Reclamo avverso consulenza tecnica preventiva e decorrenza del termine per il contumace
21 Aprile 2026
Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che ammette la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., il termine perentorio di quindici giorni decorre, anche nei confronti della parte rimasta contumace e anche se il provvedimento è stato emesso fuori udienza, dalla pronuncia dell’ordinanza, non essendo richiesta, per il contumace, alcuna comunicazione o notificazione ulteriore rispetto al deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 292 c.p.c.; ne consegue l’inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto oltre detto termine. |