La sentenza Remling: l’obbligo di motivazione del giudice di ultima istanza che decide di non sollevare una questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia

17 Aprile 2026

La sentenza in esame approfondisce la portata degli obblighi di motivazione per il giudice di ultima istanza che, in presenza delle eccezioni previste dalla Cilfit, non intende sollevare un rinvio pregiudiziale avanti la Corte di giustizia.

The judgment under consideration examines in depth the scope of the duty to give reasons incumbent upon a court of last instance which, in the presence of the exceptions set out in Cilfit, decides not to make a reference for a preliminary ruling to the Court of Justice.

Premessa

La Corte di giustizia affronta nella sentenza del 24 marzo 2026 C- 767/23 un tema di particolare attualità: l’obbligo, per il giudice di ultima istanza, di motivare la mancata presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, alla luce delle situazioni individuate nella sentenza CILFIT. (1)

Il giudice di ultima istanza “è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’unione o sulla validità di un atto di diritto derivato”.

Vi sono, però, tre eccezioni. Può astenersi dal farlo:

  • A) Quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante;
  • B) Quando la disposizione del diritto dell’unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia;
  • C) Quando la corretta interpretazione del diritto dell’unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

La Corte, nella causa in oggetto, approfondisce quanto statuito nella causa Consorzio (2), specie al punto 51, affrontando  la questione se un giudice nazionale di ultima istanza debba sempre motivare espressamente la decisione di non procedere a un rinvio pregiudiziale, anche qualora il diritto nazionale le consenta di statuire sulla causa di cui trattasi con una motivazione in forma abbreviata.

Analizziamo, in primo luogo, i fatti di causa e il rinvio pregiudiziale.

Il fatto e il rinvio pregiudiziale

A.M., cittadino marocchino (coniugato con figli che risiedono nei Paesi Bassi e possiedono la cittadinanza dei Paesi Bassi), presentava domanda di permesso di soggiorno valido in tutto il territorio dell’Unione europea al Segretario di Stato. La domanda (e il successivo reclamo) venivano respinti “con la motivazione che A.M. disponeva già di un permesso di soggiorno in Spagna".

A.M. adiva il Tribunale dell’Aia che, con sentenza del 5 marzo 2021, respingeva il ricorso con la motivazione che, conformemente alla sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C-133/15), spettava al ricorrente, al fine di ottenere il permesso di soggiorno richiesto, dimostrare che i suoi figli non disponevano di un permesso di soggiorno in Spagna o che non potevano ottenerne uno.

A.M. ricorreva in appello avanti la Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato lamentando, tra l’altro, il fatto che il giudice di primo grado non avesse adito la Corte di giustizia, in via pregiudiziale, nonostante le divergenze esistenti nella giurisprudenza nazionale in materia di onere della prova relativo alla materia in esame. Reiterava, in questa sede, la necessità di un rinvio pregiudiziale.

Il Consiglio di Stato (3), preliminarmente, affermava:

  • a) che la risposta alla questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata da A.M. risultava chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
  • b) di poter statuire sulla controversia principale motivando sommariamente la propria decisione, come previsto dall’art. 91, paragrafo 2, della legge sugli stranieri  perché i motivi  di appello non consentivano di stabilire chiaramente il carattere errato o lacunoso della sentenza di primo grado che, peraltro, conteneva una motivazione completa alla quale, in sostanza, rinviava.
  • c) che una motivazione sommaria trovava  sostegno nella giurisprudenza della Corte EDU e, segnatamente, nella sentenza del  24 aprile 2018, Baydar c. Paesi Bassi.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, si interrogava, su due questioni:

  • a)  Sulla necessità di motivare in modo circostanziato le ragioni per le quali non era tenuto a procedere ad un rinvio pregiudiziale, precisando in particolare quale delle tre eccezioni Cilfit si applicava al caso di specie. Il tutto alla luce del punto 51 della sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C-561/19);
  • b) Sulla possibilità di motivare in modo sommario alla luce dei punti da 61 a 65 di detta sentenza (che consentono al giudice nazionale, in presenza di un ricorso irricevibile, di astenersi dall’adire la Corte in via pregiudiziale).

Il giudice del rinvio si chiedeva se tale soluzione non potesse essere estesa all’ipotesi in cui, sebbene un ricorso sia ricevibile, il giudice adito motivi sommariamente la sua decisione, per motivi propri del procedimento dinanzi ad esso.

Sulla base di queste perplessità il Consiglio di Stato  ha sollevato la seguente questione pregiudiziale: «se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che queste disposizioni ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 91, paragrafo 2, [della legge sugli stranieri], in base alla quale l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), in quanto giudice nazionale avverso le cui decisioni non si può proporre [ricorso], può pronunciarsi con una motivazione in forma abbreviata su una questione sollevata sull’interpretazione del diritto dell’Unione, eventualmente in combinazione con una domanda esplicita di rinvio pregiudiziale, senza motivare quale delle tre deroghe al suo obbligo di rinvio si configuri».

Il rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza. Regola, eccezioni e obbligo di motivazione

La Corte di giustizia, in primo luogo, si sofferma sull’obbligo del rinvio pregiudiziale  per il giudice di ultima istanza.

La Corte, dopo aver ricordato l’importanza del procedimento di rinvio pregiudiziale (punto 19), ribadisce la regola: il giudice di ultima istanza  «è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato».

Obbligo che ha «l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione» (vengono richiamate le sentenze del 24 maggio 1977, Hoffmann-La Roche, C-107/76, punto 5 (4), e del 15 ottobre 2024, KUBERA, C- 144/23, punto 35).

La regola, però, conosce delle eccezioni. Nella sentenza Consorzio (del 6 ottobre 2021,C-561/19) la Corte di giustizia  ha sintetizzato tali situazioni enunciate nella sentenza CILFIT come segue: «secondo una giurisprudenza costante della Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo [di rinvio], solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi».

La prima di queste situazioni è chiara. E’ pacifico che la Corte di giustizia  può pronunciarsi in via pregiudiziale solo se la risposta può essere utilizzata dal giudice del rinvio per dirimere la controversia di cui è investito. In caso contrario, la questione non può essere sollevata.

Le altre due questioni sono decisamente, più complesse. Nella prima ipotesi , che viene solitamente definita come una situazione di «acte eclairé»,  il diritto dell’Unione applicabile sarebbe già stato chiarito dalla Corte di giustizia  in misura sufficiente da non lasciare dubbi su come applicarlo nella situazione pendente dinanzi al giudice di ultima istanza. Nella seconda ipotesi la norma stessa potrebbe essere sufficientemente chiara da non lasciar adito a ragionevoli dubbi sulla sua corretta interpretazione. Ciò che viene solitamente definita una situazione di «acte claire».

Nella sentenza CILFIT (sentenza del 6 ottobre 1982,  C-283/81), la Corte di giustizia ha spiegato che, prima di concludere per l’assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione e applicazione della norma in una determinata causa, il giudice di ultima istanza deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e della stessa Corte di giustizia.

La Corte di giustizia, nel tempo, ha elaborato diversi criteri che i giudici nazionali di ultima istanza devono prendere in considerazione ribadendo che le giurisdizioni di ultima istanza «devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione, se si trovino in una delle ipotesi che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esse». (sentenza Consorzio, punto 50).

Nella sentenza Consorzio, la Corte di giustizia  ha confermato che un giudice nazionale di ultima istanza potrebbe essere esonerato dall’obbligo di rinvio solo in presenza di una delle tre situazioni CILFIT.

La novità della sentenza Consorzio risiede nel fatto che, al punto 51 di tale sentenza, la Corte ha aggiunto un ulteriore obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza, che non era menzionato nella sentenza CILFIT o nelle successive pronunce: l’obbligo imposto a tali giudici di indicare i motivi per cui ritengono che una delle situazioni di cui alla sentenza CILFIT li esoneri dall’obbligo di rinvio.

Nella sentenza Consorzio si legge: «Dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate (...) [nella sentenza CILFIT], di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi».

Nella sentenza KUBERA (sentenza del 15 ottobre 2024 (C-144/23), la Corte ha confermato l’obbligo di motivazione, quale enunciato al punto 51 della sentenza Consorzio.

Tuttavia, la Corte non ha approfondito ulteriormente la portata di tale obbligo.

In questo quadro, si inserisce la vicenda in esame nella quale la Corte ha avuto occasione di approfondire la questione se tale motivazione esplicita sia necessaria anche nelle situazioni in cui il diritto nazionale consente ai giudici di statuire su determinati tipi di casi con una motivazione in forma abbreviata.

La Corte, nel caso in esame, ribadisce, in primo luogo, quanto statuito nelle sentenze Consorzio e Kubera. «A tal riguardo, dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni Cilfit e, di conseguenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (punto 23). Pertanto, prosegue la Corte,  «tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevano una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in una delle tre eccezioni Cilfit. Ne consegue che, qualora un siffatto giudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, tale decisione deve, in ogni caso, rispettare l’obbligo di motivazione richiamato al punto precedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali tale eccezione si applica» (punto 24).

L’affermazione, prosegue la Corte, «non mette in discussione la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 15 marzo 2017, Aquino (C-3/16, EU:C:2017:209, punto 56), e del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, punto 61), secondo la quale un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività». (punto 25)

In sostanza, l’eccezione ad una motivazione “specifica e concreta” ricorre solo in tale ipotesi. Al di fuori di tale ipotesi, precisa la Corte «il rigetto di un ricorso sulla base di una motivazione sommaria, consistente unicamente nel constatare che le condizioni alle quali la normativa nazionale subordina l’utilizzo di una siffatta motivazione sono soddisfatte nel caso di specie, non può soddisfare l’obbligo incombente ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di esporre le ragioni per le quali ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di cui sono investiti e giustifichi il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte». (punto 26).

Decisione meno flessibile (5) da quella prospettata dall’avvocata generale Capeta nelle sue conclusioni del 26 giugno 2025 che si basavano sulla giurisprudenza della Corte EDU, specie sulla sentenza del 24 aprile 2018, Baydar c. Paesi Bassi.

La Corte argomenta anche sotto questo profilo precisando la diversa ratio che ispira le sentenze della Corte EDU e quelle della Corte di giustizia. «La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, elaborata sotto il profilo del rispetto del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, si limita a prevedere l’ipotesi in cui una parte di una controversia abbia esplicitamente invitato il giudice adito a formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Come precisato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto a una decisione motivata è funzionale alla regola generale sancita dalla CEDU volta a proteggere l’individuo dall’arbitrarietà dimostrando alle parti che esse sono state ascoltate e garantendo che esse ricevano una risposta alle loro osservazioni e che comprendano la decisione giudiziaria. Inoltre, nella misura in cui la CEDU non garantisce il diritto a che una questione sia sottoposta alla Corte in via pregiudiziale, una parte può, a titolo di garanzia contro l’arbitrarietà, attendersi una risposta da parte di un giudice nazionale nella motivazione di una sentenza o di una decisione solo se ha presentato osservazioni in vista di un rinvio dinanzi al giudice nazionale competente. Pertanto, in assenza di una siffatta domanda e di motivi espliciti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che il fatto che un giudice, senza fornire alcuna motivazione, non abbia rinviato una questione pregiudiziale alla Corte, non possa essere considerato una violazione del diritto a un equo processo (punto 28)».

Diverso il carattere di detto “obbligo” con riferimento al diritto dell’Unione. «L’obbligo incombente ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di esporre le ragioni per le quali essi ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di cui sono investiti si impone tuttavia qualora una delle parti di tale controversia si avvalga del diritto dell’Unione, prescindendo, a tal proposito, dal fatto che essa chieda un rinvio pregiudiziale alla Corte. Infatti, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo da giudice a giudice, il cui avvio si fonda interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità di tale rinvio compiuta dal giudice nazionale (sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, punto 42), senza che sia richiesta una domanda in tal senso delle parti. Di conseguenza, affinché tale obbligo di motivazione trovi applicazione, è sufficiente che una delle parti della controversia in esame si sia avvalsa del diritto dell’Unione, senza che sia necessario esigere che essa abbia, inoltre, espressamente formulato una domanda di rinvio pregiudiziale» (punto 29).

In sintesi, l’obbligo sorge sulla base della circostanza «che una delle parti della controversia in esame si sia avvalsa del diritto dell’Unione», a prescindere dall’esistenza di una istanza di parte anche perché la questione può essere sollevata d’ufficio da parte della giurisdizione nazionale (punti 30 e 31).

Ne consegue, prosegue la Corte,  «che, quando uno Stato membro autorizza un siffatto giudice a ricorrere a una motivazione sommaria, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia riducendo la durata dei procedimenti giurisdizionali e consentendo a detto giudice di dedicare la parte essenziale delle sue motivazioni alla risoluzione delle cause che presentano un interesse per garantire l’unità e la coerenza del diritto, una motivazione sommaria del genere deve tuttavia esporre, altresì, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali lo stesso giudice ritiene che si applichi una delle tre eccezioni Cilfit nell’ambito della controversia di cui è investito e che, pertanto, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte sia giustificato» (punto 32).

La  Corte ha, però,  cura di precisare se sia possibile una motivazione per relationem , affermando che: «un siffatto obbligo si considera rispettato quando un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso dichiara espressamente che intende avvalersi dei motivi accolti dal giudice di grado inferiore nella controversia di cui trattasi, a condizione che tale giudice di grado inferiore abbia esposto i motivi per i quali ha ritenuto che la questione di diritto dell’Unione sollevata non fosse pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione considerata fosse già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, oppure che tale interpretazione si imponesse con un’evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (punto33).

L’ultima precisazione riguarda la possibilità di una motivazione  “succinta”.

Ciò è possibile:

  • a) qualora «un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso ritenga che le questioni che una o più parti della controversia in esame gli suggeriscono di porre non siano pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, vale a dire quando la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della lite» (punto 35).
  • b) «Analogamente, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie» che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale» (punto 36)

Tuttavia, precisa la Corte,  qualora, in mancanza di una rigorosa identità delle questioni della controversia, una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto in questione, indipendentemente dalla natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, potrebbe rivelarsi necessaria una motivazione più dettagliata per giustificare un siffatto rifiuto.

Infine, in linea generale, «una motivazione più dettagliata sarà parimenti necessaria per dimostrare che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, dal momento che l’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso deve indicare, alla luce di tali elementi, perché ha maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso e alla Corte (punto 37).

Sulla base di queste considerazioni, la Corte risponde alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni Cilfit.

Guida all’approfondimento

1) G. MARTINICO, L. PIEDOMINICI, Rivedere Cilfit? Riflessioni giuscomparatistiche sulle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Consorzio italian management, giustizia insieme, 17 giugno 2021.

2) CGUE sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19. Sulla sentenza si veda M. LIPARI, L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali, giustamm.it, 14 Dicembre 2021

3) Riguardo all’ordinanza del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, v. M. PREVIATELLO, La portata della motivazione in caso di deroga all’obbligo di rinvio pregiudiziale: nota all’ordinanza di rinvio nella causa C-767/23, Rivista del contenzioso europeo, 27 gennaio 2025.

4) Sulla saga  Hoffman-La Roche v. C. SCHEPISI, Il tormentato rapporto tra il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia e la revocazione per contrasto con il diritto dell’Unione, LDE, n. 3/2022.

5) Sulle conclusioni dell’avvocata generale CAPETA v. I TACCANI, Il dovere di motivazione in caso di deroga all’obbligo di rinvio pregiudiziale: le conclusioni dell’avvocata generale Capeta nel caso Remling, Rivista del contenzioso europeo, Fasc. n. 3/2025.