Mediazione presso organismo incompetente e successiva eccezione di incompetenza territoriale
Sara Caprio
21 Aprile 2026
Stando all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione va presentata presso un organismo competente che ha sede nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente per la controversia. Le parti possono, però, derogare a tale competenza con un accordo scritto.
Massima
La mancata eccezione in sede di mediazione dell’incompetenza territoriale non può comportare, in assenza di un riferimento normativo, alcuna preclusione processuale a far valere la medesima eccezione nel giudizio, né costituisce rinuncia sostanziale alla clausola pattizia. Tale comportamento costituisce, però, una condotta contraria a buona fede che ha comportato un «concorso causale» nell’instaurazione della lite innanzi ad un giudice incompetente, per cui può avere rilievo sul piano della ripartizione delle spese di lite.
La fattispecie
Una compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato la propria assicurata per i danni dalla stessa subiti in conseguenza del danneggiamento di un’autogrù industriale concessa in locazione a seguito dell’incendio verificatosi nello stabilimento della conduttrice, si surrogava nei diritti della propria assicurata chiedendo alla convenuta la ripetizione di quanto pagato.
Quest’ultima, infatti, in forza del contratto di locazione/noleggio aveva assunto ogni rischio di trasporto, incendio, furto e rapina, perimento totale o parziale del macchinario e si era impegnata a restituire il bene nel medesimo stato in cui era stato consegnato anche in caso di eventi imputabili a caso fortuito o forza maggiore.
La convenuta, che aveva negato ogni responsabilità rendendo vane le richieste di pagamento ed i tentativi di bonario componimento, si costituiva in giudizio la stessa ed eccepiva in via preliminare, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in favore di quello di Mantova, in virtù della clausola di competenza esclusiva prevista nel contratto.
L’attrice, dal canto suo, contro-eccepiva che, avendo la convenuta aderito alla mediazione esperita innanzi ad un organismo di mediazione del foro di Trani, nei fatti aveva rinunciato all’eccezione di incompetenza.
La questione affrontata
Ci si chiede se la mancata eccezione di incompetenza territoriale in sede di mediazione abbia o meno rilevanza in sede processuale, precludendo la possibilità di sollevarla successivamente nel giudizio.
L’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla l. n. 98 del 2013, stabilisce che «la domanda di mediazione è depositata presso un organismo che ha sede nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente per la controversia». La norma prosegue affermando che «la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti».
Pertanto, le parti possono derogare alla competenza territoriale del giudice ed in tal modo dell’organismo di mediazione. Ora, se l’accordo derogativo della competenza territoriale del giudice adito comporta anche lo spostamento della competenza dell’organismo di mediazione, non è vero il contrario, visto che l’accordo derogatorio della competenza territoriale dell’organismo di mediazione mantiene ferma la competenza territoriale del giudice, salvo che nella clausola di mediazione le parti abbiano inteso derogare espressamente anche alla competenza del giudice eventualmente competente in caso di fallimento del tentativo di mediazione (cfr. Metafora, La mediazione, in La Riforma del processo civile, a cura di Giordano - Panzarola, Giuffrè, 2024).
Nulla questio, quindi, se le parti presentano una domanda congiunta presso un altro organismo. Il problema si pone se la domanda di mediazione viene presentata su iniziativa della sola parte attrice nel caso in cui quest’ultima si rivolga ad un organismo territorialmente incompetente.
In tale fattispecie occorre guardare il comportamento tenuto dalla parte convenuta: se quest’ultima compare senza nulla eccepire, si ritiene che il suo comportamento comporti accettazione della scelta dell’istante e, quindi, «la formazione di un accordo tacito» (cfr. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, in Commentario del codice di procedura civile, fondato da Chiarloni, Bologna, 2022). Anche la giurisprudenza, infatti, si è espressa in tal senso, affermando che la parte invitata è tenuta a sollevare tempestivamente l’eventuale eccezione di incompetenza e che l’omessa contestazione comporta un implicito accordo in deroga della regola generale (cfr. Trib. Avezzano n. 148/2025; Trib. Lodi n. 23/2025; Trib. Torre Annunziata n. 1504/2023). Se, invece, il convenuto in mediazione non compare, il giudice non potrà considerare il suo comportamento come argomento di prova, «perché l’incompetenza dell’organismo è idonea ad integrare il giustificato motivo della mancata comparizione».
La mancata contestazione della sede di mediazione non impedisce, però, al convenuto di eccepire l’incompetenza del giudice nel successivo processo. La sede della mediazione, derogabile per accordo, non vincola, infatti, la competenza giurisdizionale: i due ambiti restano distinti e l’acquiescenza stragiudiziale non sana il difetto di competenza del tribunale adito, né costituisce rinuncia al foro pattizio.
Tuttavia, il comportamento reticente della parte invitata può comportare una violazione dei principi di correttezza, buona fede e lealtà delle parti (art. 8, comma 6, d.lgs. n. 28/2010). Tale comportamento, nel caso di specie, ha indotto, infatti, l’attrice ad incardinare la lite dinanzi ad un giudice incompetente, giustificando così la compensazione integrale delle spese di lite nonostante la vittoria della convenuta sulla questione di rito.
La soluzione proposta
Il Tribunale di Trani ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Mantova, rilevando che la questione della competenza è «preliminare» (rectius pregiudiziale) rispetto alle altre questioni in rito prospettate dalla convenuta.
La surrogazione dell’assicuratore exart. 1916 c.c. configura, infatti, una vera e propria successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato, per cui l’assicuratore essendo titolare di un diritto a carattere derivativo assume nei confronti del terzo responsabile la stessa posizione sostanziale e processuale dell’assicurato (cfr. Cass. civ. 29 aprile 2025, n. 11249; Cass. civ. 5 luglio 2022, n. 21218). Ne discende che sono a lui opponibili tutte le eccezioni formulabili nei confronti dell’assicurato, inclusa quella di incompetenza per territorio basata sulla sussistenza di un foro pattizio di tipo esclusivo.
Nel caso di specie, infatti, le parti avevano stabilito nel contratto che per ogni controversia sarebbe stato competente esclusivamente il foro di Mantova. L’espressa specificazione della natura esclusiva del foro convenzionalmente scelto dalle parti costituisce indice inequivocabile della volontà comune di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cass. civ. 18 aprile 2000, n. 5030).
La mancata eccezione in sede di mediazione dell’incompetenza territoriale non può comportare, in assenza di un riferimento normativo, alcuna preclusione processuale a far valere la medesima eccezione nel giudizio, né costituisce rinuncia sostanziale alla clausola pattizia. Tale comportamento costituisce, però, una condotta contraria a buona fede che ha comportato un «concorso causale» nell’instaurazione della lite innanzi ad un giudice incompetente, per cui può avere rilievo sul piano della ripartizione delle spese di lite, che, per tale motivo, nel caso di specie sono state compensate.
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