Controllo giurisdizionale sugli atti della Procura europea
16 Aprile 2026
Con la sentenza del 16 aprile 2026 (causa C-328/24 P), la CGUE affronta una questione di rilievo sistematico in tema di controllo giurisdizionale sugli atti procedurali della Procura europea (EPPO), chiarendo definitivamente la portata dell’art. 42 del regolamento (UE) 2017/1939. La controversia trae origine dall’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per difetto di competenza, un ricorso di annullamento ex art. 263 TFUE contro una decisione della Procura europea di rinvio a giudizio. Il ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’art. 42 del regolamento, ritenuto lesivo sia della competenza esclusiva della Corte sia del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ex art. 47 della Carta. La Corte, pur rilevando un errore di diritto del Tribunale – consistente nel non aver esaminato l’eccezione di illegittimità prima di declinare la propria competenza – ritiene tale vizio ininfluente sul dispositivo, confermando l’incompetenza del giudice dell’Unione. Nel merito, la pronuncia ribadisce che l’art. 86, par. 3, TFUE attribuisce al legislatore europeo il potere di stabilire regole specifiche sul controllo giurisdizionale degli atti della Procura europea, incluse eventuali disposizioni sulla competenza. In tale quadro, l’art. 42 del regolamento realizza una ripartizione coerente: gli atti procedurali destinati a produrre effetti verso terzi sono sottoposti al controllo dei giudici nazionali, mentre alla Corte restano le competenze tipiche, in particolare tramite il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e, in casi specifici, il ricorso diretto. La Corte esclude che tale sistema integri una deroga illegittima all’art. 263 TFUE, valorizzando la natura “integrata” dell’EPPO nei sistemi processuali nazionali e il fatto che gli atti procedurali costituiscono fasi di procedimenti penali destinati a concludersi dinanzi a giudici nazionali. Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione dell’art. 47 della Carta: il sistema garantisce una tutela effettiva grazie al controllo dei giudici nazionali, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale, che assicura l’uniformità interpretativa e la verifica di validità degli atti dell’Unione. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza recente sull’EPPO, consolidando un modello di tutela “composita” fondato sulla cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia, con importanti ricadute operative per la difesa nei procedimenti penali europei. |