Giurisdizione in tema di revisione prezzi e di meccanismo di adeguamento automatico

Redazione Scientifica Processo amministrativo
15 Aprile 2026

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi sussiste solo se l'amministrazione mantiene discrezionalità nel concedere il beneficio. Se la norma impone all'amministrazione un obbligo senza margine decisionale, la giurisdizione è del giudice ordinario. 

n tema di revisione dei prezzi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, si configura solo laddove persista una posizione di potere dell’amministrazione, che le consenta, con margine di discrezionalità, di accordare o negare il beneficio richiesto. Al contrario, qualora la disciplina normativa regoli integralmente il beneficio, imponendo all’amministrazione un obbligo di riconoscimento privo di discrezionalità, quest’ultima opererà in condizioni di parità, determinando la competenza del giudice ordinario. 

L'art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, stabilisce un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi dovuto all'emergenza economica e all'aumento dei costi. Non lascia margini di discrezionalità alla pubblica amministrazione sul diritto né sull'importo del beneficio, poiché questi sono definiti da parametri legislativi precisi. L’istituto, pertanto, non può essere ricondotto a quello della revisione dei prezzi che, invece, richiede un procedimento amministrativo discrezionale e una verifica preventiva dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale. 

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