La sentenza della seconda sezione penale della Cassazione n. 12753 del 25 febbraio 2026 affronta il tema dello standard probatorio applicabile nel giudizio di appello instaurato dalla sola parte civile avverso la pronuncia di proscioglimento.
Il quadro normativo
La vicenda sottoposta all’esame della seconda sezione prende le mosse da una pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila che, riformando in senso sfavorevole agli imputati la sentenza assolutoria del Tribunale di Sulmona, aveva dichiarato gli imputati responsabili ai soli fini civili del fatto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace), condannandoli in solido al risarcimento del danno. La pronuncia assolutoria di primo grado era divenuta irrevocabile quanto agli effetti penali, essendo rimasto il pubblico ministero inerte di fronte all’appello proposto dalla sola parte civile.
Il ricorrente ha articolato, in primo luogo, la questione relativa all’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che impone al giudice dell’impugnazione gravata per i soli interessi civili di rinviare la controversia alla sezione civile competente. La Cassazione ha respinto tale censura richiamando il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38481 del 25 maggio 2023, secondo il quale la norma trova applicazione esclusivamente nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022. Il criterio discriminante non è la data di proposizione dell’appello, bensì quella della costituzione di parte civile, avvenuta nella fattispecie prima dell’entrata in vigore della riforma: l’impugnazione restava pertanto correttamente radicata dinanzi al giudice penale secondo il previgente schema dell’art. 576 c.p.p.
Nell’attuale assetto normativo, che preserva per i procedimenti «storici» il binario del processo penale anche per le impugnazioni della parte civile, il giudizio si svolge sul piano formale con le forme ordinarie del processo penale (art. 573, comma 1, c.p.p.), ma sul piano sostanziale la natura dell’accertamento muta radicalmente non appena il proscioglimento sia passato in giudicato agli effetti penali. È proprio in questa tensione tra forme processuali penali e contenuto sostanziale civilistico che si annida il problema teorico e pratico al centro della sentenza in commento.
Il criterio civilistico nell’appello della parte civile: dalla sentenza Cremonini alla n. 31281/2025
Il principio fondamentale è quello enunciato dalle Sezioni Unite penali con la sentenza Cremonini (Cass. pen., sez. un., 4 giugno 2021, n. 22065): una volta verificatosi un giudicato agli effetti penali, la domanda risarcitoria torna ad essere esaminata secondo le regole proprie dell’illecito civile, funzionali all’individuazione del soggetto su cui fare gravare le conseguenze economiche del danno. Il giudizio penale pone al centro la figura dell’imputato e il suo status libertatis; il giudizio civile, invece, il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette. Da questa diversità di finalità discende una necessaria divergenza anche nelle regole processuali e probatorie applicabili.
La sentenza n. 45810 del 14 novembre 2024 della terza sezione penale ha esplicitamente ribadito che il giudice dell’appello investito del gravame della sola parte civile è tenuto a valutare le prove non già secondo il canone dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», bensì in base al criterio civilistico del «più probabile che non»o della «probabilità prevalente». Operativamente, il giudice deve eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare quelle rimaste in campo e selezionare tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto disponibili. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha posto fuori discussione che il giudice dell’impugnazione penale, laddove spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale, debba avere riguardo al criterio civilistico del più probabile che non, consentendo il pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria senza che ciò ridondasse in una riapertura dell’accertamento penale ormai cristallizzato.
La questione è stata portata alle sue conseguenze estreme dalla quinta sezione penale con la sentenza n. 31281 del 15 luglio 2025, che ha annullato con rinvio al giudice civile la pronuncia della Corte d’Appello di Catania. Quest’ultima, chiamata a decidere sull’appello proposto dalla sola parte civile avverso l’assoluzione dell’imputato dal reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) — nel frattempo divenuta definitiva per effetto della rinuncia del pubblico ministero all’impugnazione — aveva dichiarato l’imputato responsabile «ai soli effetti civili» del reato senza compiere alcuna autonoma valutazione dei profili civilistici della vicenda: i giudici catanesi si erano limitati a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, senza considerare le conseguenze dannose concretamente arrecate alla persona offesa. La Cassazione ha ritenuto tale sovrapposizione tra piano penale e piano civile in radicale contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182/2021 e recepiti dalle Sezioni Unite nella pronuncia Calpitano (n. 36208 del 28 marzo 2024).
La sentenza n. 31281/2025 ha altresì ricostruito le due ipotesi tipologicamente distinte che il sistema conosce. Da un lato, quella in cui la pronuncia assolutoria è divenuta definitiva agli effetti penali per mancata impugnazione: in tale ipotesi l’accertamento deve essere condotto esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. Dall’altro, quella in cui la statuizione penale non ha ancora acquisito definitività, come accade quando l’impugnazione sia proposta anche dal pubblico ministero o dall’imputato: in tal caso, in presenza di una causa estintiva per prescrizione, il giudice è tenuto a valutare la responsabilità penale ai fini della eventuale assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., secondo il principio ribadito dalle Sezioni Unite nel caso Calpitano. Entrambi i casi esaminati — rispettivamente oggetto delle sentenze n. 31281/2025 e n. 12753/2026 — appartengono alla prima tipologia, eppure pervengono a esiti opposti, per ragioni che si esamineranno nel paragrafo conclusivo.
Il nesso causale tra processo penale e processo civile: una divergenza strutturale
Sul piano dell’accertamento penale del nesso causale, il punto di riferimento è la sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali (n. 30328/2002), che ha identificato nella probabilità logica, coniugata con la credenza razionale verificata ad alto grado, il corretto metodo di accertamento del rapporto causale. In sede penale, la regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» consente di pronunciare sentenza di condanna soltanto laddove il dato probatorio lasci fuori unicamente ricostruzioni alternative che costituiscano eventualità remote, prive di effettivo riscontro nelle emergenze processuali. Il modello è quello della certezza processuale: non una certezza assoluta, ma una certezza qualificata che esclude ogni ragionevole alternativa.
Un’illustrazione perspicua di come tale standard operi nella pratica è offerta dalla sentenza n. 22334 del 10 marzo 2025 della quinta sezione penale, che ha confermato la condanna per l’omicidio volontario della figlia neonata di tre mesi di un imputato sulla base di un quadro interamente indiziario. La quinta sezione ha ribadito che in un processo indiziario «puro», privo di prove dirette, il giudice può fondare il proprio convincimento sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto medesimo. Nel caso esaminato, il quadro era costruito su elementi convergenti: le risultanze medico-legali che avevano escluso ogni causa di morte diversa dall’asfissia indotta da soffocamento violento esterno; la correlazione sistematica tra le crisi respiratorie della neonata e i momenti in cui l’imputato era solo con lei; la condotta successiva al decesso, orientata a convincere la convivente di mentire sulle circostanze; la manomissione del saturimetro, silenziato per ritardare i soccorsi. La Cassazione ha precisato che l’accertamento «al di là di ogni ragionevole dubbio» postula che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, la cui realizzazione risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali: nel caso di specie la consulente tecnica della difesa non aveva saputo individuare alcuna plausibile alternativa eziologica, rendendo lo standard pienamente soddisfatto. La sentenza ha altresì precisato che il sindacato di legittimità sul procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità e concordanza degli indizi, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori.
Sul piano dell’accertamento civile del nesso causale, il paradigma è profondamente diverso. Come chiarito dalle Sezioni Unite civili (n. 576/2008) e ribadito dalla pronuncia Cremonini, il nesso di causa in sede civile muove dagli stessi fondamenti normativi degli artt. 40 e 41 c.p., ma si declina attraverso il criterio della «probabilità prevalente» o del «più probabile che non», riconducibile alla tradizione anglosassone della preponderance of evidence. Il giudice deve ritenere «vero» l’enunciato che ha ricevuto il grado di maggiore conferma relativa sulla base delle prove disponibili: non un riferimento alla frequenza statistica degli eventi, bensì al grado di conferma logica ricevuto nel singolo procedimento.
La differenza non è di natura meramente «funzionale», riducibile alla sola regola probatoria mentre la regola causale resterebbe comune ai due sistemi. Si tratta di una divergenza strutturale, che investe l’oggetto dell’accertamento (responsabilità penale individuale, da un lato; imputazione del costo del danno al danneggiante, dall’altro), gli strumenti con cui tale accertamento viene condotto e le conseguenze che ne derivano. Nel giudizio penale, l’incertezza probatoria si risolve in favore dell’imputato; nel giudizio civile, essa si risolve attraverso le regole del più probabile che non e dell’onere della prova. La Corte costituzionale (sent. n. 182/2021) ha definitivamente chiarito che il giudice che accerta la sussistenza dell’illecito civile non utilizza la causalità penalistica fondata sull’alto grado di probabilità logica, bensì il criterio civilistico del più probabile che non: una scelta che rispecchia la diversa funzione dei due sistemi di responsabilità e i diversi valori in gioco.
Il paradosso garantistico: quando il rigore penalistico avvantaggia il ricorrente
Il profilo di maggiore originalità della sentenza n. 12753/2026 risiede nell’argomentazione sviluppata nel rigettare il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse condotto la valutazione della responsabilità civile secondo i canoni penalistici, ritenendo comprovata la condotta illecita «al di là di ogni ragionevole dubbio», senza limitarsi all’accertamento dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. secondo il più mite standard della probabilità prevalente.
La Cassazione ha innanzitutto ribadito il principio ormai consolidato: il giudice dell’appello instaurato su ricorso della parte civile avverso il proscioglimento procede alla valutazione delle prove in base al criterio civilistico del «più probabile che non», e non già secondo il canone dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio». Tuttavia, la Corte ha immediatamente rilevato come, nel caso di specie, tale censura non potesse trovare accoglimento per una ragione di logica giuridica: il criterio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» è strutturalmente più rigoroso e garantistico per il soggetto valutato rispetto al criterio civilistico della probabilità prevalente. Mentre il primo impone di ritenere sussistente la responsabilità soltanto in assenza di qualsiasi alternativa ricostruttiva dotata di plausibilità, il secondo consente di affermarla quando essa appaia semplicemente più probabile della sua negazione. Ne consegue che la Corte d’Appello, operando con lo standard più elevato, aveva in realtà apprestato al danneggiante una tutela più ampia del dovuto: se la condanna al risarcimento era stata pronunciata nonostante l’applicazione del criterio penalistico, a fortiori essa sarebbe risultata confermata ove fosse stato adottato lo standard civile. Lamentare l’applicazione di una regola più favorevole integra una contraddizione logica, oltre che un difetto di interesse processuale.
Il confronto con la sentenza n. 31281/2025 consente di cogliere questo principio per contrasto. Nel caso oggetto di esame in quest’ultima sentenza, la Corte d’Appello aveva ugualmente applicato criteri penalistici: ma in quel caso l’errore si era tradotto in un pregiudizio concreto e misurabile, non in un vantaggio. La Corte catanese non aveva condotto alcuna autonoma valutazione degli elementi dell’illecito civile — fatto, nesso causale, danno — né si era interrogata sulle conseguenze dannose effettivamente subite dalla persona offesa: aveva sovrapposto l’accertamento penale del reato a quello civilistico dell’illecito aquiliano. Tale sovrapposizione aveva determinato un vizio di motivazione con effetti pregiudizievoli per il ricorrente, rendendo necessario l’annullamento con rinvio al giudice civile. Nel caso esaminato dalla sentenza n. 12753/2026, invece, pur essendo presente lo stesso errore metodologico, la condanna al risarcimento era stata pronunciata con uno standard più favorevole al danneggiante: nessun pregiudizio era dunque configurabile, e il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
La soluzione adottata dalla Cassazione rivela un principio di carattere generale dal notevole rilievo sistematico: l’errore del giudice nella selezione del criterio probatorio non determina automaticamente la caducazione della decisione impugnata, qualora l’errore si sia tradotto nell’adozione di una regola in melius per la parte che eccepisce la violazione. Il vizio processuale rileva soltanto quando sia in grado di determinare un pregiudizio concreto per chi lo deduce: il processo non è uno strumento di enunciazione di principi astratti, ma di tutela di interessi concreti, e chi invoca una regola più favorevole di quella che avrebbe avuto diritto ad ottenere, risultando comunque soccombente, non ha subito una lesione processuale rilevante.
In conclusione
La sentenza n. 12753/2026 conferma e arricchisce il quadro giurisprudenziale relativo alla separazione tra i criteri probatori penali e civili nel giudizio di appello promosso dalla parte civile avverso il proscioglimento. Il percorso tracciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia Cremonini e progressivamente affinato — da ultimo con la sentenza n. 45810/2024 e con la pronuncia Calpitano — risulta ormai consolidato: laddove il giudicato penale abbia cristallizzato la non responsabilità dell’imputato, il giudizio che prosegue ai soli effetti civili deve necessariamente fondarsi sugli standard probatori propri del processo civile.
Le due pronunce della quinta sezione del 2025 contribuiscono a illuminare questo percorso da angolazioni complementari. La sentenza n. 22334/2025 descrive il polo penalistico del sistema: il rigore dello standard oltre ogni ragionevole dubbio, la sua declinazione nel ragionamento indiziario, l’esclusione di ogni ipotesi causale alternativa scientificamente plausibile. La sentenza n. 31281/2025 ne descrive le conseguenze quando quel rigore viene impropriamente travasato nel giudizio civile: la confusione tra elementi del reato ed elementi dell’illecito aquiliano dà luogo a una motivazione carente, che non risponde alla domanda che il giudice civile è chiamato a risolvere — chi deve sopportare il costo del danno? — e che pertanto non sopravvive al controllo di legittimità.
Il contributo peculiare della sentenza n. 12753/2026 risiede nel chiarire che tale principio non opera a senso unico. Qualora il giudice di merito abbia erroneamente applicato lo standard penalistico, ma tale applicazione si sia risolta in un vantaggio per il ricorrente, il motivo di gravame deve ritenersi privo di interesse. La diversità funzionale tra i due sistemi — il penale orientato alla tutela dell’imputato e del suo status libertatis, il civile orientato al trasferimento del costo del danno sul responsabile — si traduce in una gerarchia di rigore probatorio che il giudice è tenuto a rispettare non quale formalismo fine a sé stesso, ma come strumento di giustizia sostanziale. Sul fronte del nesso causale, la sentenza ribadisce implicitamente la divergenza strutturale tra causalità penale e causalità civile: nella prima, l’incertezza non può risolversi a danno dell’imputato; nella seconda, essa viene governata attraverso le regole del più probabile che non e dell’onere della prova. Tale asimmetria riflette la diversa posta in gioco nei due contesti, e la giurisprudenza di legittimità la ha ormai metabolizzata in modo pressoché irreversibile.
Riferimenti
Travaglino G., La questione dei nessi di causa, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 6, 1° giugno 2023, p. 1805.
Gambineri B., Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.): la domanda di risarcimento del danno tra processo penale e processo civile, in Il Processo, n. 3/2022.
Pucella R., Un nesso, due nessi, l'irrisolto groviglio della causalità, in Responsabilità civile e Previdenza, n. 6/2023.
Nappi A. (2021), Processo penale e accertamento della causalità agli effetti civili, in Questione giustizia, 8 settembre 2021.
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Il criterio civilistico nell’appello della parte civile: dalla sentenza Cremonini alla n. 31281/2025