Il concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta

16 Aprile 2026

La Suprema Corte approfondisce il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa e la sua natura di reato di pericolo concreto, per analizzarne poi l’elemento soggettivo ed in particolare il tema della consapevolezza del concorrente estraneo dello stato di dissesto della società.

Alla redazione del commento ha preso parte la Dott.ssa Margherita Nobili.

Massima

L’elemento soggettivo dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non dipende dalla conoscenza dello stato di dissesto della società quanto, piuttosto, dalla consapevolezza di contribuire, unitamente all’intraneus, a un depauperamento del patrimonio sociale idoneo ad arrecare un danno ai creditori. 

Il caso

Nella vicenda in esame è stato proposto ricorso per Cassazione avverso un provvedimento della Corte di Appello di Trento che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trento, ha assolto l’imputata, commercialista della società, per il reato di ricettazione mentre l’ha condannata, rideterminando la pena inflitta in primo grado, per il residuo delitto di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva.

Secondo i giudici di merito l’imputata aveva ricevuto due bonifici bancari pari a 60.000 euro disposti dal conto personale dell’amministratore. Tuttavia, tale somma di denaro era stata in precedenza distratta dall’amministratore dalle casse della società. Osservavano i giudici, inoltre, che il compenso attribuito alla commercialista appariva del tutto esorbitante rispetto alla prestazione professionale resa.

I giudici di primae curae e, successivamente, la Corte d’Appello, avevano ritenuto l’imputata concorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dell’amministratore, dal momento che, quale commercialista della società, era a conoscenza della situazione economico-finanziaria e dell’esposizione debitoria della fallita. 

Il difensore di fiducia dell’imputata proponeva ricorso sottoponendo alla Corte Suprema quattro differenti quesiti, successivamente integrati. 

Ad avviso del difensore, la sentenza impugnata era affetta da un vizio di motivazione nonché da un travisamento della prova: infatti, la Corte d’Appello di Trento aveva omesso di considerare il verbale assembleare del 31 luglio 2016 con cui veniva approvato il trasferimento di somme dalla società sul conto dell’amministratore. Inoltre, ad avviso della difesa, non era stato provato il concorso della professionista in tale delibera societaria. 

Con il secondo motivo la difesa contestava un vizio di motivazione sull’effettiva pericolosità della condotta distrattiva contestata alla sua assistita, non essendo stato verificato se il trasferimento di denaro in favore del conto dell’imputata avesse concretamente messo in pericolo il patrimonio sociale al momento dell’apertura della procedura fallimentare.

Con il terzo motivo il difensore rilevava la mancanza dell’elemento soggettivo nella condotta posta in essere dall’imputata. Invero, il ricorrente evidenziava come la Corte d’Appello avesse omesso di esplicitare gli elementi da cui dedurre la consapevolezza che il pagamento della sua parcella determinasse un’erosione del patrimonio sociale. 

Con il quarto motivo, il legale sollevava un ulteriore vizio di motivazione poiché la Corte d’Appello non aveva proceduto alla derubricazione del fatto di reato in bancarotta preferenziale, nonostante la professionista avesse prodotto la fattura per l’attività svolta ammontante ad Euro 15.000 ed avesse, altresì, dimostrato la restituzione al datore di lavoro dell’ulteriore importo di 22.260 euro.

Da ultimo erano stati depositati motivi aggiunti con cui 

il difensore deduceva la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 110 c.p., degli artt. 630, comma 1, lett. a), 444, 516, 521 c.p.p., degli artt. 3e 24, comma 2, della Costituzione, in relazione all’art. 606 lett. b) c.p.p., poiché la sopravvenuta riqualificazione del reato in bancarotta preferenziale dell’intraneus, che nel frattempo aveva definito la propria posizione con un patteggiamento, incideva sulla propria assistita, trattandosi di condotte strettamente collegate. Diversamente, stante l’unicità della condotta, si sarebbe violato il principio di correlazione di cui all’art. 521 c.p.p., dato che l’amministratore – concorrente intraneus – rispondeva di bancarotta preferenziale e la professionista, invece, – concorrente extraneus – rispondeva di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 

La questione

La sentenza in commento (Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2025, n. 28625) solleva una pluralità di questioni giuridiche di particolare interesse. Da un lato, i giudici di legittimità approfondiscono il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa e la sua natura di reato di pericolo concreto, dall’altro, analizzano l’elemento soggettivo ed in particolare il tema della consapevolezza dell’extraneus dello stato di dissesto della società.

Rispetto a quest’ultimo profilo, la pronuncia in esame conferma il più recente orientamento giurisprudenziale, avallato anche dalle Sezioni Unite del 2016 (Cass. pen., sez. Un., Sent., 31 marzo 2016, n. 22474, Passerelli), secondo cui il dolo del concorrente nel reato proprio dell’amministratore si configura ogni qual volta sussiste la volontà di coadiuvare la condotta dell’intraneus, determinando un depauperamento del patrimonio sociale, senza che sia richiesta altresì la conoscenza dello stato di decozione della società.

Da ultimo, la Corte affronta anche le conseguenze giuridiche, in capo al concorrente extraneus, della riqualificazione del fatto contestato al correo-amministratore.

La soluzione

La Suprema Corte accoglie il ricorso disponendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio sulla responsabilità dell’imputata.

La sentenza chiarisce, anzitutto, che il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva è un reato di pericolo concreto, che si configura ogniqualvolta la distrazione è concretamente idonea a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie (ex multis cfr. Cass. Pen, sez. V, Sent., 14 settembre 2017, n. 50081). Tale interpretazione risulta peraltro coerente con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, sostenuto anche dalle Sezioni Unite del 2011 (Cass. pen., sez. Un., Sent., 27 gennaio 2011, n. 21039, Loy), le quali hanno ribadito che la fattispecie di bancarotta configura un reato volto a tutelare l’integrità del patrimonio della società nella sua funzione di garanzia per i creditori.

Lo stesso dettato normativo prevede che la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale ricorra quando l’imprenditore abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni. Non è, invece, previsto tra gli elementi costitutivi lo stato di dissesto della società, tanto che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti distrattivi assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Cass. pen., sez. V, Sent.,  26 settembre 2025, n. 34809).

Quanto al dolo del concorrente estraneo, la sentenza in commento, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità e conformemente alle già citate Sezioni Unite Passerelli del 2016, ritiene sufficiente la sussistenza in capo all’extraneus della consapevolezza di contribuire, con la propria condotta, al depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (tra le tante cfr. Cass. pen., sez. V, Sent., 14 ottobre 2019, n. 4710). Tale orientamento supera quello precedente, che richiedeva la conoscenza dello stato di decozione della società per la configurabilità del dolo in capo all’agente (Cass. Pen, sez. V, Sent., 22 aprile 2004, n. 23675).

Pertanto, secondo la giurisprudenza più consolidata, cui la sentenza in commento si ispira, il dolo deve considerarsi “generico”: non è necessaria la conoscenza dello stato di dissesto della società, essendo sufficiente che l’imputato abbia compiuto operazioni (o vi abbia concorso) idonee a depauperare il patrimonio sociale sottraendolo, così, alla funzione di garanzia.

Sarebbe, pertanto, illogico richiedere, ai fini della configurabilità del concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la consapevolezza del dissesto, quando questo non rientra tra gli elementi costitutivi del reato. Non sussistono neanche ragioni, secondo i giudici di legittimità, per cui considerare la posizione del concorrente esterno in termini più rigorosi rispetto a quella dell’intraneus, per il quale non è richiesta alcuna conoscenza dello stato di decozione.

Tuttavia, il Collegio condivide quel filone giurisprudenziale secondo cui la conoscenza dello stato di decozione rileva sul piano probatorio, in quanto è un “indice inequivocabile del dolo del concorrente”: chiunque sia al corrente della situazione economico-finanziaria della società è sicuramente in grado di rappresentarsi l’eventuale pericolosità della propria condotta distrattiva nei confronti dei creditori. 

In altre parole, la conoscenza dello stato di dissesto non è richiesta per la sussistenza del dolo del reato in argomento, ma può costituire un indizio della consapevolezza di recare un danno alle casse sociali e, di conseguenza, ai creditori.

Nel caso di specie, la Cassazione invita la Corte d’Appello, in sede di rinvio, a verificare la volontaria adesione del concorrente estraneo alla condotta distrattiva, non essendo sufficiente la sola consapevolezza dello stato di insolvenza della società. Inoltre, dovrà adeguatamente dimostrare e motivare che la professionista avesse avuto contezza della reale provenienza del denaro ricevuto, in quanto, come già osservato, i bonifici ricevuti provenivano dal conto corrente personale dell’amministratore e non da quello della società. 

L’ultima questione affrontata dai giudici di legittimità riguarda la riqualificazione giuridica, in bancarotta preferenziale, del fatto contestato all’amministratore. La Corte sostiene, in modo condivisibile, che, trattandosi di un concorso esterno nel medesimo fatto, la riqualificazione del reato in capo al concorrente intraneus avrà conseguenze anche sul reato contestato al concorrente extraneus

Al riguardo, giova evidenziare che una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. Un., Sent., 14 dicembre 2023, n. 27727), ha riaffermato la cd. teoria “monistica”, secondo cui uno stesso fatto storico non può essere qualificato in termini diversi nei confronti dei coimputati, stante l’unicità del reato nel quale si concorre. Infatti, una diversa qualificazione del fatto colliderebbe con il principio dell’unità del reato concorsuale previsto dallo stesso articolo 110 c.p. (che prevede il concorso di due o più persone “nel medesimo reato”).

Viene in tal modo superata la cd. teoria “pluralistica”, secondo cui ci sarebbero tante fattispecie plurisoggettive quanti sono i correi, rendendo così possibile una diversa affermazione di responsabilità per i diversi concorrenti.

Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, seppur si debba aderire ad un’interpretazione monistica del concorso nel reato, è necessaria una valutazione costituzionalmente orientata delle condotte che tenga conto del diverso apporto causale delle stesse nella commissione degli illeciti.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente l’intenzione della Suprema Corte di Cassazione di discostarsi – superandola – dalla giurisprudenza che richiedeva per la prova del dolo dell’estraneo nel delitto di bancarotta patrimoniale la consapevolezza dello stato di dissesto della società. Tale conclusione è conforme al quadro normative, che non richiede la sussistenza dello stato di decozione per la configurabilità della fattispecie in esame.

Anche la decisione di sottoporre alla Corte d’Appello la questione delle conseguenze giuridiche sull’extraneus della modifica del titolo del reato per l’intraneus è condivisibile e coerente con l’interpretazione monistica del concorso di persone nel reato.

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