Liquidazione controllata: l’obbligo di piena disclosure dei rapporti bancari del debitore

La Redazione
15 Aprile 2026

La Corte d’appello di Torino afferma chiaramente che non spetta al debitore che ricorre per l’apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. la valutazione in merito a ciò che rientra o non rientra nella procedura, gravando in capo al medesimo un obbligo di disclosure piena, veritiera e trasparente della propria situazione patrimoniale e finanziaria.

Nella procedura di liquidazione controllata, il debitore è tenuto, sin dal deposito del ricorso, a un obbligo di disclosure piena, veritiera e trasparente della propria situazione patrimoniale e finanziaria, comprensiva di tutti i rapporti bancari e delle movimentazioni rilevanti, senza potersi arrogare il potere di selezionare quali operazioni o risorse – anche se ritenute “finanza esterna” – siano o meno pertinenti alla procedura; omissioni significative e non meramente formali integrano violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 4 c.c.i.i. e legittimano la declaratoria di inammissibilità della domanda, anche in presenza di una relazione favorevole dell’OCC.

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