Azione avverso il silenzio sull’istanza di acquisizione sanante e cessazione della materia del contendere
20 Aprile 2026
Nel giudizio avverso il silenzio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche qualora il silenzio fosse stato ritenuto illegittimo in primo grado, quando il provvedimento sopravvenuto dell’Amministrazione, anche tardivo, interviene prima della conclusione del giudizio ed è idoneo a concludere il procedimento amministrativo avviato. Pertanto, nel giudizio avverso il silenzio del Comune sull’istanza diretta a sollecitare l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, per l’acquisizione delle aree indebitamente occupate, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando, prima della conclusione del giudizio, intervenga il provvedimento della Giunta comunale che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a), della l.r. n. 44/1991, autorizza l’area tecnica comunale a procedere all’acquisizione e, successivamente, il responsabile dell’area tecnica adotti la determina conclusiva del procedimento acquisitivo avviato. Tale determina, che dispone l’acquisizione delle aree o la restituzione di quelle non trasformate con contestuale liquidazione delle somme dovute, conclude il procedimento amministrativo. |