Le informazioni nel concordato preventivo: tra piano concordatario e informative periodiche, un flusso nascente dagli adeguati assetti

20 Aprile 2026

Tra le implementazioni effettuate dal Codice della crisi, particolare rigore è applicato – trasversalmente a tutti gli strumenti disciplinati – agli obblighi informativi. Si tratta della traduzione sostanziale del recepimento dell’obbligo civilistico di dotarsi di assetti che permettano un adeguato flusso informativo. Ciò si riflette, in particolare, sullo strumento a più alto tasso di “necessità informativa”, ossia il concordato preventivo, che impone al debitore (o meglio, ai suoi advisor) di produrre un piano e di predisporre informative periodiche con esso coerenti; si tratta di informazioni di stampo tecnico, che necessitano del supporto di una base-dati costituibile solo mediante il recepimento dell’operatività degli adeguati assetti.

Il nuovo ruolo dell’informazione nel Codice della crisi: si torna sempre sugli adeguati assetti

Tra le implementazioni alla legge fallimentare effettuate dal Codice della crisi, vi è un maggior rigore negli obblighi di adempimenti informativi, che colpisce trasversalmente tutta la disciplina.

In particolare, in tutti gli strumenti che il Codice mette a disposizione per perseguire il risanamento – dalla composizione negoziata della crisi al concordato preventivo – tale onere maggiorato riflette il recepimento di uno dei principi del nuovo diritto della crisi fatti propri anche dal diritto commerciale, e in esso integrati, ossia l’obbligo, per l’imprenditore, di dotarsi dei c.d. adeguati assetti.

È il nuovo art. 2086, comma 2, c.c. che ormai lo codifica: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Nello specifico, gli adeguati assetti sviluppati sui tre livelli (organizzativi, amministrativi e contabili) si piegano tutti al superiore obiettivo di fornire un adeguato flusso informativo che tempestivamente permetta di:

  • rilevare tempestivamente lo stato di crisi;
  • assumere le iniziative più idonee al superamento della crisi;
  • attuare gli strumenti per superare la crisi.

Particolare rilevanza è assunta proprio da quest’ultimo punto, poiché l’informazione viene codificata sempre più come indispensabile strumento a disposizione dei soggetti coinvolti nel cd. sistema-crisi per poter prendere le decisioni più appropriate nella gestione dei vari strumenti in tutte le loro fasi.

È un obbligo che colpisce:

  • il debitore, il quale è tenuto ad informare i suoi controllori (dall’esperto in composizione negoziata al curatore della liquidazione giudiziale passando per i commissari degli strumenti di regolazione della crisi);
  • i controllori stessi (si pensi alle relazioni dell’esperto e dei commissari);
  • gli organi esecutivi (le infinite relazioni e comunicazioni a carico del curatore della liquidazione giudiziale).

A voler essere precisi, però, è possibile rilevare un fondamento comune a tutti questi flussi informativi: i “dati” (intesi come tutto l’insieme di informazioni che costituiscono l’oggetto delle comunicazioni) provengono tutti, nella loro versione originaria, dalla medesima fonte, ossia l’impresa.

Ne consegue che la qualità di tali dati sia strettamente correlata alla sensibilità dell’imprenditore nel raccogliere le informazioni inerenti alla propria attività: non si tratta solamente dei canonici profili contabili (ormai semplificati dalla consolidata fatturazione elettronica), bensì di tutto il sistema informativo (quindi anche organizzativo ed amministrativo) interno all’impresa, che permette una più pervasiva percezione di ciò che avviene, con un monitoraggio improntato non solo alla quantità ma anche alla qualità. Tutto ciò, naturalmente, può e deve essere commisurato alle dimensioni e alla natura dell’impresa (preme ricordare il classico esempio di scuola: gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di un piccolo esercizio commerciale e di una grande multinazionale ovviamente non saranno mai identici, ma ciò non significa che entrambi possano essere adeguati, ognuno nel rispetto del proprio rispettivo contesto).

I benefici possono essere molteplici, in primis il controllo di gestione dell’impresa, ma – come la norma non manca di sottolineare – è evidente come l’obiettivo primario consista nel raccoglimento di informazioni funzionali al monitoraggio dello “stato di salute” dell’impresa, funzionale all’individuazione dell’emersione di possibili segnali di crisi in ogni sua fase. Parimenti, il reperimento e il flusso di queste informazioni devono rimanere tali anche quando vengono attivati gli strumenti di risanamento, poiché sono proprio queste stesse informazioni – nella loro quantità, qualità e completezza – che permettono, in corso d’opera, ai partecipanti alle trattative e ai soggetti controllori, di valutare la bontà delle prospettive di risanamento.

Gli obblighi informativi del debitore negli strumenti di regolazione della crisi…

In tutti gli strumenti di regolazione della crisi, il debitore che presenta la propria domanda di accesso a un qualsivoglia strumento, deve innanzitutto presentare una specifica mole di documenti, ossia l’elenco tassativo esplicitato dall’art. 39 c.c.i.i., rubricato «Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza».

In particolare, il comma 1 richiede la presentazione di:

  • scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
  • le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile [nota: quest’ultima specificazione di dettaglio è stata introdotta dal cd. Correttivo-ter];
  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  • un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti).

Il comma 2, invece, attribuisce un onere informativo concernente la gestione dell’impresa, imponendo il deposito di una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione (così come definiti dall’art. 94, comma 2, c.c.i.i.) compiuti nel quinquennio anteriore.

Il comma 3, invece, attraverso un doppio rimando normativo concatenato, regola l’onere informativo qualora sia presentata la cd. domanda prenotativa, disciplinata dall’art. 44, comma 1, lett. a), imponendo innanzitutto al debitore di depositare:

  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti;
  • l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.

È poi il medesimo art. 44, comma 1, lett. a) che prevede l’assegnazione, da parte del Tribunale, di un termine compreso tra trenta e sessanta giorni (prorogabile per ulteriori sessanta giorni su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi) entro il quale presentare la restante documentazione, variabile a seconda dello strumento scelto:

  • per il concordato preventivo, il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;
  • per gli accordi di ristrutturazione, la domanda di omologazione, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1;
  • per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis, cd. PRO), la domanda di omologazione con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2.

In particolare, qualora venga richiesta la proroga per la dilazione dei termini di presentazione documentale, sul debitore ricade l’ulteriore onere di comprovare i giustificati motivi predisponendo un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

(Segue)…con particolare focus sul concordato preventivo…

Volendo scendere nel dettaglio documentale dell’onere in caso di concordato preventivo, innanzitutto è possibile rilevare un interessante aspetto preliminare con riferimento alla seconda parte della documentazione da presentare per completare la cd. domanda prenotativa. Si può notare, infatti, come i riferimenti siano i medesimi per il concordato preventivo e per il PRO, ricordando come tali strumenti siano in realtà estremamente intersecati tra loro, potendo – ai sensi dell’art. 64-quater – il primo strumento essere convertito nel secondo e viceversa (in alcune fasi prestabilite), condividendo buona parte della disciplina che ne regola il funzionamento.

In particolare, oltre alla documentazione prevista dall’art. 39, che – è possibile dire – afferisce a raccolta documentale relativa a fatti di gestione ordinaria antecedente l’accesso allo strumento di regolazione della crisi, ai sensi dell’art. 87 c.c.i.i. il debitore deve presentare due ulteriori documenti specifici del procedimento di accesso, ossia:

  • (comma 1) il piano concordatario;
  • (comma 3) la relazione di un professionista indipendente, «che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano».

Più precisamente, il piano redatto ai sensi del comma 1 deve contenere numerose informazioni:

  • l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;
  • una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;
  • il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;
  • le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  • gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
  • ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell’attività in capo al cessionario dell’azienda, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;
  • gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;
  • le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
  • le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
  • le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;
  • le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
  • le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
  • le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
  • l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato;
  • l’indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.

Qualora venga presentata domanda di accesso c.d. “piena”, ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i., il Tribunale – con decreto di apertura della procedura di concordato preventivo – provvede su di essa ai sensi dell’art. 47 c.c.i.i., in particolare del comma 2, lett. d-bis) [comma inserito dal Correttivo-ter], disponendo gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Analogamente, qualora ricorra la casistica di presentazione della domanda prenotativa ex art. 44 c.c.i.i., invece, seppure il piano di cui sono testé elencati i contenuti possa essere presentato in un momento successivo entro i termini stabiliti dal Tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza dei predetti termini il Tribunale impone un onere di informazione periodica in capo al debitore, ossia, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. c), «dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere».

Inoltre, nel caso in cui il debitore richieda la proroga dei termini, ricade su di lui l’ulteriore onere di comprovare i giustificati motivi predisponendo un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza: in sostanza, un piano.

Ad essere completi, oltre all’informazione relativa alla fase di accesso alla procedura e in costanza di procedura, esiste un ulteriore onere informativo sostanziale “nascosto” nella normativa, ossia nell’art. 118, comma 1, c.c.i.i. che regola la sorveglianza della fase esecutiva del concordato successiva all’omologa attribuita al commissario giudiziale, il quale deve presentare – al riguardo – una relazione periodica. Ma il commissario giudiziale sulla base di che cosa scrive le sue relazioni? Si basa sulle informazioni fornite dal debitore, naturalmente, sul quale pertanto ricade l’onere sostanziale di informare il commissario giudiziale sull’andamento della fase esecutiva del concordato omologato.

(Segue)…che nella realtà pratica ricadono sul suo advisor

Appare evidente come, nella realtà dei fatti, nessun debitore sia completamente in grado di produrre autonomamente tutta la documentazione appena elencata, non tanto quella relativa alla rendicontazione dei periodi “regolari”, quanto quella specifica relativa al piano concordatario e alle cd. informative periodiche.

Infatti, è possibile notare come la documentazione relativa al piano, così come quella relativa alle informative periodiche, sia di stampo prevalentemente tecnico e relativo a competenze proprie di professionisti della crisi d’impresa, ossia gli advisors (dottori commercialisti ed avvocati) che assistono il debitore sia da un punto di vista finanziario che legale durante la procedura.

Si rammenta, infatti come tutta la documentazione qui citata debba rispondere a requisiti qualitativi tali da permettere le verifiche di legge agli organi della procedura; qualora tali informazioni siano carenti o assenti, si configura una violazione di norme che può portare alla revoca del concordato (si vedano, quali validi principi generali seppur relativi alla vigenza della legge fallimentare, su questo portale, IUS Crisi d’impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista, “Revoca dell’ammissione al concordato per carenze informative ai creditori”, a cura della Redazione, 2 dicembre 2020; “Revoca dell’ammissione al concordato per omissioni e carenze informative dolose”, a cura della Redazione, 15 dicembre 2015).

L’aspetto fondamentale, in tutte le fasi della procedura (accesso, apertura, esecuzione), è la coerenza che deve legare il piano e le informative, laddove le seconde sono funzionali al primo, sia che esse lo anticipino (caso della domanda prenotativa), sia che lo seguano (apertura ed esecuzione del concordato); naturalmente, prima ancora che con le informative, il piano deve essere coerente con i fatti gestori oggetto delle informative.

Da questa analisi emerge a maggior ragione la necessità dell’adeguatezza degli assetti dell’impresa: solo un adeguato flusso informativo interno può creare un archivio di dati solido sulla cui base prendere le decisioni riguardanti la gestione e monitorarne l’andamento finalizzato al risanamento. Inoltre, tale flusso informativo permette una proattiva e reattiva risposta da parte degli advisors, i quali, in corso d’opera, possono fornire un supporto professionale tailor-made rispetto agli obiettivi prefissati.

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