Mediazione obbligatoria, mancata partecipazione al procedimento e sanzioni applicabili

La Redazione
20 Aprile 2026

La mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.

La Corte di legittimità ha esaminato un ricorso per cassazione con il quale si censurava la sentenza d’appello per aver ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda, ma la sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.

La Suprema Corte ha richiamato la disciplina dettata dal d.lgs. n. 28/2010, secondo la quale le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, nel quale verificheranno se sussistono spazi per procedere in mediazione.

Al riguardo, con sentenza n. 8473/2019, la giurisprudenza ha affermato in modo chiaro che nella mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di procura sostanziale.

Dunque, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità.

Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti. La condizione di procedibilità non è invero collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che la giurisprudenza chiama «esperimento del procedimento di mediazione». Questo «esperimento» richiede sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte.

La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che:

- nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile;

- nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, era stato ritualmente instaurato e si era svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte aveva scelto di non prendervi parte. Ne conseguiva che la condizione di procedibilità doveva ritenersi avverata e che correttamente i giudici di merito avevano escluso l’improcedibilità della domanda.

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