Giochi d’azzardo online e art. 56 TFUE: ampia discrezionalità nazionale

La Redazione
17 Aprile 2026

La sentenza della Quinta Sezione della Corte di giustizia del 16 aprile 2026, causa C‑440/23, interviene nuovamente sul rapporto tra libertà di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e regolazione nazionale dei giochi d’azzardo online. 

Il caso trae origine da un’azione di ripetizione di indebito proposta da un soggetto che aveva acquisito, tramite cessione, i diritti di un giocatore tedesco nei confronti di due operatori maltesi di giochi online (slot machine e scommesse sui risultati di lotterie, cd. “lotterie secondarie”), titolari di licenza a Malta ma privi di autorizzazione in Germania. Il giudice maltese rimettente dubitava della compatibilità con l’art. 56 TFUE del divieto tedesco, allora vigente, di giochi d’azzardo online, salvo limitate eccezioni. 

La Corte ribadisce, anzitutto, che i servizi di gioco d’azzardo online rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 56 TFUE, ma che gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità nel definire il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale in materia di giochi, in assenza di armonizzazione dell’Unione.

Viene qualificato come legittimo obiettivo imperativo di interesse generale quello perseguito dalla normativa tedesca: indirizzare l’“istinto al gioco” verso canali ordinati e controllati e contrastare lo sviluppo e la diffusione dei giochi non autorizzati sui mercati paralleli. Tale obiettivo è idoneo a giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi. 

In chiave di proporzionalità, la Corte sottolinea che:

  • il divieto di casinò online e slot online può ritenersi idoneo e necessario, anche se lo Stato consente offerte analoghe in luoghi fisici (sale, ristoranti, casinò) o altre forme di gioco online (scommesse sportive, ippiche, intermediazione di lotterie); 3 10
  • le peculiarità del canale Internet (accesso continuo, anonimato, assenza di controllo sociale) giustificano un trattamento più restrittivo rispetto ai canali tradizionali;
  • la coesistenza di regimi diversi per tipologie di gioco differenti (divieto per casinò online, autorizzazioni per scommesse) non è di per sé indice di incoerenza, dato il diverso rischio di assuefazione e di spesa eccessiva.

La Corte esclude, inoltre, che la futura scelta tedesca di passare a un sistema di autorizzazione preventiva, accompagnata da un periodo transitorio di “tolleranza” per offerte potenzialmente conformi alla nuova disciplina, possa retroattivamente inficiare la proporzionalità del precedente regime di divieto.

Sul versante civilistico, si afferma che l’art. 56 TFUE non osta al riconoscimento della nullità, secondo il diritto nazionale applicabile (qui: diritto tedesco individuato dal regolamento Roma I), dei contratti di gioco online conclusi in violazione del divieto interno, né all’azione di ripetizione delle puntate da parte del consumatore. Ciò vale anche per le lotterie secondarie, ove la normativa escluda in radice il rilascio di licenze a operatori privati.

Infine, il principio del divieto di abuso del diritto dell’Unione non è invocabile contro il consumatore che agisca in ripetizione d’indebito: l’azione si fonda sul diritto nazionale dei contratti e non sull’ordinamento unionale.