Locazione abitativa, seconda scadenza e insussistenza del diritto di prelazione

La Redazione
29 Aprile 2026

Nel giudizio di licenza per finita locazione abitativa, il Tribunale di Trani (con pronuncia del 10 marzo 2025) accerta la cessazione del contratto alla seconda scadenza ex art. 2, comma 1, l. 431/1998, ritenendo tempestiva e valida la disdetta non motivata e negando, in tale fase, qualsiasi diritto di prelazione del conduttore in caso di eventuale vendita dell’immobile. 

Nella locazione abitativa regolata dalla l. 431/1998, alla seconda scadenza contrattuale trova applicazione l’art. 2, comma 1, che consente a ciascuna parte di impedire il rinnovo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza; la disdetta è valida anche se priva di motivazione, non essendo richiesta dalla norma, ed è ammissibile il ricorso a forme equipollenti idonee a manifestare la volontà negoziale.

In tale ipotesi non trova applicazione l’art. 3, comma 1, lett. g), l. 431/1998, riferito alla sola prima scadenza, sicché il locatore non è tenuto a dichiarare l’intenzione di vendere né la mancanza di altri immobili abitativi, e il conduttore non è titolare di alcun diritto di prelazione in caso di eventuale alienazione del bene. 

La situazione di salute del conduttore e del nucleo familiare può rilevare solo nella fase esecutiva, senza incidere sulla declaratoria di cessazione del contratto e sul rilascio dell’immobile.

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