Nessuna incompatibilità “ontologica” tra liquidazione controllata e continuità d’impresa
21 Aprile 2026
Un debitore in stato di sovraindebitamento aveva presentato al Tribunale di Napoli Nord un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni, ricorso rigettato dal giudice di prime cure. Nel ricorso, il debitore ricorrente aveva prospettato la continuazione diretta, in costanza di procedura, della propria attività di impresa, con soddisfo dei creditori con i proventi derivanti dalla continuazione. Inoltre, il ricorrente subordinava il proprio consenso all’apertura della procedura all’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo che ammettere un consenso condizionato alla prosecuzione dell’attività d’impresa fosse incompatibile con le prerogative riconosciute in costanza di procedura al liquidatore, al giudice delegato e ad un eventuale comitato dei creditori. Nel reclamo proposto avanti alla Corte d'appello di Napoli, il debitore – insistendo per l’apertura della procedura – precisava che la condizione apposta all’apertura della procedura (il proprio consenso), non doveva intendersi come sospensiva della domanda di liquidazione controllata in continuità, ma in senso “economico-funzionale” «dando, pertanto, consenso incondizionato alla procedura, ferma restando la facoltà degli organi della stessa di valutare la convenienza della continuità, che, a suo parere, era l’unica strada per non rendere la procedura totalmente incapiente». La Corte d’appello ha accolto il reclamo, riformando integralmente la pronuncia del giudice di prime cure, e dichiarato l’apertura della liquidazione controllata dei beni. Tra l’altro, la Corte ha riconosciuto che «la norma dell’art. 268, co. 4, lett. b) del c.c.i.i., stabilendo che non sono ricompresi nella liquidazione, tra l’altro, “ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, può essere interpretata come norma che consente di poter aprire una procedura di liquidazione controllata, ad istanza del debitore, fondata sui soli redditi derivanti a quest’ultimo dalla propria attività, anche di professionista e/o di piccolo imprenditore, potendo così rinvenirsi il tratto distintivo tra tale procedura concorsuale e quella dell’esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283 c.c.i.i. nel fatto che quest’ultima è destinata al “debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”». Secondo la Corte, dunque, non esiste un’incompatibilità “ontologica” tra liquidazione controllata e prosecuzione dell’attività del debitore, potendo la prima essere aperta anche quando l’unico attivo distribuibile ai creditori è costituito dai redditi futuri del debitore, derivanti dalla prosecuzione della sua attività lavorativa o imprenditoriale (anche svolta personalmente e caratterizzata da intuitu personae), purché vi sia una concreta possibilità (accertata dall’OCC) di acquisire utilità per i creditori e la prosecuzione dell’attività avvenga sotto il controllo del giudice delegato e del liquidatore. |