Abus d'égalité: pariteticità e stallo

20 Aprile 2026

La pariteticità giuridica può dar luogo, a livello endosocietario, a situazioni di stallo costitutivo e/o decisionale tali da paralizzare la compagine societaria, con possibili conseguenze pregiudizievoli per la continuità aziendale e, di riflesso, per i soci, i creditori e, più in generale, gli stakeholders della società stessa. Onde evitare che quello che l'ordinamento francese ha rubricato quale "abus d'égalité" avviluppi l'attività imprenditoriale e potenzialmente conduca a scenari liquidatori, è opportuno che la prassi parasociale e quella statutaria approntino efficaci meccanismi anti-stallo. Il presente contributo si propone quale fine e contenuto - anche con derive comparatistiche - quello di passare in rassegna tali meccanismi, evidenziando il perimetro dello stallo, la procedura volta a dirimerlo e l'esito che dall'attivazione della clausola anti-stallo stessa discende a carico della società, dei soci e, se del caso, dei terzi.

Cenni introduttivi

L'art. 2484, c. 1, n. 3), c.c. annovera tra le cause di scioglimento delle società di capitali «l'impossibilità di funzionamento o […] la continuata inattività dell'assemblea»: il tenore letterale della disposizione lascia trapelare la cura legislativa per il mantenimento dell'affectio societatis e, di riflesso, il timore normativo per eventuali insanabili dissidi tra i soci o per possibili reiterati atteggiamenti ostruzionistici degli stessi rispetto alla formazione delle maggioranze necessarie all'adozione delle delibere endosocietarie (e, prima ancora, alla costituzione del relativo organo sociale).

Nonostante il presidio codicistico, nel corso della vita di una società può accadere - e accade - che si creino situazioni di stallo [in tema di stallo, cfr., ex multis, G. Rescio, Stalli decisionali e roulette russa, in AA.VV., Patrimonio sociale e governo dell'impresa, 2020, 355; M. Maltoni, I patti parasociali (in caso di acquisti parziali). Le pattuizioni che riguardano i soci: le clausole put and call, drag along e tag along: le clausole in tema di stallo decisionale (deadlock-breaking provisions), in AA.VV., Le acquisizioni societarie, Bologna, 2011, 451; A. De Nicola, Patti parasociali e joint ventures. Aspetti comparatistici, in Soc., 1995, 283; V. Dotti, Clausole relative ad acquisti parziali di pacchetti azionari, in F. Bonelli e M. De Andrè (a cura di), Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, Milano, 1990, 221; G. Daino, Tecniche di soluzione del deadlock: la disciplina contrattuale del disaccordo tra i soci nelle joint ventures paritarie, in Dir. comm. int., 1988, 151], ovverosia di impossibilità per l'organo assembleare o per quello gestorio di raggiungere il relativo quorum deliberativo (o, prima ancora, costitutivo) per un determinato numero di riunioni [il carattere non occasionale dello stallo è speculare ai presupposti di operatività della causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 3), c.c., che parla di «continuata inattività dell'assemblea». Secondo la dottrina, infatti, «si deve ritenere […] che lo scioglimento opera solo in ipotesi particolarmente gravi, ossia quando lo stallo risulti costante, irreversibile e non altrimenti superabile» (così C. Limatola, Lo "stallo decisionale" nelle S.p.A.. Disciplina legale ed autonomia statutaria, Torino, 2023, 19)].

Lo stallo è declinabile nelle forme:

  • dello stallo occasionale, c.d. deadlock [tale situazione è «rappresentata normalmente da una compagine sociale paritetica, in cui il capitale sociale risulta detenuto da due soli soci in misura equivalente oppure da un numero maggiore di soci, comunque raggruppati (spesso per ragioni famigliari) in due schieramenti contrapposti e paritetici, nessuno in grado di prevalere sull'altro» (così C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, in Studio CNN n. 123-2022/I, § 2). In tema di deadlock, la dottrina italiana ha elaborato le seguenti definizioni: (i) «si è in presenza di un deadlock ogniqualvolta uno degli organi deliberativi della società non sia in grado di assumere una determinata deliberazione e, di conseguenza, la società nel suo complesso sia posta in una situazione di impasse operativa, il che potrà accadere in ragione di un blocco decisionale a livello sia assembleare sia consiliare» (così D. Proverbio, I patti parasociali, in S. Rossi (diretto da), Diritto delle società e dei mercati finanziari, Milano, 2004, 108); (ii) «con il termine deadlock si intende ogni situazione di stallo decisionale di un organo deliberativo di una società, e quindi sia dell'assemblea che del consiglio di amministrazione» (così V. Dotti, cit., 219); (iii) «il deadlock consiste nella impossibilità di prendere decisioni in assemblea o nel consiglio d'amministrazione per contrapposizione di due gruppi paritetici rispettivamente di azionisti e di amministratori» (così G. Daino, cit., 151, nt. 1); in giurisprudenza, cfr. Cass., 25 luglio 2023, n. 22375, in Giur. Comm., 2024, 2, II, 352, secondo cui si ha deadlock «quando la situazione di blocco è destinata a realizzarsi in relazione a una situazione di fatto, che può dipendere dalla stessa concentrazione paritaria delle partecipazioni in capo a due diversi enti societari»];
  • dello stallo conseguente a previsioni statutarie / parasociali, c.d. stalemate [sul punto, cfr. C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 2, secondo cui nel caso dello stalemate «la situazione di impasse non è conseguenza occasionale della pariteticità, ma viene determinata ex ante dall'introduzione nello statuto della società di particolari regole volte ad attribuire alla minoranza un potere di veto, di modo che in relazione a questioni ritenute strategiche il socio di maggioranza non possa imporre alla minoranza in assemblea alcuna scelta»; in giurisprudenza, cfr. Cass., 25 luglio 2023, n. 22375, cit., secondo cui si ha stalemate «quando […] la possibilità di stallo è per così dire "creata" dalle stesse parti, che ad esempio hanno adottato particolari regole convenzionali che in talune condizioni possono portare all'inazione (si pensi ad un potere di veto convenzionale rispetto a determinati affari o decisioni o alla necessità di unanimità per talune determinazioni)»]

Onde evitare che tali situazioni conducano alla liquidazione della compagine societaria, l'apparato statutario (e parasociale) approntato dai soci dovrà regolamentare i meccanismi necessari a prevenire (e, se del caso, dirimere) la paralisi nella quale può cadere, talvolta irreversibilmente, una società.

Pariteticità giuridica e stallo

La paralisi nella quale può trovarsi avviluppata una compagine societaria trova il proprio "momento genetico" in una situazione di pariteticità giuridica (secondo C. Limatola, cit., 5, «lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, infatti, ha storicamente il suo terreno di elezione nel disaccordo sorto tra soci paritari, ove qualunque decisione assembleare richiede, in fatto, il consenso unanime»), che non necessariamente coincide con una ripartizione in parti uguali del capitale sociale tra i vari soci (sul punto, cfr. C.A. Busi, Le nuove s.r.l., Torino, 2021, 507; G. Rescio, cit., 362. Secondo C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 6, la joint venture 50:50 «è spesso la soluzione pratica predefinita per i partner quando i contributi/versamenti sono approssimativamente uguali e nessuno dei due soci è disposto a cedere il controllo. I soci (se società) possono scegliere un partnerariato 50:50 in funzione dell'intento di costruire un business sostenibile, indipendente e a lungo termine, basato su contributi, rischi e benefici equilibrati tra soci complementari»). Ad esempio, può accadere che in una S.p.A.: (i) un socio detenga il 75% del capitale sociale, rappresentato (a) per il 25% da azioni ordinarie rispondenti al principio one share one vote e (b) per il 50% da azioni privilegiate senza diritti di voto; e (ii) l'altro socio detenga il 25% del capitale sociale, interamente rappresentato da azioni ordinarie rispondenti al medesimo principio di cui sopra. In una situazione di tal genere, pur difettando una pariteticità matematica, la scelta statutaria compiuta dai soci (i.e. previsione di categorie di azioni) dà vita ad una pariteticità giuridica in termini di diritti di voto esercitabili in assemblea (la stessa cosa può accadere in conseguenza di una scelta parasociale, come nel caso dei sindacati di voto).

La pariteticità giuridica - sia essa conseguente ad una determinazione statutaria o parasociale - può condurre ad uno stallo in termini di mancato raggiungimento del quorum deliberativo (e, ancor prima, costitutivo): ove protratto, il disaccordo tra i soci non tarderà ad essere percepito negativamente dagli stakeholders, i quali cominceranno a dubitare della continuità aziendale della società (sul punto, cfr. C. Limatola, cit., 106-107, secondo cui «in caso di paralisi assembleare […] l'esistenza di una società non più in condizione di operare confligge con le ragioni dell'impresa e con l'obiettivo di assicurare la continuità dell'attività produttiva: l'impossibilità di esprimere la volontà dei soci, indispensabile per assicurare il fisiologico funzionamento della società, infatti, determina la radicale e definitiva incapacità di produrre nuova ricchezza. Occorre tenere a mente, inoltre, che, prima ancora dell'emersione di uno stallo decisionale definitivo ed irreversibile, il protrarsi del conflitto tra gli azionisti determina sovente rallentamenti ed inefficienze organizzative tali da arrecare danni al patrimonio sociale prima ancora di tradursi nella definitiva impossibilità di funzionamento dell'assemblea»).

Al fine di scongiurare questo scenario e tutelare le ragioni dei creditori sociali, proteggere gli investitori e, in una prospettiva di più ampio respiro, garantire un presidio alla stabilità del mercato, alla prassi statutaria e parasociale è demandato il compito di fissare i puntelli della clausola anti-stallo, stabilendo il perimetro dello stallo, la procedura volta a dirimerlo e - chiaramente - l'esito che dall'attivazione della clausola anti-stallo stessa deriva a carico della società, dei soci e, se del caso, dei terzi (sul punto, cfr. C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 3, secondo cui «il prius consiste nell'individuazione del perimetro dello stallo, cui si aggiunge la sua definizione, che essendo di matrice privata non pone particolari limiti all'autonomia statutaria ed all'apprezzamento dei soci: è opportuno però che essa si basi su un riferimento oggettivo, che rende lineare l'applicazione del rimedio individuato e non dia adito a conflitti anche sui suoi presupposti. In genere, con tale logica, si individuerà un determinato numero di riunioni infruttuose al fine dell'assunzione di deliberazioni (positive o negative) dell'organo in questione (assemblea e/o consiglio di amministrazione), non raggiungendosi i necessari quorum costitutivi/deliberativi; ad esso può aggiungersi una ulteriore specificazione, che fa scattare la disciplina antistallo indipendentemente dalle questioni esaminate, o la circoscrive a specifiche materie, spesso definite negli statuti "rilevanti"»).

La prassi statutaria e parasociale: perimetro e aspetti procedurali dello stallo

Prendendo le mosse dall'individuazione del perimetro del deadlock o dello stalemate, la dottrina anglosassone - mutuata in Italia - prevede diverse tipologie di clausole anti-stallo. Segnatamente:

  1. le cc.dd. clausole all matters, in virtù delle quali il mancato raggiungimento del quorum costitutivo / deliberativo rispetto a qualsiasi delibera può innescare i meccanismi anti-stallo;
  2. le cc.dd. clausole all matters with qualifications, che escludono l'applicabilità della clausola anti-stallo alle materie riguardanti l'ordinaria amministrazione della società (le cc.dd. day-to-day matters), così evitando che un socio, approfittando della situazione di difficoltà finanziaria dell'altro, utilizzi la clausola anti-stallo quale strumento per precostituirsi una way-out a proprio vantaggio;
  3. le cc.dd. reserved deadlock matters, che contemplano una elencazione specifica delle situazioni che innescano i meccanismi statutari / parasociali anti-stallo (sul punto, cfr. C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 5, secondo cui «normalmente in dette cause specifiche sono annoverate come ipotesi di stallo: la mancata adozione del business plan, la mancata approvazione del bilancio annuale, la mancata adozione della delibera di distribuzione degli utili, la sostituzione di uno o più amministratori, decisioni riguardanti operazioni sul capitale sociale (aumenti e riduzioni), modifiche statutarie rilevanti, decisioni di scioglimento della società»);
  4.  le cc.dd. designated deadlock matters, clausole che consentono alternativamente ai soci, per un determinato periodo di tempo, di definire le cause rilevanti per l'attivazione dei meccanismi anti-stallo.

Al verificarsi di una delle situazioni di cui sopra, troveranno attivazione - in via automatica o su iniziativa formale di uno dei soci (secondo C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 7, l'innesco della procedura anti-stallo «può essere automatico, ovvero al verificarsi della situazione prevista nella clausola statutaria (ad esempio, mancata approvazione del bilancio), senza bisogno di alcun formale accertamento e senza un formale preavviso alla controparte. L'innesco della procedura antistallo può, viceversa, richiedere statutariamente un determinato atto di iniziativa formale, che per previsione statutaria normalmente si concretizza in una notifica scritta inviata da una delle parti all'altra») - i meccanismi anti-stallo previsti in via statutaria / parasociale. Tali meccanismi possono essere:

A)    conservativi, nel cui novero è possibile ricomprendere:

(i)              l'adozione di una soluzione concordata tra le parti a valle del decorso del c.d. cooling-off period, vale a dire un periodo "di raffreddamento" nel corso del quale i soci (e/o i professionisti di fiducia di ciascuno di essi), in via più o meno formale, si riuniscono per riesaminare la questione che ha dato origine all'impasse costitutiva / deliberativa (c.d. deadlock matter). Laddove, a valle di tali riunioni, i soci raggiungano un accordo, quest'ultimo ha generalmente natura vincolante e obbliga i soci ad adottare una delibera conforme al contenuto dell'accordo stesso; laddove, per converso, i soci non riescano a comporre la questione, nella prassi statutaria / parasociale si prevede che la deadlock matter non possa essere riproposta all'attenzione del relativo organo sociale prima del decorso di un determinato periodo di tempo (e.g. tre mesi) dalla formalizzazione del mancato accordo;

(ii)             la c.d. escalation, vale a dire l'affidamento della deadlock matter ad un panel di amministratori o al senior management dei soci (c.d. move-up clause) nell'ottica di seguire uno schema procedimentale analogo a quanto previsto in tema di cooling-off period;

(iii)            il c.d. casting vote, vale a dire l'attribuzione di una sorta di "voto dirimente" ad un determinato soggetto (ad esempio, nel caso di deadlock assembleare, al presidente dell'assemblea dei soci) sulla base: A) nelle S.r.l., di un diritto particolare di voto ex art. 2468, c. 3, c.c. [sul punto, cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 138 del 13 maggio 2014 (Voto non proporzionale nelle s.r.l.), secondo cui «l'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare per tutte o alcune decisioni di competenza dei soci al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5 c.c.; ciò può avvenire con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una maggiorazione del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.)». In tema di diritti particolari dei soci e diritto di voto, cfr., ex multis, A. Daccò, Diritti particolari e recesso dalla s.r.l., Milano, 2013, 1 ss.; R. Santagata, I diritti particolari dei soci, in AA.VV., S.r.l.. Commentario in onore di G.B. Portale, Milano, 2011, 284; O. Cagnasso, Società a responsabilità limitata e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione, in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti (a cura di), Commentario delle società, Bologna, 2008, n. 6, 6; M. Maltoni, La partecipazione sociale, in AA.VV., La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2007, 216; M. Notari, Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni, in AA.VV., La nuova s.r.l., Bologna, 2004, 325]; B) nelle S.p.A., soprattutto dopo il superamento dell'intoccabilità del principio one share one vote (sull' abolizione del divieto di emettere azioni a voto plurimo cfr., ex multis, L.A. Bianchi, Operazioni straordinarie, maggiorazione del voto e azioni a voto plurimo, in AA.VV., Governo societario, azioni a voto multiplo e maggiorazione del voto, Torino, 2016, 34; C. Angelici, Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell'opa, in Giur. Comm., 2015, I, 211; M. Ventoruzzo, Un'azione, un voto: un principio da abbandonare?, in Giur. Comm., 2015, I, 512; N. Abriani, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto: prime considerazioni, in Società & contratti bilancio revisione, 2014, 9, 8; A. Busani, M. Sagliocca, Le azioni non si contano, ma si pesano: superato il principio one share one vote con l'introduzione delle azioni a voto plurimo e a voto maggiorato, in Soc., 2014, 1049), di una categoria di azioni a voto plurimo (sul punto, cfr. Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, orientamento n. 72/2020, secondo cui «per le S.p.A. la base normativa è rappresentata dalla creazione di una categoria di azioni dotate di un voto plurimo cfr. art. 2351, comma 4, c.c., appunto turnario, che opera in determinati contesti temporali predefiniti dallo statuto e torna poi quiescente, riconducendo le azioni nella fase ulteriore ad ordinarie; la possibilità che il voto plurimo sia circoscritto a particolari argomenti è testualmente prevista e non pone quindi alcuna questione volendone delimitare l'operatività a specifiche materie»), azionabili in forza delle cc.dd. sunrise clauses [sul punto, cfr. C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 13, secondo cui «sembra, pertanto, che le azioni possano prevedere la possibilità che nel caso di stallo decisionale nella prima riunione assembleare inerente ad es. la nomina degli amministratori, scatti dalla seconda riunione assembleare un diritto di voto multiplo per la categoria di azioni spettanti al socio titolare del c.d. casting-vote (c.d. sunrise clauses che attribuiscono un diritto fino a quel momento sospeso)». In tema di sunrise clauses, cfr. F. Tassinari, Le azioni a voto plurimo nelle società non quotate: convenienze nell'utilizzo e ipotesi di clausole, in Società & contratti bilancio revisione, 2014, 10, 13. All'opposto delle sunrise clauses, le cc.dd. sunset clauses impongono il depotenziamento dei titoli al verificarsi delle condizioni indicate nella clausola stessa, potendo trattarsi della perdita del voto plurimo o della totale preclusione del diritto di voto. Tali clausole «sono ricorrenti per lo più nelle società quotate a struttura binaria (dual-class voting structure), nelle quali il capitale sociale si compone di due o più categorie di azioni contrapposte, alcune a voto potenziato (high vote stocks), altre, invece, a voto depotenziato (low vote stocks)» (così C. Limatola, cit., 160-161)»;

(iv)                        opzioni che rimettono a terzi la decisione su chi debba prevalere nella decisione in stallo. I terzi possono essere: a) interni alla società, come nel caso della c.d. swing man clause, in forza della quale viene intestata fiduciariamente ad un terzo una percentuale minima di capitale e previsto che il terzo, esercitando i relativi diritti amministrativi, dirima la deadlock matter (sul punto, cfr. C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 15, secondo cui «la prassi conosce l'intestazione fiduciaria ad un terzo di una minima quota di capitale […] affinché questo, esercitando i diritti amministrativi nell'interesse non già dei singoli soci, ma dell'ente, garantisca continuità di funzionamento dei meccanismi decisionali della società. […] Spesso nella prassi si usa la costituzione di un diritto di usufrutto sulle partecipazioni con assegnazione del diritto di voto al fiduciario usufruttuario, in luogo del trasferimento della proprietà delle partecipazioni»); oppure b) esterni alla società, come nel caso della c.d. side-move clause, in forza della quale viene prevista la nomina - congiunta o di parte (in quest'ultimo caso, viene stabilita un'alternanza nella facoltà di designazione) - di un chairman chiamato a trovare una composizione della materia oggetto di stallo (sul punto, cfr. C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 14, secondo cui «la clausola in esame deve innanzitutto chiarire se il c.d. chairman possa esercitare appieno i poteri propri dell'organo assembleare in stallo ovvero si debba limitare a scegliere una tra le proposte in contrasto. Inoltre, la clausola deve determinare chi possa e come possa dare l'avvio al procedimento, nonché le regole del suo svolgimento. Infine, la clausola può specificare i criteri di valutazione, cui deve attenersi il terzo per la sua decisione. Punto focale della clausola è poi il criterio di nomina del terzo (o dei terzi). Si può: designare il terzo, cui è rimessa la soluzione dei conflitti, nella stessa clausola; designare nella clausola il soggetto cui è demandata la nomina del terzo al momento di ciascun conflitto; demandare la nomina, volta per volta, ai soggetti che si trovino in conflitto»);

oppure

(B)   disgregativi, nel cui novero è possibile ricomprendere:

(i)                         clausole che prevedono la mancata continuazione dell'attività da parte di tutti i soci in conseguenza (a) della cessione a terzi dell'azienda (o della società) in virtù di un mandato congiunto a vendere oppure (b) della risoluzione del rapporto societario, con scioglimento della società e distribuzione ai soci del relativo ricavato;

(ii)             le cc.dd. buy-sell provisions, di derivazione anglosassone, che conducono alla continuazione dell'intero business da parte di uno solo dei due soci a valle dell'attivazione di un meccanismo di opzioni reciproche.

Tra le buy-sell provisions la più conosciuta è la c.d. clausola di russian roulette che, nella propria declinazione standard, segue una struttura così riassumibile: al verificarsi di una situazione di stallo, a uno dei - o a entrambi i - soci è attribuita la facoltà di formulare all'altro socio un'offerta di acquisto della partecipazione di quest'ultimo. Il socio oblato potrà decidere se accettare l'offerta (e, quindi, vendere la propria partecipazione) o acquistare la partecipazione del socio offerente al prezzo indicato dallo stesso (i caratteri della clausola di russian roulette «si fondano sul c.d. cake-cutting (o cut-and-choose) mechanism (CCM), ossia un criterio di matrice economica che consiste nell'affidare […] ad una delle parti la determinazione del valore (rectius, del prezzo) di scambio ed all'altra la scelta del ruolo che ciascuno assumerà nell'affare, così da motivarla ad operare una ripartizione equa dei vantaggi e dei costi reciproci» (così C. Limatola, cit., 199)).

La legittimità della clausola di russian roulette - che, nella propria declinazione base, si presenta come una doppia opzione put e call statica [ciò per distinguere la russian roulette dalla c.d. Texas shoot-out clause, in cui il prezzo è variabile ed influenzato dalla possibilità per ciascun socio di effettuare rilanci. Sul punto, cfr. L. Renna, Compravendita di partecipazioni sociali, Bologna, 2015, 325; C.A. Busi, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità, in Studio CNN n. 119-2011/I, § 10; A. Bianconi, Patti parasociali e joint ventures, in Soc., 1995, 279. Nel novero delle cc.dd. buy-sell provisions rientrano anche: (i) la c.d. auction procedure, che prevede un termine per comunicare ciascuna offerta ed un ammontare minimo di ogni rilancio; e (ii) la c.d. sale shoot-out, concepita in funzione delle vendita delle azioni alla controparte, con successive offerte al ribasso] - è stata affermata (al pari della facoltà del socio offerente di formulare liberamente - quanto meno in sede parasociale - il prezzo di offerta) da ultimo dalla Cassazione nel 2023 (Cass., 25 luglio 2023, n. 22375, cit.) sulla scorta del medesimo percorso argomentativo già seguito dalle sentenze di merito relative alla stessa fattispecie [segnatamente, Trib. Roma, 19 ottobre 2017, n. 19708, in IUS Societario, 2017 e App. Roma, 3 febbraio 2020, n. 782, in Riv. Not., 2021, 2, II, 336, secondo cui la clausola di russian roulette: (i) persegue un interesse meritevole di tutela (i.e. evitare la causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 3), c.c.); (ii) non integra una condizione meramente potestativa (alla luce della struttura stessa della clausola, che attribuisce al socio oblato una duplice facoltà - i.e. acquistare la partecipazione del socio offerente o vendere la propria - con ciò escludendo che la valutazione della partecipazione sociale oggetto di compravendita sia rimessa al mero arbitrio del socio offerente); (iii) non viola il divieto di patto leonino (nel momento in cui determina il valore delle partecipazioni sociali, il socio offerente non sa se il socio oblato venderà la propria quota o acquisterà quella dell'offerente, con ciò rendendosi impossibile una deresponsabilizzazione del socio offerente rispetto al governo societario); e (iv) non richiede la previsione di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni compravendute, non ricorrendo una circostanza assimilabile a quella della clausola di drag along, rispetto alla quale la posizione di soggezione del socio di minoranza rende opportuno prevedere un floor minimo a favore del socio vittima dell'exit forzata (in senso conforme rispetto alla non necessarietà di un meccanismo di equa valorizzazione, cfr. Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, orientamento n. 73/2020; in senso difforme, quanto meno laddove la clausola di russian roulette sia prevista in via statutaria, cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 181 del 9 luglio 2019 (Clausola "anti-stallo" di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali (c.d. clausola della "roulette russa" o clausola del "cowboy"))].

Cenni comparatistici: l'abus d'égalité nell'ordinamento francese

Consentendoci una deriva comparatistica, lo stallo decisionale nel contesto di società paritetiche ci permette di parlare dell'abus d'égalité nell'ordinamento francese, fattispecie che ricorre in presenza di un comportamento del socio (paritetico) contrario all'interesse della società e volto, invece, a perseguire unicamente l'interesse del socio ostruzionista medesimo (sui presupposti oggettivi e soggettivi dell'abus d'égalité, cfr. L. Giannatiempo, Abus d'égalité del socio assenteista e c.d. deadlock, in Banca borsa tit. cred., 2023, 6, 923, nt. 37-38-39-40. Sull'abus d'égalité in generale nell'ordinamento francese, cfr. Id., cit., nt. 35. Per una rassegna della dottrina e della giurisprudenza italiane sul tema, cfr. Id., cit., nt. 1-2).

In merito alle dinamiche ostruzionistiche che connotano le società bicefale, un primo orientamento ha ammesso il c.d. jugement valant acte (o jugement valant vote), vale a dire una pronuncia giudiziale che - sostituendosi alla mancata delibera di approvazione - produce gli effetti della delibera non adottata (così Cass. com. fr., 14 gennaio 1992, in RTD com., 1992, 636).

Onde evitare un gouvernment des juges (secondo L. Giannatiempo, cit., 932, il jugement valant acte produrrebbe una "décision social judiciaire". In altri termini, «la delibera che non è stata approvata dall'assemblea troverebbe perfezionamento ex nunc in sede giudiziale, eludendo il procedimento di adozione delle decisioni previsto dal diritto societario»), l'orientamento successivo (a partire dalla c.d. sentenza Flandin, Cass. com. fr., 9 marzo 1993, in Rev. sociétés, 1993, 403) si è attestato su una posizione più "dorotea", consistente nella nomina giudiziale di un mandatario ad hoc che ha il compito di votare in assemblea in nome del socio ostruzionista, ma nell'interesse della compagine societaria [sul tema, cfr. Cass. com. fr., 4 febbraio 2014, n. 12-29.34, in Rev. sociétés, 2014, 426; Cass. fr., 16 dicembre 2009, n. 09-10.209, in JCP G, 28 giugno 2010. Per una panoramica delle posizioni della giurisprudenza francese rispetto al gouvernment des juges, cfr. P. Agstner, La gestione dei conflitti tra soci nelle società di capitali chiuse. Fra autonomia ed eteronomia, Torino, 2024, 33, nt. 103); come osservato in dottrina, «taluni Autori hanno proposto la possibilità di escludere il socio ostruzionista dalla società sul presupposto della prevalenza dell'interesse della società alla propria sopravvivenza sul diritto del soggetto a rimanere socio. Un'altra tesi ha sostenuto, invece, la condanna a votare del socio ostruzionista sous astreinte. Si è, però, ritenuto che una siffatta soluzione implichi una violazione del principio inderogabile della libertà nell'esercizio del diritto di voto, non potendo i giudici sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi sociali» (così L. Giannatiempo, cit., 932-933)].

Cenni conclusivi

Le considerazioni suesposte, saldate con quello che risulta essere il dato empirico [sul punto, cfr. C.A. Busi, Lo stallo decisionale assembleare, cit., § 6, secondo cui «una indagine sulle 600 più grandi joint venture […] nel mondo costituite dopo il 1990 dimostra che la maggior parte delle joint venture con proprietà paritetica non ha protezioni contrattuali di base control il pericolo di stallo decisionale e i rischi correlati. […] dall'indagine […] si desume che molte iniziative 50:50 sono sotto-organizzate e non preparate ad affrontare un futuro ipotetico disallineamento decisionale di soci paritetici». Si veda altresì P. Agstner, cit., capp. 1 (I conflitti tra soci: alla ricerca delle "coordinate" della fattispecie) e 2 (I conflitti tra soci: per una nuova lettura del fenomeno)], fanno emergere la necessità (più che l'opportunità) di prevedere all'interno degli schemi parasociali e statutari degli efficaci meccanismi di risoluzione di eventuali stalli costitutivi e/o decisionali: alla luce di quello che è il ruolo servente della conservazione della società rispetto alla continuazione dell'impresa e delle finalità di valorizzazione e di continuazione dell'attività economica nell'ambito della struttura organizzativa sociale perseguite dall'ordinamento, risulta di primaria necessità che a livello endosocietario vengano approntate clausole che - in ottica preventiva e successiva - rimedino a tali situazioni di impasse, che, alla luce dell'art. 2484, c. 1, n. 3), c.c., potrebbero comportare il deterioramento del patrimonio e la dispersione del valore degli assets aziendali, con conseguente pregiudizio (oltre che dei soci) della relativa congerie di stakeholders.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario