Condizioni inumane e degradanti e differimento della pena al vaglio della Corte costituzionale

21 Aprile 2026

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze arriva come una ventata di aria fresca in un periodo tutt’altro che felice per il mondo penitenziario il quale rimane connotato da un tasso di affollamento medio superiore al 130% e con un numero di suicidi sempre elevato.

Massima

Con ordinanza n. 636/2026, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, comma 3, 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 3 CEDU, artt. 2 e 25, comma 2, Cost.

Il caso

Il caso trae origine da un lungo e complesso iter procedurale che ha visto un detenuto del carcere di Sollicciano-Firenze avanzare plurimi reclami ex art. 35-bis ord. penit. e istanze di differimento della pena di cui agli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit., lamentando l’insostenibilità della carcerazione a causa di condizioni di degrado della sua cella, delle parti comuni e dell’intero edificio. Il procedimento ha avuto inizio il 15 febbraio 2024 con un primo reclamo ex art. 35-bis ord. penit. diretto al magistrato di sorveglianza con cui venivano denunciate copiose infiltrazioni d’acqua all’interno delle celle; presenza di insetti e di roditori; condizioni igieniche inadeguate; spazio per detenuto all’interno della cella inferiore ai 3 mq.

In attesa di una decisione, il detenuto ha presentato una richiesta di differimento della pena ex artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. penit. sostenendo di non poter accedere ad altre misure alternative visti il reato e la pena residua e in subordine eccepiva l’incostituzionalità della norma sul differimento della pena in conformità alle questioni di legittimità costituzionali che già erano state sottoposte all’attenzione della Corte costituzionale nel 2013 da parte dei Tribunali di sorveglianza di Milano e di Venezia.

Tuttavia, con ordinanza del 13 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibili le domande ritenendo che non era stato esaurito il procedimento per reclamo ex art. 35-bis ord. penit.: dello stesso tenore anche la Corte di cassazione riconoscendo però nel differimento facoltativo della pena ex artt. 147 c.p. quel rimedio estremo al quale ricorrere nel caso di accertata violazione dei diritti del detenuto e nel caso di previo esaurimento per intero dell’iter procedurale ex art. 35-bis ord. penit. (Cass. pen. n. 3536/2024).

Nel frattempo, anche il magistrato di sorveglianza aveva preso una posizione rispetto al reclamo del detenuto: per il magistrato la risposta è di inammissibilità perché quello che chiede esula dalle possibili decisioni adottabili in base alla disciplina normativa dell’art. 35-bis ord. penit.; avverso tale pronuncia, il detenuto presentava reclamo al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che, in questo caso, accoglieva il reclamo.

Con ordinanza dell’8 maggio 2025, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione penitenziaria di rimuovere le condizioni che pregiudicassero la prosecuzione della detenzione: tuttavia, a seguito di tale decisione, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento tanto che la difesa del detenuto è tornata ad investire il Tribunale di sorveglianza di Firenze per l’attivazione del giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis, comma quinto, ord. penit. su cui il Collegio si è pronunciato il 4 novembre 2025. Il Tribunale ha poi ordinato all’Amministrazione di eseguire l’ordinanza nel termine di 80 giorni prescrivendo altresì che predisponesse un «piano attuativo» articolato in più punti:

1) riavvio della progettazione esecutiva e ripresa, previo eventuale nuovo appalto, degli interventi già ritenuti indispensabili di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione delle coperture e delle facciate oblique;

2) interventi strutturali ed impiantistici volti a dotare le camere di pernottamento di acqua calda;

3) completamento dell’opera di disinfestazione da insetti, roditori e parassiti di tutti i reparti detentivi, parti comuni ed annessi servizi.

Il Tribunale inoltre si è riservato la nomina di un commissario ad acta.

All’udienza successiva, la difesa ha reiterato la richiesta di differimento facoltativo della pena ripresentando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. penit.., ritenendo che l’Amministrazione penitenziaria non avesse adempiuto alle prescrizioni del giudice.

Per economia processuale, il Tribunale ha deciso di unire le varie istanze presentate dalla difesa al procedimento per ottemperanza in corso.  

La questione

Prima di esaminare le varie questioni, il Tribunale di sorveglianza esamina in modo dettagliato la situazione del carcere di Sollicciano-Firenze mettendo in luce quanto la situazione di degrado dell’intero edificio e delle sue parti sia a conoscenza delle istituzioni. Il Collegio infatti ricorda che il tema è oggetto di trattazione da parte dell’Ufficio di sorveglianza a causa di numerosi reclami; situazione peraltro riscontrata ampiamente dai media e dalla stampa locale. Di ciò ne viene dato atto anche nei verbali dell’autorità sanitaria locale che ha effettuato, a partire dal 2023, numerosi sopralluoghi con cui si è registrata una situazione cronica di gravi carenze igienico-sanitarie e manutentive desumibili dalle tracce diffuse di evidenti infiltrazioni, con formazioni di acqua per terra sia nelle celle sia all’interno delle sezioni e con distacchi di intonaco dalle pareti e dai soffitti. Inoltre sono state numerose le segnalazioni di morsicature da cimici: ciò viene riportato anche nella relazione della Direzione del carcere del 2025 e in più occasioni sono state effettuate delle opere di disinfestazione nelle singole sezioni che, tuttavia, non hanno risolto il problema.

La problematica delle infiltrazioni d’acqua avrebbe dovuto essere risolta con l’appalto del 2023, poi bloccato per un’erronea progettazione del trattamento delle facciate «oblique» che sarebbero state trattate come le pareti verticali e i soffitti, creando delle gravissime situazioni di inagibilità di intere sezioni, tra cui quella in cui è recluso il detenuto reclamante. Le infiltrazioni di acqua ormai riguardano l’intero edificio, con continui rilasci d’acqua anche lungo i corridoi con seri rischi per l’incolumità di tutti coloro che accedono ai locali dell’istituto; anche le aree passeggi sono interessati da fenomeni di rovesci d’acqua rendendo inagibili intere zone, precluse ai detenuti per l’accesso alle ore d’aria.

Alla problematica delle infiltrazioni d’acqua si collega quella della mancanza di acqua calda nelle celle e la registrata presenza di roditori nelle aree comuni, specie nella cucina.

Tali criticità sono state tutte oggetto della prima ordinanza dell’8 maggio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha intimato all’Amministrazione di provvedere a porvi rimedio entro il breve termine di 45 giorni: secondo il Collegio è infatti impossibile assicurare una qualsiasi forma di tutela al singolo detenuto se le criticità investono l’intero edificio.

In tale occasione, tuttavia, l’Amministrazione penitenziaria aveva fatto pervenire informazioni circa una serie di interventi che avrebbero dovuto essere effettuati sul carcere di Sollicciano-Firenze e per i quali il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria avrebbe investito 10 milioni di euro, ma che nel complesso non sono parsi risolutivi a eliminare l’attualità delle lesioni lamentate dal detenuto.

A seguito dell’attivazione del giudizio di ottemperanza, il Tribunale ha nuovamente disposto un’integrazione istruttoria con cui si è dato atto che (3) in relazione alle opere di disinfestazione, effettivamente la Direzione del carcere avesse provveduto: si è dato il via ad una opera generale e straordinaria di disinfestazione che ha interessato tutte le aree detentive e con cui si sono sanificati gli effetti letterecci ed il lavaggio del vestiario; il tutto dal luglio 2025 fino al febbraio 2026.

Non altrettanto soddisfacenti gli interventi operati rispetto agli altri due punti e cioè (2) sulla assenza di acqua calda nelle celle e (1) sul perdurare delle infiltrazioni d’acqua. In particolar modo, con riguardo all’assenza di acqua calda nelle celle, la Direzione ha comunicato di aver effettuato dei lavori di adeguamento solamente per alcune sezioni tra cui, tuttavia, non figura quella in cui è recluso il reclamante: perciò, secondo il Collegio, l’attualità del pregiudizio persiste tenuto conto che «la mancanza di acqua calda nelle camere integra a pieno titolo uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione generale delle condizioni di detenzione, a causa dell’effetto cumulativo che tale fattore determina insieme alle altre condizioni in concreto valutate». Il Tribunale di sorveglianza evidenzia che la mancanza di acqua calda corrente in cella contribuisce cumulativamente a rendere la condizione detentiva particolarmente degradante (su tutte, Corte EDU, Iacov Stanciu c. Romania, 24.07.2012). A ciò infatti si deve aggiungere che il carcere di Sollicciano-Firenze risulta gravemente sovraffollato con uno spazio pro capite appena sufficiente ai 3 mq: in particolare, il reclamante è stato ed è ristretto nella camera con altri due compagni e in passato con addirittura 3 detenuti. Con riguardo infine al punto (1), quello più gravoso per la Direzione, alla luce delle note del Provveditorato, sono risultati totalmente inattuati gli interventi di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione delle coperture e delle facciate oblique dell’edificio. Si dà atto inoltre della nota del Direttore Generale del DAP con cui si riferisce che la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva fosse stata effettivamente avviata ma che, considerata la rilevanza dell’intervento, a partire dall’affidamento della progettazione esecutiva e fino alla conclusione dei lavori, sarebbero stati stimati 55 mesi, esclusi i tempi del collaudo tecnico-amministrativo.

Secondo il Collegio, quindi, la gravissima e documentata situazione in cui versa il carcere di Sollicciano-Firenze non può essere risolta con la nomina di un commissario ad acta, perché le modifiche richieste e solo avviate, in termini di progettualità, richiederebbero almeno 4 anni per essere eseguite lasciano nelle more i detenuti in balia di una situazione di degrado e di condizioni assolutamente intollerabili.

La lunghissima premessa in fatto serve al Collegio per mettere in luce la gravità della situazione del carcere di Sollicciano-Firenze e come quest’ultima sia strutturale, endemica e diffusa su tutto l’istituto: non è possibile garantire alcuna forma di tutela soggettiva al singolo fintanto quando il carcere non pone rimedio alle carenze oggettive della struttura. Quindi, per il Collegio, si rende pertinente ed opportuna la trattazione della questione di legittimità costituzionale proposta più volte dalla difesa del reclamante in relazione agli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit., quali rimedi estremi per arginare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e per garantire l’esecuzione di della pena legale e in condizioni di umanità.

Le soluzioni giuridiche

Secondo il Collegio dunque non è manifestamente infondata né irrilevante ai fini del decidere la questione di incostituzionalità dell’art. 147 c.p. (e conseguentemente dell’47-ter, comma 1-ter ord. penit.), nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità come sancito dagli artt. 27, comma 3, Cost. e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione dell’art. 3 CEDU, degli artt. 2e 25, comma 2 Cost.

Come è noto, l’art. 147 c.p. è una norma di portata generale e di applicazione universale (non è preclusa nemmeno ai condannati alla pena dell’ergastolo) e costituisce la concretizzazione del principio di umanità della pena: tale istituto tuttavia viene riservato solo alle ipotesi previste, da ritenersi tassative, in cui appare evidente che al contrasto tra il carattere obbligatorio ed irrefragabile dell’esecuzione della pena detentiva e il principio di legalità della stessa è speculare il divieto di trattamenti inumani ex art. 27, comma 3, Cost.

La norma dell’art. 147 c.p. costituirebbe - se integrata a «rime possibili» da una pronuncia additiva della Corte costituzionale - l’unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine di ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione della pena, a fronte di condizioni detentive che si risolvono in trattamenti palesemente disumani e degradanti. Altri rimedi, eppur esistenti ed introdotti a seguito della sentenza di condanna pilota Torreggiani e altri c. Italia, come quelli ex artt. 35-bis e 35-ter ord. penit., si sono rivelati sostanzialmente ineffettivi.

Mentre l’art. 147 c.p. si presenterebbe come un rimedio estremo e di «chiusura» del sistema che opererebbe quale valvola del sistema tutte le volte in cui tutte le altre misure alternative risulterebbero inapplicabili e/o ineffettive: trattasi, inoltre, di un rimedio la cui applicazione viene rimessa interamente alla discrezionalità del magistrato il quale è pur sempre chiamato a valutare la pericolosità sociale del richiedente e a valutare la versione più contenitiva della cd. detenzione domiciliare «in surroga» ex 47-ter, comma 1-ter ord. penit. e a stabilire modalità di controllo ulteriori, come ad es. quella del cd. «braccialetto elettronico».

Tale norma che appare congeniale sotto molteplici aspetti oggi, così come è disegnata la normativa, non è estensibile all’ipotesi in esame nemmeno per il tramite dell’interpretazione costituzionalmente orientata: non si tratta infatti di una norma cd. «polisensa», né estensibile al concetto di «grave infermità fisica» di cui al n. 2 dell’art. 147 c.p. (nonostante vi sia già stata un’estensione interpretativa ad opera della Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 con riguardo all’infermità mentale).

Il Collegio invoca espressamente «una pronuncia manipolativa di tipo additivo che detti una «prima possibile» per la parte in cui la norma «di chiusura» sul differimento della pena (e per necessaria consequenzialità la norma che prevede la detenzione domiciliare “in surroga”) non prevede anche la riferita ipotesi dedotta in fatto, non sussistendo in via interpretativa la possibilità per il giudice di addivenire alla medesima soluzione considerato il dato letterale della disposizione censurata».

Vero è che la Corte costituzionale nel 2013, con la sentenza n. 279/2013, si era già pronunciata formalmente con una sentenza di inammissibilità, ma non vi è stato commentatore che in tale decisione non vi abbia visto una sorta di pronuncia di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» o di «costituzionalità provvisoria» con «appello al legislatore».

Tuttavia dalla sentenza n. 279/2013 sono trascorsi 13 anni e, per quanto sia stati introdotti gli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit., la situazione di sovraffollamento e di degrado nelle carceri non è mutata. I parametri di riferimento per un giudizio sulla legalità della pena, sono, come già detto l’art. 27, comma 3, Cost., l’art. 3 CEDU (quale norma interposta) così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU. A tali parametri si aggiungono, secondo il Tribunale di Sorveglianza, quelli dell’art. 2 Cost. perché una pena inumana e degradante viola la dignità del detenuto sia come individuo sia nel contesto sociale dell’esecuzione della pena e quello, ad avviso di chi scrive, più importante e centrale, dell’art. 25, comma 2, Cost. perché non ci può essere nessuna forma di pena se non posta in un quadro di legalità costituzionale.

Osservazioni

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze arriva come una ventata di aria fresca in un periodo tutt’altro che felice per il mondo penitenziario il quale rimane connotato da un tasso di affollamento medio superiore al 130% e con un numero di suicidi sempre elevato. Restituisce speranza per tutti coloro che nell’anno passato, e non solo, si sono riuniti per discutere e dare nuova linfa al dibattito sulle soluzioni al sovraffollamento: diverse sono state le proposte, dalla classica amnistia, all’indulto differito, fino agli interventi di dettaglio sulle misure alternative, anche riprendendo le proposte già ben costruire della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Glauco Giostra.

Numerosi infatti sono stati gli incontri, i dibattiti, i seminari scientifici, dove si sono incontrati accademici, magistrati ed avvocati per discutere sulle prospettive di riforma a fronte di un legislatore non solo inerte ma contrario a qualsiasi forma di apertura del carcere verso l’esterno. Uno dei rimedi oggetto di dibattito è stato proprio quello rappresentato dall’art. 147 c.p. e dalle sue potenzialità, non tanto per la via del legislatore, quanto per la via della Corte costituzionale.

La questione di cui si occupa il Tribunale di Sorveglianza di Firenze riguarda sì il carcere di Sollicciano-Firenze, ma potrebbe essere estesa anche ad altre strutture, perché ciò che denuncia il Magistrato estensore è qualcosa che si rinviene ormai, purtroppo, nella maggior parte delle strutture detentive e questa realtà, per quanto la si minimizzi o cerchi di relativizzare, è un dato oggettivo e rappresenta una criticità cronica ed endemica diffusa su tutto il territorio nazionale.

Si tratta quindi una questione di massima priorità che dovrà essere sostenuta ed accompagnata da un’ampia discussione, si spera il più condivisa possibile: si discute infatti della tenuta del sistema dell’esecuzione penale stessa, della sua legalità e della sua conformità a Costituzione e ai principi sovranazionali della pena. Non tanto di sovraffollamento, quanto di pena legale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.