La sospensione della prescrizione nella convivenza

Lorenzo Balestra
15 Aprile 2026

Ai sensi dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., la prescrizione rimane sospesa fra i coniugi. Questa norma si può intendere applicabile anche in caso di convivenza?

 Per rispondere al quesito bisogna, innanzitutto, rilevare che la norma contenuta nell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c. è norma di stretta interpretazione.

Ciò si evince chiaramente dall’elencazione contenuta nell’articolo citato che specifica in modo analitico i casi in cui la prescrizione si possa intendere sospesa; si tratta dei casi in cui il rapporto fra le parti non permetterebbe il libero esercizio del diritto fatto valere in costanza di un rapporto di natura particolare. Così nel caso di chi esercita la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, tra il tutore e il minore o l’incapace sottoposto a tutela, tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato, ecc. …

Ragion per cui non si ritiene che tale previsione si possa estendere a fattispecie diverse, come, nel caso di specie, la convivenza (sulla cui nozione, quanto alla prova, ci si dovrà riferire alla normativa introdotta dalla legge 76/2016, c.d. legge Cirinnà).

Proprio per questo motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale; così con ordinanza 8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., in quanto, l'applicazione dell'attuale disciplina legale comporterebbe, dunque, secondo il giudice a quo, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, conseguentemente, il rigetto delle domande restitutorie formulate dalla parte attrice.

Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 7 del 2026, ritiene che la questione non sia manifestamente infondata, nonostante precedenti in senso contrario, raccogliendo le considerazioni del giudice rimettente, sulla base dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia familiare, secondo le quali  «il mutamento del contesto sociale e valoriale», nonché l'evoluzione dell'ordinamento giuridico farebbero emergere ulteriori e più pregnanti elementi che il Tribunale ritiene debbano essere sottoposti all'odierno vaglio del giudizio di legittimità costituzionale».

La Corte costituzionale, sul punto, ritiene che «nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., quest'ultimo sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza intrinseca, sono fondate».

Sul punto la Corte osserva che «si è progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall'art. 2 Cost., nel contesto della quale l'affectio e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione»; rileva, altresì, che «questa Corte ha iniziato ad avvalersi del lemma «famiglia» con riferimento alla stabile convivenza di fatto (sentenza n. 140 del 2009), evidenziando come essa generi «una relazione affettiva, tipica del «rapporto familiare» nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle «aggregazioni» cui fa riferimento l'art. 2 Cost.» (sentenza n. 213 del 2016). (…) Ancora, questa Corte, dopo aver constatato che le convivenze di fatto oramai «sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio», ha rilevato, con la sentenza n. 148 del 2024, l'affermarsi di «una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all'impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 21 luglio 2015, - Omissis- e altri contro -Omissis-)», ribadendo la «piena dignità» della «famiglia composta da conviventi di fatto».

Basandosi, quindi, dopo ampia argomentazione, sulla assimilabilità, in fatto, della condizione affettiva e di stabilità del coniuge e del convivente, la Corte afferma che «Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell'altro, l'onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l'armonia e l'unità del rapporto affettivo».

Anche sulla base di precedenti giurisprudenziali di legittimità, giunge ad affermare che «Si conferma, dunque, che il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l'esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione».

Tutte le argomentazioni della Corte portano quindi ad affermare una irragionevole disparità di trattamento fra coniuge e convivente di fatto e una lesione dell'art. 2 Cost., oltre ad una irragionevolezza intrinseca, ragion per cui si stabilisce e si «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto».

Questa pronuncia, quindi, pone fine ad ogni dubbio sulla applicabilità dell’istituto della sospensione dei termini di prescrizione anche alle situazioni di convivenza; vi sarà, ovviamente, la necessità della prova sulla reale esistenza di tale rapporto e ritengo che sul punto, come richiamato sopra, la normativa contenuta nella legge n. 76/2016, debba essere il punto di riferimento. 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.