Decreto PNRR convertito in legge: le misure in materia di giustizia civile
21 Aprile 2026
All’art. 17 del d.l. n. 19/2026 «Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 – Componente 1 del PNRR», introduttivo di misure in materia di giustizia civile, sono state apportate lievi modifiche in sede di conversione. Si riporta di seguito il testo coordinato del d.l. e della legge n. 50/2026. Magistrati (in servizio e a riposo) «a distanza» e smaltimento dell’arretrato L’art. 17, comma 1, d.l. n. 19/2026, come convertito, apporta le seguenti modifiche all’art. 3 del d.l. n. 117/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2025: a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»; b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell’applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»; c) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12 -bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026. 12 -ter. Il magistrato ausiliario cessa dall’incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell’incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 116/2017. 12 -quater. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell’incarico. L’indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell’ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013, e dagli artt. 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019» . La sospensione dei procedimenti ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. nell’attesa del deposito della CTU L’art. 17, comma 3, del d.l. n. 19/2026, come convertito, apporta le seguenti modificazioni al codice di procedura civile: a) all’art. 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario.»; b) all’art. 696 -bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti: «Il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario.». L’art. 17, comma 4, prevede poi che «Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall’art. 696 -bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione». Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili L’art. 17, comma 6, del d.l. n. 19/2026, come convertito, prevede modifiche al d.lgs. n. 45/2024, riguardante il collocamento fuori ruolo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Segnatamente: a) all’art. 4: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». Ulteriori modifiche sono apportate inoltre agli artt. 15, 16 e 17. Per un approfondimento sul tema si veda, in questa rivista, Le nuove misure in materia di processo civile introdotte dal Decreto PNRR, R. Metafora, 4 marzo 2026. |