Accesso agli atti di gara e inammissibilità del ricorso incidentale nel rito superaccelerato

Redazione Scientifica Processo amministrativo
17 Aprile 2026

In materia di accesso agli atti di gara, una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l’uso della piattaforma digitale, all’esito delle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso.

È inammissibile il ricorso incidentale nel rito c.d. «superaccelerato», in quanto tale rito è previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 con norma di carattere eccezionale, delineando cadenze temporali estremamente ristrette sia per l’introduzione del giudizio che per la sua definizione, senza alcun riferimento all’istituto del ricorso incidentale, diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di appalti pubblici nell’art. 120 c.p.a., il quale ne contiene una previsione ad hoc, stabilendo il termine, la relativa decorrenza e rinviando espressamente all’art. 42 del medesimo codice.  

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