Locazione abitativa, seconda scadenza e insussistenza del diritto di prelazione
29 Aprile 2026
Nella locazione abitativa regolata dalla l. 431/1998, alla seconda scadenza contrattuale trova applicazione l’art. 2, comma 1, che consente a ciascuna parte di impedire il rinnovo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza; la disdetta è valida anche se priva di motivazione, non essendo richiesta dalla norma, ed è ammissibile il ricorso a forme equipollenti idonee a manifestare la volontà negoziale. In tale ipotesi non trova applicazione l’art. 3, comma 1, lett. g), l. 431/1998, riferito alla sola prima scadenza, sicché il locatore non è tenuto a dichiarare l’intenzione di vendere né la mancanza di altri immobili abitativi, e il conduttore non è titolare di alcun diritto di prelazione in caso di eventuale alienazione del bene. La situazione di salute del conduttore e del nucleo familiare può rilevare solo nella fase esecutiva, senza incidere sulla declaratoria di cessazione del contratto e sul rilascio dell’immobile. |