Riattivazione di una sede farmaceutica vacante e interesse a ricorrere delle farmacie limitrofe

Redazione Scientifica Processo amministrativo
16 Aprile 2026

La riapertura di una farmacia che era rimasta chiusa non modifica i diritti giuridici dei titolari delle farmacie vicine, perché la semplice volontà di mantenere la propria clientela è considerata solo un interesse di fatto, privo di protezione legale, e non un interesse riconosciuto dalla normativa sulla distribuzione delle farmacie. 

Le farmacie appellanti, prive di un interesse giuridicamente qualificato che possa essere tutelato contro la semplice attivazione della sede farmaceutica già istituita, hanno richiesto in giudizio un controllo sulla legittimità dell’azione amministrativa. Tale azione, tuttavia, non rappresenta di per sé un bene della vita idoneo a integrare una situazione giuridica di interesse legittimo, poiché manca la connessione con una posizione sostanziale compromessa dall’esercizio del potere amministrativo. Inoltre, è stata invocata la tutela giurisdizionale rispetto a un interesse meramente ipotetico e privo di concretezza, riferito a poteri amministrativi ancora non esercitati, così come una (inammissibile) sostituzione dell’Amministrazione comunale nelle valutazioni discrezionali ad essa riservate in occasione della revisione periodica obbligatoria delle farmacie, in particolare nel decidere l’eventuale soppressione di una sede a seguito della diminuzione della popolazione residente. 

Nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione delle peculiari ipotesi di actio popularise delle azioni previste in favore di talune Autorità indipendenti, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l’azione giudiziaria. Ciò in quanto, in detto processo, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente. 

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