Responsabilità sanitaria e perdita di chance di sopravvivenza

La Redazione
22 Aprile 2026

La Corte d’Appello di Venezia, in un giudizio di responsabilità sanitaria per ritardo diagnostico-terapeutico in paziente oncologica (sentenza del 29 gennaio 2026), nega il danno da perdita del rapporto parentale per difetto di nesso causale con l’evento morte, ma riconosce, iure hereditatis, il danno da perdita di chance di sopravvivenza e il danno non patrimoniale temporaneo.

In tema di responsabilità medica, quando l’errore sanitario incide non già in termini di certezza causale sull’evento morte, ma solo sulla probabilità di una maggiore sopravvivenza o di un diverso decorso della malattia, il pregiudizio risarcibile si configura come perdita di chance di sopravvivenza, azionabile iure hereditatis dagli eredi del paziente. 

La perdita di chance costituisce evento distinto dalla premorienza: se il nesso causale tra condotta sanitaria ed evento morte resta incerto, non è configurabile il danno da perdita del rapporto parentale in capo ai congiunti, mancando il collegamento eziologico diretto tra condotta ed evento morte

La liquidazione della chance deve avvenire in via equitativa, tenendo conto della consistenza percentuale della possibilità perduta (nel caso, 15%), dell’aspettativa di vita residua e del periodo di vita effettivamente goduto, senza ricorrere automaticamente ai valori tabellari previsti per la perdita della vita o per il danno biologico temporaneo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.