Spese straordinarie e assegno di mantenimento: la natura "integrativa" delle spese prevedibili e costanti alla luce della recente Cassazione
Stefano Cancellario
20 Aprile 2026
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie per i figli è oggetto di dibattito per mancanza di una definizione univoca. L’ordinanza Cass. 1772/2026, sulle ingenti spese continuative di baby-sitter, conferma che costi prevedibili ma rilevanti integrano l’assegno e vanno ripartiti tra i genitori.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 316-bis c.c. e, in caso di separazione o divorzio, trova la sua disciplina specifica nell'art. 337-ter c.c. Quest'ultima norma stabilisce che, salvo accordi diversi, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico per realizzare tale principio, tenendo conto di vari parametri, tra cui le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi. Il legislatore, tuttavia, non opera una distinzione esplicita tra spese ordinarie e spese straordinarie. Questa lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza, che ha progressivamente delineato i criteri per distinguere le due categorie, con l'obiettivo di garantire un'equa ripartizione degli oneri e di tutelare l'interesse del figlio a ricevere tutto il necessario per la sua crescita, educazione e istruzione. La determinazione di un assegno periodico, infatti, è finalizzata a coprire i costi legati alla quotidianità del minore, ma non può, per sua natura, ricomprendere tutti i possibili esborsi futuri.
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, le spese ordinarie sono quelle che si caratterizzano per la loro costanza e prevedibilità nel ripetersi, e sono quindi ricomprese nell'assegno di mantenimento forfettizzato. Rientrano in questa categoria le spese per il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento quotidiano e il materiale scolastico di cancelleria. Al contrario, le spese straordinarie sono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. L'inclusione di tali spese nell'assegno forfettario contrasterebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza, con il rischio di un grave nocumento per il figlio. La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che il carattere della straordinarietà va attribuito a quegli "ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno". All'interno delle spese straordinarie, si è soliti distinguere tra quelle che richiedono il preventivo accordo dei genitori (es. iscrizione a scuole private, attività sportive agonistiche, viaggi di istruzione) e quelle che non lo richiedono perché obbligatorie o urgenti (es. spese sanitarie urgenti, acquisto di libri scolastici, tasse scolastiche e universitarie). Anche in caso di mancato accordo preventivo, il genitore che ha sostenuto la spesa non perde automaticamente il diritto al rimborso, se il giudice ne accerta la rispondenza all'interesse del minore e la sostenibilità economica.
La recente ordinanza della cassazione n. 1772/2026: il caso della babysitter
L'ordinanza in commento si inserisce in questo complesso panorama, offrendo chiarimenti sul trattamento di spese che, pur essendo costanti e prevedibili, presentano una notevole rilevanza economica. Nel caso di specie, un padre ricorreva in Cassazione contestando la decisione della Corte d'Appello di qualificare le "ingenti spese mensili" per la baby-sitter come straordinarie, da corrispondersi in aggiunta all'assegno di mantenimento di 850,00 euro. Secondo il ricorrente, tali spese, essendo preesistenti alla separazione e aventi natura ordinaria e continuativa, avrebbero dovuto essere ricomprese nell'assegno periodico. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ritenendolo un tentativo di ottenere un riesame del merito della classificazione della spesa. Tuttavia, nel farlo, ha richiamato e avallato i principi applicati dai giudici di merito, ritenendoli corretti. La Corte ha evidenziato come la spesa per la baby-sitter, sebbene afferente all'organizzazione della vita familiare e non dipendente dalla separazione, fosse stata correttamente considerata come un esborso che integra l'assegno di mantenimento. Includerla nell'importo forfettario, data la sua entità, avrebbe violato il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316-bis c.c. e quello di adeguatezza, con il rischio di pregiudicare il figlio.
La natura "integrativa" di alcune spese prevedibili e costanti
Il punto focale che emerge dalla pronuncia è il consolidamento di una visione più articolata, che supera la netta contrapposizione tra spesa ordinaria (inclusa nell'assegno) e spesa straordinaria (imprevedibile e da concordare). La Cassazione, richiamando un suo precedente (Cass. n. 379/2021), ribadisce l'esistenza di una categoria intermedia di esborsi. Si tratta di esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento. Questa categoria si contrappone alle spese "imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare", che richiedono un'autonoma azione di accertamento. Le spese scolastiche (iscrizione e retta) sono un esempio pacifico di questa tipologia: pur essendo prevedibili, il loro ammontare è tale che, se fossero considerate incluse nell'assegno ordinario, si altererebbe la proporzionalità della contribuzione genitoriale. Lo stesso principio è stato applicato dalla Corte nel caso della baby-sitter. Questa qualificazione ha un'importante conseguenza pratica: tali spese, pur non essendo "straordinarie" nel senso di imprevedibili, si aggiungono all'assegno periodico e sono soggette a rimborso pro quota. Il genitore anticipatario può agire per il recupero sulla base del titolo originario (la sentenza di separazione o divorzio), senza necessità di un nuovo accertamento giudiziale, ma semplicemente allegando la documentazione di spesa.
In conclusione
L'ordinanza n. 1772/2026, pur senza enunciare un nuovo principio di diritto, rappresenta un'importante conferma della moderna interpretazione giurisprudenziale in materia di spese per i figli. Essa ribadisce che la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie non è statica, ma deve essere guidata dai principi di proporzionalità, adeguatezza e, soprattutto, dal preminente interesse del minore. La prevedibilità e la costanza di una spesa non sono più criteri sufficienti per decretarne automaticamente l'inclusione nell'assegno di mantenimento. Quando un esborso, pur regolare, è di entità rilevante (come le rette di scuole private, i costi per corsi universitari fuori sede o, come nel caso di specie, una baby-sitter a tempo pieno), la sua forfettizzazione nell'assegno mensile rischierebbe di gravare in modo sproporzionato sul genitore obbligato o, più spesso, di rivelarsi insufficiente, pregiudicando il tenore di vita del figlio. Per il professionista legale, ciò implica la necessità, in sede di accordi o di contenzioso, di non limitarsi a quantificare un assegno onnicomprensivo, ma di individuare e disciplinare analiticamente non solo le spese imprevedibili, ma anche quelle prevedibili e significative che dovranno essere considerate come un’integrazione all'assegno e ripartite pro quota. Tale approccio, oltre a essere più equo, previene futuri conflitti e garantisce una tutela più efficace e completa degli interessi dei figli.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
La natura "integrativa" di alcune spese prevedibili e costanti