Condominio minimo: illegittimo il parcheggio esclusivo nel cortile
22 Aprile 2026
Nel condominio, anche cd. “minimo”, l’art. 1102, comma 1, c.c. consente al singolo partecipante di servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, tutela che riguarda anche l’uso potenziale del bene. La destinazione del cortile condominiale comprende, oltre all’aria e alla luce, l’accesso pedonale e carrabile alle proprietà esclusive; nondimeno, la stabile occupazione di una porzione determinata mediante parcheggio prolungato dell’autovettura integra un uso esclusivo della cosa comune, lesivo dell’equilibrio tra concorrenti facoltà dei comproprietari e, in assenza di specifico titolo reale o obbligatorio (servitù di parcheggio, diritto d’uso), è illegittimo. Parimenti è vietata, perché altera la destinazione e aumenta il rischio d’uso, l’apposizione di vasi sulla scala comune, che deve restare libera per il transito; è invece lecito l’uso solo occasionale del vano sottoscala per ricovero di bicicletta e ombrelli, in quanto godimento particolare di modesta portata, compatibile con il principio di solidarietà condominiale. |