La procedura di concordato minore

15 Aprile 2026

Lo scritto affronta l'istituto del concordato minore a partire dai relativi presupposti e dalla figura dell'Organismo di Composizione della Crisi, proseguendo con l'esame delle regole che disciplinano la presentazione della domanda e i relativi effetti e il procedimento avanti il Tribunale. Segue l'esame delle diverse fasi della votazione e dell'approvazione, dell'omologazione da parte del giudice e dell'esecuzione da parte del debitore sotto la vigilanza dell'OCC. Infine, lo scritto accenna alla revoca e alla conseguente apertura della liquidazione controllata

Premesse

Il Codice della crisi tratta della procedura di concordato minore – mutuandone la struttura dall’accordo di composizione della crisi ex art. 10 ss., l. n. 3/2012 –, nell’ambito del Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), all’interno della terza Sezione del Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

Presupposto soggettivo e presupposto oggettivo

L’art. 74, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 circoscrive, sotto il profilo soggettivo, la possibilità di accedere al concordato minore a chi non sia qualificabile come “consumatore” e, dunque [ex art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i.], ai seguenti soggetti:

  • imprenditore minore
  • imprenditore agricolo
  • start-up innovative ex d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012
  • professionista
  • ogni altro debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie.

Si ricorda che, per “imprenditore minore”, si intende colui che non superi, congiuntamente, i seguenti parametri [art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), c.c.i.i.]:

  • attivo: euro trecentomila, con riferimento ai tre esercizi precedenti la data di deposito della domanda ovvero dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore;
  • ricavi, in qualunque modo gli stessi risultino: euro duecentomila annui, con riferimento al triennio di cui sopra;
  • debiti, anche se non ancora scaduti: euro cinquecentomila.

Ai sensi dell’art. 33, comma 4, c.c.i.i. è inammissibile la domanda di accesso (fra l’altro) al concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese.

In giurisprudenza, si ritiene che tale causa di esclusione della legittimazione operi solo nei confronti delle società e non anche dell’imprenditore individuale (Trib. Ancona, 29 luglio 2024; Trib. Napoli Nord, 3 gennaio 2023).   

In caso di decesso del debitore in pendenza del concordato minore, il tribunale assegna un termine ai soggetti chiamati all’eredità al fine di consentire loro una valutazione sulla opportunità di proseguire il procedimento (Trib. Vicenza 12 marzo 2024).   

Sotto il profilo oggettivo, l’art. 74, comma 1, c.c.i.i. fissa – per l’accesso alla procedura di concordato minore – due parametri.

Primo parametro: i soggetti sopra indicati devono trovarsi in una situazione di “sovraindebitamento”, ovvero [ex art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i.], in una situazione:

  • di crisi (probabilità di insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici su base annuale);
  • di insolvenza (impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).

L’onere della prova circa la sussistenza del suddetto requisito oggettivo grava sul proponente.

Secondo parametro: la proposta di concordato minore deve prevedere – e consentire – la prosecuzione dell'attività imprenditoriale/professionale del sovraindebitato.

La prosecuzione dell’attività può avvenire anche secondo lo schema della cd. continuità indiretta, atteso il richiamo alla disciplina generale del concordato “maggiore”, ove compatibile, operato dall’art. 74, comma 4, c.c.i.i. (Trib. Bologna 17 ottobre 2023). 

L’art. 74, comma 2, c.c.i.i. stabilisce, peraltro, con riferimento al secondo parametro di cui sopra, la seguente eccezione. Il concordato minore, se non è “in continuità” (e, dunque, ove si configuri come “liquidatorio”), può essere proposto solo se sia previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino, in misura apprezzabile, l'attivo al momento della presentazione della domanda.

A differenza che nel concordato liquidatorio “maggiore” (là dove si prevede, ex art. 84, comma 4, c.c.i.i., che la proposta debba prevedere un apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno un 10%, e che sia inoltre assicurato il soddisfacimento dei chirografari per almeno il 20%), nel concordato liquidatorio minore:

  • con riferimento all’attivo, non viene stabilita alcuna percentuale minima, ma soltanto un parametro “qualitativo”, in termini, cioè, di “apprezzabilità”;
  • con riferimento al passivo, non viene stabilita alcuna percentuale minima di soddisfacimento per il ceto chirografario.

Il requisito della “apprezzabilità” dell’apporto esterno ha una valenza relativa, che si ritiene valutabile, a cura del giudice, avuto riguardo sia al patrimonio del debitore, sia all’entità del passivo concordatario.

La proposta di concordato minore

Della proposta di concordato minore dispone l’art. 74, commi 3-4, del Codice della crisi.

Il terzo comma detta regole specifiche applicabili alla procedura di concordato minore (peraltro, mutuando lo schema generale dal concordato preventivo, ma – come vedremo – con alcune peculiarità).

Il quarto comma opera, invece, come già ricordato, un richiamo al Capo III del Titolo IV, disponendo che, per quanto non previsto in ambito di concordato minore, si applichino le disposizioni previste per la procedura di concordato preventivo.

Tanto premesso, la proposta di concordato minore deve prevedere il soddisfacimento, anche solo parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma (contenuto libero della proposta).

La stessa deve però indicare, in modo specifico:

  • le modalità di adempimento
  • i tempi di adempimento.

La natura concorsuale della procedura impone al proponente di rispettare la par condicio creditorum e, più in generale, le regole vigenti in ambito concordatario in termini di “priorità assoluta” e, sussistendone le condizioni, di “priorità relativa” (in questo senso, si veda Trib. Roma, 25 giugno 2025). 

Può essere prevista la suddivisione dei creditori in classi, sempreché siano indicati i criteri adottati per la formazione delle classi medesime.

Le classi sono obbligatorie nel caso in cui vi siano creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

La domanda di concordato deve essere accompagnata dalla seguente documentazione (art. 75, comma 1, c.c.i.i.):

  • il piano;
  • i bilanci;
  • le scritture contabili obbligatorie;
  • le scritture fiscali obbligatorie;
  • le dichiarazioni annuali:
    • dei redditi
    • IRAP
    • IVA

relative ai tre esercizi precedenti o comunque relative agli ultimi esercizi se l'attività abbia avuto durata minore

  • una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
  • l'elenco di tutti i creditori, con specifica indicazione:
    • delle cause di prelazione
    • delle somme dovute
    • del domicilio digitale dei creditori
  • l’indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari ed ogni altra entrata, propria e della famiglia, con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

L’art. 75, comma 2, c.c.i.i., con formula mutuata dalle procedure ristrutturatorie maggiori, prevede la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti (anche solo) in misura parziale.

Quanto sopra, a condizione che il pagamento non risulti inferiore a quanto realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale del credito rispetto a quanto ricavabile in caso di liquidazione – e ciò, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e/o diritti sui quali insista la prelazione. La sussistenza di tale condizione è oggetto di specifica attestazione da parte dall’Organismo di composizione della crisi.

L’art. 75, comma 2-bis, c.c.i.i., prevede una norma speciale che riguarda il caso che il debitore abbia in corso un contratto di mutuo relativo all’abitazione principale.

In caso di debitore persona fisica, la proposta può prevedere il rimborso, alle date pattuite, delle rate del mutuo con garanzia reale sull'abitazione principale che vadano a scadere dopo il deposito della domanda di concordato.

Quanto sopra, a condizione che, a tale data:

  • il proponente abbia adempiuto le precedenti obbligazioni legate al contratto di mutuo;
  • il giudice lo autorizzi comunque al pagamento del debito scaduto, per capitale ed interessi.

Ulteriore condizione affinché possa avvenire la prosecuzione del pagamento delle rate di mutuo successive al deposito della domanda è che l'Organismo di composizione della crisi attesti:

  • che il credito in oggetto potrebbe essere soddisfatto, integralmente, con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato;
  • che il rimborso delle rate del mutuo a scadere non vada a ledere i diritti degli altri creditori.

Specularmente, il terzo comma dell’art. 75 detta analoga norma per il caso in cui il proponente rivesta la qualifica di imprenditore (non assoggetabile a liquidazione giudiziale) ovvero di professionista.

In questo caso, se la proposta ed il piano prevedono la continuazione dell'attività, è ammesso il rimborso delle rate di mutuo con garanzia reale su uno o più beni strumentali, alle scadenze convenute, a condizione che, al momento del deposito della domanda:

  • il proponente abbia adempiuto le precedenti obbligazioni legate al contratto di mutuo;
  • il giudice lo autorizzi comunque al pagamento del debito scaduto, per capitale ed interessi.

Anche in questo caso, è necessario che l'OCC attesti:

  • che il credito potrebbe essere soddisfatto, integralmente, con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato;
  • che il rimborso delle rate a scadere non vada a ledere i diritti degli altri creditori.

Con riferimento al piano da allegare alla domanda di concordato minore, lo stesso deve essere concretamente idoneo, in punto di modalità e tempi d’adempimento, ad assicurare il soddisfacimento dei creditori, nel rispetto delle ricordate regole di par condicio.

Al riguardo, il piano concordatario dovrebbe di massima avere una durata non superiore al quinquennio; tale limite, peraltro, può essere superato in forza di specifiche motivazioni che giustifichino, in modo puntuale, le ragioni di una durata superiore, in funzione della fattibilità del piano (così, Trib. Roma, 14 giugno 2023).

L’OCC e la presentazione della domanda

Secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 1, c.c.i.i., la domanda per l’accesso al concordato minore è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale del luogo ove il debitore abbia il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2, c.c.i.i.).

Se in tale circondario non vi è un OCC, gli stessi compiti e funzioni sono attribuiti ad un professionista (o società tra professionisti) in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi (artt. 356-358 c.c.i.i.).

La domanda di accesso al concordato minore deve essere presentata nella forma del ricorso, con obbligo di patrocinio, vertendosi in ambito di strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 9, comma 2, e 37, comma 1, c.c.i.i.).

In ambito di concordato minore non è applicabile la norma di cui all’art. 44, comma 1, c.c.i.i. prevista, con riferimento alle procedure ristrutturatorie “maggiori”, in tema di ricorso “prenotativo” (in questo senso, Trib. Milano, 5 ottobre 2022).

L'OCC, prima del deposito della domanda, entro il termine di sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia:

  • all'agente della riscossione;
  • all’ente erariale;
  • agli enti fiscali territoriali

competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Gli stessi, entro i successivi quindici giorni, devono comunicare all’OCC:

  • l’importo del debito tributario accertato;
  • l’importo di eventuali atti impositivi pendenti.

Tornando alla domanda di concordato, alla stessa deve essere allegata una relazione particolareggiata, redatta dall'OCC la quale fornisca le seguenti informazioni:

  • indicazione delle cause dell'indebitamento;
  • indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  • esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • indicazione di eventuali atti in frode o di eventuali atti oggetto di impugnazione da parte dei creditori;
  • valutazione:
    • sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
    • sulla fattibilità del piano concordatario;
    • sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidazione controllata;
  • indicazione presumibile dei costi della procedura;
  • percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori;
  • indicazione dei criteri adottati nella formazione delle eventuali classi.

Come dispone l’art. 76, comma 3, c.c.i.i., l’OCC, oltre alle informazioni di cui sopra, indica nella propria relazione se il soggetto che abbia finanziato il debitore abbia tenuto conto del merito creditizio del proponente ai fini della concessione del finanziamento (per un quadro sulle possibili condotte contra legem dei soggetti finanziatori, in vigenza della l. n. 3/2012, si veda, fra gli altri, Trib. Rimini 1° marzo 2019).

Gli effetti della presentazione della domanda

Il deposito della domanda di concordato minore determina la sospensione, ai soli effetti del concorso, della decorrenza degli interessi convenzionali o legali, e ciò fino alla chiusura della liquidazione.

La sospensione del corso degli interessi opera, peraltro, per i soli crediti chirografari.

L’art. 76, comma 5, c.c.i.i. precisa, infatti, che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a decorrere gli interessi anche dopo il deposito della domanda, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2-3, c.c.

L’art. 2749 c.c. prevede che il privilegio si estende, oltreché alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.

L’art. 2788 c.c. prevede che, in ambito di pegno, la prelazione si estende agli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, alla data di notifica del precetto; la prelazione si estende inoltre agli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla vendita del bene.

L’art. 2855, comma 2, c.c., prevede che, per i crediti ipotecari, gli interessi hanno la stessa collocazione rispetto al capitale, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione; la prelazione è limitata ai due anni anteriori ed a quello in corso al giorno del pignoramento.

Infine, il terzo comma dell’art. 2855 c.c. prevede la collocazione privilegiata degli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, nei limiti della misura legale e fino alla data della vendita del bene.

Il procedimento di concordato minore

Il procedimento si svolge avanti al tribunale in composizione monocratica.

La domanda di concordato, ai sensi dell’art. 77 c.c.i.i., è dichiarata inammissibile qualora:

  • non siano stati depositati i documenti prescritti dagli artt. 75-76 c.c.i.i.;
  • il debitore superi i requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), c.c.i.i.;
  • il debitore:   
    • sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti al deposito della domanda;
    • abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
    • abbia commesso atti in frode alle ragioni dei creditori.

Ai sensi del successivo art. 78, comma 1, c.c.i.i., il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni:

  • per apportare integrazioni al piano;
  • per produrre nuovi documenti.

Se non ricorrono le condizioni per l’ammissibilità della domanda, il giudice provvede con decreto motivato.

Tale decreto può essere reclamato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato (nel giudizio di reclamo la proposta ed il piano non possono più essere modificati).

In caso di accoglimento del reclamo, il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Una volta superato il vaglio d’ammissibilità, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo che l’Organismo di composizione della crisi ne dia comunicazione a tutti i creditori.

Il giudice, con il decreto di apertura del procedimento (art. 78, comma 2, c.c.i.i.):

  • ne dispone la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il Registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
  • ne ordina la trascrizione presso gli uffici competenti, qualora il piano preveda la cessione ovvero l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili soggetti a registrazione;
  • assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro cui far pervenire all'OCC, a mezzo PEC ovvero altro recapito certificato ex art. 1, comma 1-ter, d.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, con le eventuali contestazioni;
  • su istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, né sui beni e/o diritti con i quali sia esercitata l'attività d'impresa;
  • sempre su istanza del debitore dispone che, per lo stesso periodo:
    • non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo ovvero causa anteriore;
    • le prescrizioni rimangono sospese;
    • le decadenze non si verificano;
    • la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Con lo stesso decreto di apertura, il giudice nomina il commissario giudiziale. Quest’ultimo svolge, a partire dalla propria accettazione, le funzioni dell'Organismo di composizione della crisi.

La nomina del commissario è sempre adottata quando (art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i.):

  • il giudice abbia disposto la sospensione dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appaia necessaria ai fini della tutela degli interessi delle parti;
  • la proposta di concordato minore preveda la prosecuzione dell’attività economica, con omologazione da pronunciarsi ex art. 112, comma 2, c.c.i.i.;
  • ne sia fatta espressa richiesta dal debitore.

L'esecuzione del decreto di apertura del procedimento concordatario è a cura dell’Organismo di composizione della crisi.

Dal momento dell’avvenuta pubblicità del decreto di ammissione, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 78, comma 5, c.c.i.i.).

Da ultimo, secondo la giurisprudenza di merito, attesa la specialità, in materia di concordato minore, delle disposizioni ex art. 78 c.c.i.i., non è ammissibile la domanda proposta con ricorso separato da quello di apertura del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 54-55 c.c.i.i. in materia di misure protettive (Trib. Udine, 16 gennaio 2025).

La votazione e l'approvazione del concordato minore

Come dispone l’art. 79, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Se vi è un unico creditore titolare di crediti per importo superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza “per valore” (in ipotesi raggiunta con il voto favorevole dell’unico creditore di cui sopra), abbia riportato anche la maggioranza “per teste” dei creditori ammessi al voto.

In presenza di classi, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta anche nel maggior numero di classi.

In caso di prosecuzione dell’attività da parte del debitore, per effetto del richiamo al concordato “maggiore” di cui all’art. 74, ultimo comma, c.c.i.i., è applicabile al concordato minore l’art. 112, comma 2, c.c.i.i.: tale norma consente l’omologazione del concordato in continuità attraverso l’applicazione della c.d. “ristrutturazione trasversale” (in questo senso, Trib. Firenze, 9 novembre 2025).

Proseguendo nell’esposizione, i creditori prelatizi per i quali la proposta preveda l'integrale soddisfacimento non sono computati ai fini delle maggioranze e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che gli stessi rinunzino, in tutto o in parte, alla prelazione. I creditori prelatizi soddisfatti solo in misura parziale sono equiparati ai creditori chirografari per la parte non soddisfatta del credito.

Non possono partecipare al voto, né sono computati ai fini delle maggioranze:

  • il coniuge;
  • la parte di un’unione civile;
  • il convivente di fatto ex L. n. 76/2016;
  • i parenti e gli affini fino al quarto grado;
  • la società controllante;
  • le società da quest’ultima controllate;
  • le società sottoposte a comune controllo;
  • i cessionari e/o aggiudicatari dei crediti di tali società, con riferimento all’ultimo anno.

Sonoinoltre esclusi dal voto, nonché dal computo delle maggioranze, i creditori che si trovino in conflitto d'interessi (art. 79, comma 2, d.lgs. n. 14/2019).

La comunicazione di voto deve essere indirizzata all’Organismo di composizione negoziata della crisi o al commissario giudiziale, se nominato.

Nell’ambito del concordato minore, ai fini del voto, vige il criterio del cd. silenzio-assenso.

Per i creditori che nel termine assegnato non abbiano inviato alcuna comunicazione circa la propria espressione di voto, il consenso sulla proposta si intende acquisito nei termini in cui la medesima sia stata loro trasmessa (art. 79, comma 3, d.lgs. n. 14/2019.).

L’omologazione del concordato minore

Il giudice, verificati:

  • l’ammissibilità della domanda;
  • la fattibilità del piano;
  • il raggiungimento delle maggioranze

in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e trascrizione (art. 80, comma 1, c.c.i.i.).

Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara la chiusura della procedura.

In caso di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte dei creditori e/o di qualunque interessato (opposizione all’omologa), il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto, attraverso l'esecuzione del piano, in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidazione controllata (art. 80, comma 3, c.c.i.i.).

Il giudice, inoltre, omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (cd. cram-down erariale-contributivo), quando:

  • l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale ex art. 79, comma 1, c.c.i.i.;
  • la proposta di soddisfacimento dell'ente erariale e/o contributivo sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidazione controllata, e ciò anche in base alle risultanze di specifica relazione dell'OCC.

L’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 pone un vincolo alle opposizioni, disponendo che non può opporsi all’omologazione del concordato per contestarne la convenienza il creditore che abbia colpevolmente determinato l’indebitamento del proponente ovvero il proprio aggravamento.

Ove il giudice rigetti la domanda di omologazione del concordato minore proposta dal debitore, dichiara, con decreto motivato, l'inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore ovvero, in caso di frode, anche dei creditori e/o del PM, dispone l’apertura della procedura di liquidazione controllata (art. 80, commi 5-6, c.c.i.i.).

Il concordato minore della società, salvo patto contrario, produce i propri effetti per i soci illimitatamente responsabili; inoltre, lo stesso non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore ed obbligati in via di regresso, salvo che non sia diversamente previsto (art. 79, commi 3-4, c.c.i.i.).

L’esecuzione del concordato minore

Una volta omologato il concordato minore, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a darne esecuzione, avuto riguardo, in particolare, al piano concordatario (art. 81, comma 1, c.c.i.i.).

L'Organismo di composizione della crisi vigila sul puntuale adempimento del concordato minore e risolve ogni eventuale difficoltà, se del caso sottoponendola all’attenzione del giudice.

Alle vendite ed alle cessioni previste dal piano provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC.

Quanto sopra, sulla base di stime da parte di operatori esperti (salvo che per i beni di modesto valore) e di adeguate forme di pubblicità affinché sia assicurata la massima informazione e partecipazione da parte di ogni interessato.

L’Organismo di composizione della crisi, ogni sei mesi, riferisce al giudice, per iscritto, sullo stato dell'esecuzione del concordato minore.

Sempre in punto di esecuzione, il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità al piano degli atti dispositivi, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione dei vincoli, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura (art. 81, comma 2, c.c.i.i.).

Come prevede il successivo terzo comma, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura, ex art. 78, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 14/2019.

Una volta ultimata l'esecuzione del concordato minore, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale.

il giudice, se il piano è stato correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, valutatane la diligenza e tenuto conto di eventuali accordi con il debitore, autorizzandone il pagamento (art. 81, comma 4, d.lgs. n. 14/2019).

Revoca della sentenza di omologazione e apertura della liquidazione controllata 

Ai sensi dell’art. 81, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, se il piano non è integralmente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per il completamento del piano medesimo, fissandone un termine.

Se le prescrizioni non vengono adempiute nel termine assegnato, anche previa proroga, il giudice, su istanza del debitore e per il tramite dell'OCC, revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 82 d.lgs. n. 14/2019.

Gli altri casi di revoca dell’omologazione sono previsti dall’art. 82 c.c.i.i..

Il giudice revoca l'omologazione del concordato, su istanza dei creditori, dell'OCC, del PM e/o di qualsiasi altro interessato, quando:

  • sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato ovvero diminuito il passivo;
  • sia stata sottratta ovvero dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
  • siano state dolosamente simulate attività inesistenti;
  • siano stati commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice provvede inoltre alla revoca dell’omologazione:

  • in caso di mancata, integrale esecuzione del piano, fermo quanto sopra detto con riferimento dall'art. 81, comma 5, d.lgs. n. 14/2019;
  • qualora il piano di concordato sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

Sulla domanda di revoca, il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ex art. 51 d.lgs. n. 14/2019.

La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Secondo l’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, in caso di revoca, il tribunale, su istanza del debitore o dei creditori, verificata la sussistenza dei presupposti ex artt. 268-269 d.lgs. n. 14/2019, provvede all’apertura della liquidazione controllata, in conformità all’art. 270 d.lgs. n. 14/2019.

Infine, se la revoca della sentenza di omologazione del concordato minore consegue ad atti di frode ovvero ad inadempimenti da parte del proponente, l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata può essere proposta anche dal PM.

Guida all'approfondimento

Giurisprudenza citata:

Tribunale Rimini, 1° marzo 2019, in unijuris.it

Trib. Milano, 5 ottobre 2022

Tribunale Napoli Nord, 3 gennaio 2023, in ilcaso.it

Trib. Roma, 14 giugno 2023

Tribunale Bologna, 17 ottobre 2023

Tribunale Vicenza, 12 marzo 2024

Tribunale Ancona, 29 luglio 2024

Trib. Udine, 16 gennaio 2025

Trib. Roma, 25 giugno 2025

Trib. Firenze, 9 novembre 2025, in dirittodellacrisi.it

Dottrina consultata:

A. Farolfi, Il concordato minore nel sovraindebitamento, in questo portale

A. Crivelli, Concordato minore e concordato preventivo, in dirittodellacrisi.it

F. Cesare, L’imprenditore cessato tra piano di ristrutturazione e concordato minore, in questo portale

A. Mancini, Regole di riparto, maggioranze e ristrutturazione trasversale nel concordato minore, in ilcaso.it

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