Domanda di ammissione di crediti simulati: configurabilità del delitto
17 Aprile 2026
Il delitto previsto dall’art. 232, comma primo, l. fall. tutela l'interesse della massa dei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, al fine di evitare che dalla proposizione di crediti simulati sia diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi, rispondendo all'esigenza di apprestare un'efficace tutela penale contro le condotte fraudolente in grado di pregiudicare la par condicio creditorum, sicché è configurabile anche nella ipotesi in cui la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari del relativo credito, poi oggetto di cessione simulata. (In motivazione, la Corte ha precisato che se il credito ceduto sia già stato ammesso al passivo, il cessionario deve seguire la procedura prevista dall’art. 115, comma secondo, l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007, per impedirsi che l’ammissione di crediti simulati – che tengono luogo dell’originario credito ammesso su istanza del creditore effettivo – annulli o diminuisca la possibilità di soddisfacimenti dei crediti reali). |