Mantenimento dei figli e successione: il diritto di regresso del genitore adempiente si trasmette agli eredi
17 Aprile 2026
Con ordinanza n. 7187 del 25 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva escluso la trasmissibilità agli eredi del diritto di regresso del genitore che aveva integralmente sostenuto il mantenimento del figlio, poi riconosciuto giudizialmente solo dopo la sua morte. Nel caso di specie, il figlio, quale erede universale della madre deceduta, aveva agito per ottenere dal padre naturale il rimborso pro quota delle spese di mantenimento sostenute dalla genitrice fino alla sua autosufficienza economica, oltre al risarcimento del danno da mancato riconoscimento. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la Corte territoriale aveva negato ogni somma a titolo di rimborso, ritenendo che il relativo diritto sorgesse solo dal definitivo accertamento giudiziale della filiazione e non potesse quindi essere entrato nell’asse ereditario della madre, deceduta prima di tale accertamento. La Suprema Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento sull’obbligo di mantenimento ex artt. 30 Cost., 147 c.c., 148 c.c. e sulla natura di regresso tra condebitori solidali del rimborso ex artt. 1298-1299 c.c., afferma che il diritto al rimborso pro quota nasce sin dalla nascita del figlio, quale riflesso patrimoniale del dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori. Esso entra nel patrimonio del genitore che ha sostenuto integralmente le spese come diritto “latente”, la cui azionabilità è solo sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di filiazione, che costituisce il presupposto per l’esercizio dell’azione e il dies a quo della prescrizione, ma non il momento genetico del diritto. Ne consegue che tale diritto patrimoniale è trasmissibile mortis causa e rientra nella successione del genitore adempiente, anche se deceduto prima del definitivo accertamento della genitorialità dell’altro, con conseguente legittimazione dell’erede ad agire in regresso per il rimborso delle spese sostenute dalla nascita del figlio. La Corte dichiara superato il diverso orientamento che negava la trasmissibilità del diritto di regresso in simili ipotesi, rinviando alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. |