Le misure fiscali contenute nel Decreto PNRR approvato in via definitiva dal Senato
15 Aprile 2026
Con l’odierna approvazione del Senato è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», contenente diverse diposizioni attinenti al sistema tributario sia a carattere sostanzial-procedimentali, sia processuali. Nel caso delle disposizioni sostanzial-procedimentali, l’obiettivo è la semplificazione e l’efficientamento. In tale ottica si colloca la modifica dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 che, nelle ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consente all’impresa mandataria di emettere una sola fattura “differita” entro il quindici del mese successivo a quello di effettuazione della operazione imponibile. La fattura deve essere “riepilogativa” di tutte le operazioni poste in essere dalle mandanti. Tale intervento consente di “agevolare” il lavoro delle imprese che operino attraverso “raggruppamenti” e rappresenta un incentivo all’adozione di tali tipologie di schemi negoziali che producono numerosi vantaggi per la Pubblica Amministrazione nel corso delle gare di appalto. Ciò induce ad una riflessione: il fisco non deve rappresentare un “disincentivo”, ma un supporto agli imprenditori, soprattutto, per le imprese di dimensioni medio-piccole che fanno fatica a competere sul mercato. La semplificazione rappresenta, di certo, un punto di partenza per il miglioramento dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, tanto più se si tratta di un procedimento ad evidenza pubblica per il quale è preferibile la più ampia partecipazione degli operatori economici per aggiudicare la gara al miglior offerente. Tra le disposizioni del Decreto PNRR, assume rilevanza anche quella attinente al Piano Transizione 5.0. che prevede un rafforzamento dei controlli sulle operazioni per le quali viene richiesto il credito d’imposta, nonché il divieto di cumulo con altri crediti d’imposta o agevolazioni fiscali riconosciute dall’Unione Europea in relazione ai medesimi costi. È noto, infatti, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza promuove il perseguimento delle cd. transizioni gemelle, ovvero, quella digitale e quella ecologica. Per quella digitale, gli strumenti messi in campo riguardano principalmente l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione; la transizione ecologica, invece, si basa sull’attività dei cittadini (cd. sussidiarietà orizzontale), i quali, se contributivi rispetto al perseguimento degli obiettivi, possono beneficiare di una serie di incentivi fiscali. Le agevolazioni fiscali, però, derogano al principio generale di capacità contributiva, sicché il loro riconoscimento deve essere preceduto da controlli stringenti. È prevista, tra le disposizioni contenute nel dl PNRR oggi convertito in legge, anche l’estensione dell’assegno unico universale in favore dei lavoratori degli Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia e dei figli a carico di residenti in un altro Stato. Il decreto, come anticipato, contiene anche modifiche sulla giustizia tributaria. Come per le modifiche sostanzial-procedimentali, anche per quelle processuali l’obiettivo è lo snellimento, la semplificazione e lo smaltimento dell’arretrato. Si parla, pertanto, di modiche all’organizzazione della giustizia. In tal senso si colloca, ad esempio, l’innalzamento della soglia delle cause decise dal giudice monocratico che passa da cinquemila euro a diecimila euro. È chiaro che l’obiettivo è quello di richiedere l’intervento del Collegio solo per le cause che presentino una maggiore complessità. |