Deducibilità delle somme versate per le imposte sull’assegno divorzile e giudicato esterno

La Redazione
20 Aprile 2026

Le somme corrisposte dall’ex coniuge per rimborsare le imposte gravanti sull’assegno divorzile, quando previste nelle condizioni economiche omologate, sono deducibili dal reddito e, una volta accertata la loro natura nel giudicato, tale qualificazione si estende alle annualità successive. 

In materia di IRPEF, le somme versate dall’ex coniuge obbligato a titolo di rimborso delle imposte gravanti sull’assegno divorzile, quando costituiscono onere economico stabilmente previsto nelle condizioni di divorzio recepite dal tribunale, assumono natura di componente dell’assegno stesso e sono, pertanto, deducibili dal reddito ai sensi della disciplina vigente. 
L’accertamento giudiziale della deducibilità di tali esborsi, fondato sulla loro funzione di integrazione dell’assegno e non di mera liberalità, integra un punto fondamentale comune destinato a permanere nelle diverse annualità d’imposta; ne deriva che, formatosi il giudicato esterno su tale qualificazione, è precluso all’Amministrazione finanziaria rimetterne in discussione la deducibilità per gli anni successivi, restando variabile solo il loro ammontare.

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