Divisibilità in natura della quota di S.r.l. in comunione

La Redazione
17 Aprile 2026

Il Tribunale di Genova si occupa delle questioni della divisibilità della quota societaria in comunione e della sua divisibilità “in natura” con attribuzione del 50% a ciascun partecipante.

Quanto alla questione della divisibilità della quota societaria in comunione, il Tribunale dà soluzione positiva, evidenziando che:

  • l’art. 1111 c.c., sulla comunione in generale, prevede che «ciascuno dei partecipanti può domandare lo scioglimento della comunione»;
  • in materia di società a responsabilità limitata, non vi sono norme che affermino o neghino la scioglibilità della quota in comunione, essendo stato abrogato, con la riforma del diritto societario, l’art. 2482 c.c., il quale prevedeva che «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione per causa di morte o di alienazione, purchè siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 2472 c.c.», che a sua volta prescriveva il multiplo di mille lire;
  • autorevole ed ampia dottrina si pronuncia a favore della divisibilità della quota;
  • anche la giurisprudenza, di legittimità e di merito, dà soluzione positiva alla tematica (Cass. 1185/2020; Trib. Milano, ordinanza del 23 settembre 2017);

Quanto alla questione della divisibilità della quota in natura, il Tribunale rileva che:

  • mancano sul tema norme specifiche in ambito di s.r.l.;
  • da quanto risulta dagli artt. 1114e 720 c.c., la divisibilità in natura costituisce la modalità preferenziale di attuazione della divisione; ciò è ribadito dalle pronunce di legittimità (Cass. civ. 22096/06, Cass. 3353/1987) e dalla giurisprudenza di merito (sentenza del Tribunale di Treviso del 25 settembre 2024);
  • del principio della divisibilità in natura costituisce limite la non comoda divisibilità, la quale consiste, secondo la pacifica ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, sia nella impossibilità di materiale frazionamento del bene, sia nel verificarsi di un notevole deprezzamento di esso rispetto alla utilizzazione del complesso indiviso, sia nella mancata formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento (cfr. ex multis Cass. 2309/1981 e Cass. 2257/1982);
  • Trattandosi, nella fattispecie, di una quota di s.r.l. – bene mobile immateriale – si è in presenza di un bene comodamente divisibile in natura, in quanto perfettamente frazionabile in due quote.

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