre 2025, in dirittodellacrisi.it Dottrina consultata: A. Farolfi, Il concordato minore nel sovraindebitamento, in questo portale A. Crivelli, Concordato minore e concordato preventivo, in dirittodellacrisi.it F. Cesare, L’imprenditore cessato tra piano di ristrutturazione e concordato minore, in questo portale A. Mancini, Regole di riparto, maggioranze e ristrutturazione trasversale nel concordato minore, in ilcaso.it |