Divorzio congiunto: i poteri officiosi, istruttori e decisori del Giudice operano anche nei procedimenti su domanda congiunta
20 Aprile 2026
Il Tribunale di Milano aveva pronunziato sentenza di separazione personale, affidando entrambi i minori in via condivisa a entrambi i genitori e dando incarico ai Servizi Sociali di mantenere un’efficace presa in carico del nucleo e della situazione dei minori A seguito dell’evoluzione positiva della situazione, i coniugi, con ricorso congiunto, avevano chiesto al Tribunale di Milano di pronunziare il divorzio e omologare le condizioni di cui al ricorso, tra le quali, però non era più previsto l’incarico di monitoraggio all’Ente disposto in sede di separazione. Il Giudice di prime cure aveva respinto la domanda assumendo che, nell’ambito dei procedimenti su domanda congiunta, le parti non potevano chiedere né il conferimento, né la revoca, né la conferma di incarichi o deleghe ai Servizi Sociali, possibili solo con provvedimento dell’A.G. e non in forza di accordo. La Corte d’appello di Milano, Sezione V civile, ha accolto il gravame. In linea generale, il Collegio ha affermato il principio, applicabile al di là del caso di specie, in forza del quale l’ art. 473-bis.2 c.p.c., norma di carattere generale che attribuisce al giudice, nell’interesse dei minori, poteri istruttori e decisori officiosi in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è applicabile anche nei procedimenti su domanda congiunta; da ciò consegue che, nell’ambito dei procedimenti ex art 473-bis.51 c.p.c. il giudice può a) chiedere l’acquisizione di una relazione di aggiornamento ai servizi sociali; b) accogliere, ove corrispondente all’interesse dei minori, le richieste concordi delle parti di attivare, confermare o revocare specifici incarichi al Servizio Sociale. Nel caso di specie, il Giudice dell’impugnazione ha valorizzato la relazione aggiornata dei servizi sociali, dalla quale era emerso il raggiungimento di un equilibrio familiare, il rispetto degli accordi separativi, la serenità dei figli e l’adesione costante del padre al percorso terapeutico presso il CPS, con conseguente superfluità di ulteriori monitoraggi. Alla luce di tali elementi, la Corte ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha recepito integralmente gli accordi sulle condizioni personali e patrimoniali, ha confermato l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, l’assegnazione temporanea della casa familiare, il contributo paterno al mantenimento e il riparto delle spese straordinarie, compensando le spese di lite. |