Liquidazione controllata: l’obbligo di piena disclosure dei rapporti bancari del debitore
15 Aprile 2026
Nella procedura di liquidazione controllata, il debitore è tenuto, sin dal deposito del ricorso, a un obbligo di disclosure piena, veritiera e trasparente della propria situazione patrimoniale e finanziaria, comprensiva di tutti i rapporti bancari e delle movimentazioni rilevanti, senza potersi arrogare il potere di selezionare quali operazioni o risorse – anche se ritenute “finanza esterna” – siano o meno pertinenti alla procedura; omissioni significative e non meramente formali integrano violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 4 c.c.i.i. e legittimano la declaratoria di inammissibilità della domanda, anche in presenza di una relazione favorevole dell’OCC. |