Scommesse: limiti all’applicazione del regime ordinario di determinazione dell’imponibile e dell’imposta

La Redazione
14 Aprile 2026

La Corte di cassazione chiarisce quale sia il regime di calcolo dell’imponibile e dell’imposta applicabile agli operatori del mondo delle scommesse che, sottraendosi ad ogni forma di regolarizzazione, non siano collegati con il totalizzatore nazionale e non abbiano regolarizzato la propria posizione mediante la procedura di sanatoria.

L’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015 prevede che: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza».

La Cassazione - ordinanza n. 9347 pubblicata il 13 aprile 2026 - ricorda che la nuova norma si applica ai soli operatori collegati con il totalizzatore nazionale e a quelli che hanno regolarizzato la propria posizione mediante la procedura di sanatoria, non avendo essa abrogato né il comma 643 dell’art. 1, della l. n. 190 del 2014. Il nuovo metodo è infatti destinato a regolare la situazione di coloro che esercitano un’attività di raccolta (fissa o a distanza) gestita in modo regolare e verificabile.

La Corte ha quindi formulato il seguente principio di diritto:

«In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta. Il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa e solo se prova l'effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione, previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014».

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