Arricchimento senza causa tra coniugi e limiti del dovere di contribuzione familiare

La Redazione
23 Aprile 2026

La Cassazione precisa che il contributo di un coniuge all’acquisto della casa familiare intestata solo all’altro, se economicamente rilevante, sproporzionato rispetto alle sue condizioni e privo di animus donandi, può dar luogo a indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite in costanza di matrimonio si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. e, come tali, sono di regola irripetibili perché sorrette da giusta causa.

Tale presunzione è tuttavia superabile quando l’apporto economico di un coniuge, destinato all’acquisto della casa familiare intestata esclusivamente all’altro per ragioni anche fiscali, risulti, per entità e incidenza sulle sue condizioni patrimoniali, eccedente i limiti della contribuzione coniugale e non sorretto da animus donandi, non potendo il solo rapporto familiare fondare una presunzione di liberalità.

In tale ipotesi è configurabile un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con diritto all’indennizzo nei limiti dell’arricchimento accertato, fermo il carattere sussidiario dell’azione, che va inteso in senso concreto: la sua proponibilità è esclusa solo quando il diverso rimedio contrattuale o legale sia assistito, ab origine, da un valido titolo giustificativo.

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