Crisi bellico-petrolifera, inflazione energetica e aumento del rischio di insolvenza: lo shock geopolitico di Hormuz alla prova del Codice della crisi

Filippo Lamanna
21 Aprile 2026

L'instabilità geopolitica nell'area del Golfo Persico e la grave compromissione dei transiti attraverso lo Stretto di Hormuz configurano uno scenario di policrisi per il sistema produttivo europeo. Il presente contributo analizza il nesso tra shock energetico, deterioramento dei flussi di cassa aziendali e aumento del rischio di insolvenza, verificando l'efficacia del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza quale strumento di contenimento del rischio sistemico. La tesi sostenuta è che, sebbene il Codice della crisi e gli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. rappresentino un presidio essenziale di diagnosi precoce, la natura esogena e violenta dello shock richieda un'integrazione tra strumenti di regolazione della crisi, politiche industriali e meccanismi di riequilibrio dei rapporti contrattuali. In assenza di tale integrazione, il rischio è che la selezione operata dal diritto concorsuale non rifletta l'efficienza industriale delle imprese, ma la loro mera capacità di resistenza finanziaria allo shock, con conseguente distruzione di valore economico e occupazionale.

Premessa: dallo shock geopolitico alla crisi d'impresa

Ho già affrontato proprio in questo portale e in un recentissimo editoriale (F. Lamanna, Hormuz, petrolio e insolvenze: il rischio di una nuova emergenza sistemica, 17 aprile 2026) l’argomento oggetto anche di questo focus, ma lo riprendo adesso più estesamente perché merita a mio avviso, per la sua importanza ed attualità, considerazioni più articolate.

L'ipotesi che traspare dal titolo e che intendo esaminare è severa, ma non meramente teorica: se la crisi bellica iraniana e la strozzatura dello Stretto di Hormuz dovessero protrarsi nel breve-medio periodo, l'Europa e l'Italia potrebbero trovarsi dinanzi non già ad un semplice rincaro energetico, bensì ad un vero meccanismo di moltiplicazione delle insolvenze.

Il punto, tuttavia, richiede una doverosa precisazione preliminare.

Allo stato, infatti, non sembra ancora appropriato parlare di una cessazione assoluta e giuridicamente totale di ogni transito attraverso lo Stretto; è invece corretto parlare di una grave compromissione dei flussi, di una quasi paralisi del traffico e di restrizioni tali da produrre già oggi effetti macroeconomici di prima grandezza.

Il dato strutturale è noto, ma assume oggi una rilevanza nuova. Lo Stretto di Hormuz convoglia ordinariamente circa 20 milioni di barili al giorno, pari a circa un quinto del commercio mondiale marittimo di petrolio; attraverso lo stesso passaggio transita inoltre una quota molto rilevante — stimata intorno al 19-20% — del commercio globale di gas naturale liquefatto (GNL), proveniente principalmente da Qatar ed Emirati Arabi Uniti [cfr. U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints, aggiornamento 2023-2024; IEA, Oil Market Report, aprile 2026].

Le rotte alternative esistono — in particolare l'oleodotto East-West saudita verso il Mar Rosso e l'oleodotto emiratino verso Fujairah — ma la loro capacità sostitutiva resta limitata.

L'IEA stima una capacità di bypass complessiva tra 3,5 e 5,5 milioni di barili al giorno, largamente insufficiente a compensare un'interruzione seria e durevole dei transiti attraverso Hormuz [cfr. IEA, Oil Market Report – Middle East Crisis Update, aprile 2026].

L'Europa, pur essendo meno direttamente dipendente da Hormuz rispetto all'Asia — solo una quota minoritaria del greggio transitante per lo Stretto è diretta verso porti europei — resta tuttavia fortemente esposta per via indiretta: attraverso la formazione globale del prezzo dell'energia, la concorrenza sugli approvvigionamenti alternativi, il canale del GNL e la traslazione a cascata sui costi logistici, assicurativi, industriali e agricoli.

In questo senso, lo shock di Hormuz non rappresenta soltanto un problema logistico o un fattore di rincaro congiunturale: costituisce un vero e proprio moltiplicatore macrofinanziario, capace di propagare i propri effetti ben oltre il settore energetico in senso stretto.

Hormuz come moltiplicatore macroeconomico del rischio di insolvenza

Infatti il problema non è soltanto l'aumento del prezzo del petrolio.

Lo shock energetico agisce – appunto - come un moltiplicatore: colpisce simultaneamente trasporti, assicurazioni, fertilizzanti, materie prime, credito commerciale, costo del capitale circolante e potere d'acquisto dei consumatori.

I rapporti più recenti dell'Agenzia Internazionale dell'Energia confermano la gravità della situazione. L'IEA, nel rapporto di aprile 2026, ha definito l'attuale crisi come la più grave interruzione della storia sul lato dell'offerta petrolifera, segnalando una caduta della produzione globale di circa 10 milioni di barili al giorno in marzo, flussi attraverso Hormuz ridotti in aprile a circa 3,8 milioni di barili al giorno rispetto agli oltre 20 milioni di febbraio, e prezzi fisici del greggio dell'area North Sea intorno a 130 dollari al barile — circa 60 dollari sopra i livelli pre-conflitto. Lo stesso rapporto osserva che la ripresa di flussi regolari attraverso Hormuz costituisce la variabile singolarmente più importante per allentare la pressione su approvvigionamenti, prezzi ed economia globale [cfr. IEA, Oil Market Report, aprile 2026].

Per questa ragione, il rischio di insolvenza non cresce in modo lineare.

Oltre una certa soglia di prezzo, di volatilità o di indisponibilità dei fattori produttivi, la crisi smette di essere marginale e diventa non lineare. L'impresa non subisce soltanto un aumento dei costi energetici; subisce contestualmente l'incremento del costo dei trasporti, delle coperture assicurative, delle garanzie richieste dai fornitori, delle richieste di rientro bancario e, spesso, anche una contrazione della domanda finale.

Il rischio di insolvenza, in altri termini, segue una funzione convessa: superata una determinata soglia di sostenibilità del margine operativo lordo (EBITDA), l'impresa entra in un'area di illiquidità strutturale dalla quale è assai difficile uscire senza interventi straordinari.

Le imprese maggiormente esposte sono abbastanza identificabili: autotrasporto, logistica, aviazione, chimica, ceramica, siderurgia, carta, agroindustria energivora, filiere fertilizzanti-dipendenti, manifattura a basso margine e PMI esportatrici o importatrici con supply chain lunghe.

L'Italia presenta inoltre una vulnerabilità peculiare, derivante dalla forte prevalenza di piccole e medie imprese sotto-capitalizzate, spesso caratterizzate da una gestione finanziaria breve, scarsamente prospettica e poco strutturata, nonché da un indice di dipendenza energetica che — nonostante gli sforzi del piano REPowerEU — resta superiore alla media europea in diversi comparti manifatturieri, in particolare chimica e metallurgia.

L'Europa e l'Italia dinanzi al nuovo shock energetico

L'Europa entra in questa nuova fase di tensione già su una traiettoria di deterioramento.

Eurostat ha registrato nel quarto trimestre 2025 un ulteriore incremento delle dichiarazioni di fallimento nell'Unione europea, pari al 2,5% rispetto al trimestre precedente [cfr. Eurostat, Quarterly registrations of bankruptcies, dati Q4 2025].

In Italia, le elaborazioni Cerved relative al 2025 evidenziano una crescita del 10,6% delle procedure concorsuali gravi, con 10.171 casi contro i 9.196 dell'anno precedente [cfr. Cerved, Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure di imprese, 2025; A. Valcarenghi, La statistica comparativa delle liquidazioni giudiziali dichiarate in Italia e il rapporto al PIL, in Diritto della crisi, 20 agosto 2025].

Ciò significa che il sistema economico europeo e italiano non affronta lo shock bellico-petrolifero in condizioni di neutralità, ma in presenza di vulnerabilità già diffuse e di una fragilità finanziaria accumulata.

Lo shock di Hormuz, pertanto, non crea ex nihilo la crisi d'impresa: la accelera, la seleziona, la rivela e la rende irreversibile in imprese già indebolite da struttura finanziaria fragile, margini compressi, dipendenza energetica, supply chain lunghe, debito a breve e potere di mercato insufficiente a trasferire i maggiori costi a valle.

Banca d'Italia, già prima dell'attuale aggravamento, segnalava che una quota elevata di debito faceva capo a imprese vulnerabili e che, in uno scenario avverso, tali quote sarebbero ulteriormente aumentate [cfr. Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2025].

Il sistema, inoltre, sta progressivamente esaurendo l'effetto cuscinetto dei prestiti garantiti erogati nel periodo post-pandemico, i cui periodi di preammortamento sono ormai terminati.

Il punto metodologico è rilevante: se shock relativamente circoscritti possono produrre un incremento misurabile della vulnerabilità, uno shock energetico globale — combinato con trasporto, assicurazione, tassi, fertilizzanti e domanda — possiede una capacità ben maggiore di conversione della mera tensione finanziaria in vera insolvenza.

La crisi di liquidità come anticamera dell'insolvenza

La crisi da shock energetico-bellico è, prima ancora che una crisi patrimoniale, una crisi prospettica di flussi.

L'impresa energivora o logistico-dipendente non fallisce anzitutto perché i propri cespiti si dissolvono, ma perché il budget di tesoreria a dodici mesi diventa improvvisamente incapace di reggere costi, tempi di incasso, covenant, anticipo IVA, pagamento del personale, approvvigionamento e servizio del debito. La crisi di liquidità, in tali condizioni, non cresce per addizione, ma per concatenazione.

Uno dei maggiori meriti del legislatore della riforma consiste nell'avere spostato il baricentro dell'insolvenza dal dato patrimoniale a quello finanziario. L'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 definisce infatti la crisi come: «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi».

L'art. 2086, comma 2, c.c., a sua volta, impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, «anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale», nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale [art. 2086, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 375 d.lgs. n. 14/2019].

Si vede immediatamente perché lo shock di Hormuz interagisce così fortemente con il c.c.i.i.. Poiché il Codice misura la crisi proprio sul terreno dei flussi prospettici, esso è teoricamente idoneo a intercettare con anticipo il deterioramento. Il problema, semmai, è un altro: la norma è adeguata; la prassi imprenditoriale spesso no.

L'obbligo degli adeguati assetti impone oggi agli amministratori non solo di guardare i conti passati, ma di integrare nei propri sistemi di early warning scenari di sensitivity analysis sul costo dell'energia, sulla volatilità dei noli, sulla sostenibilità dei margini e sull'impatto di eventi geopolitici. Nel 2026, infatti, lo shock di Hormuz non può più essere considerato evento del tutto imprevedibile.

Le norme di contenimento del rischio: scorte, aiuti e sicurezza energetica

Sul versante energetico esistono strumenti di contenimento, ma non di neutralizzazione.

La normativa europea sulle scorte petrolifere di emergenza — in particolare la Direttiva 2009/119/CE — impone agli Stati membri di mantenere riserve minime equivalenti ad almeno 90 giorni di importazioni nette medie giornaliere o 61 giorni di consumo interno, a seconda del parametro più elevato [cfr. art. 3, Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009].

Coerentemente, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha deliberato l'11 marzo 2026 il più ampio rilascio coordinato di scorte della sua storia, pari a 400 milioni di barili complessivi, con l'obiettivo di stabilizzare i mercati e contenere l'impennata dei prezzi [cfr. IEA, comunicato stampa 11 marzo 2026]. L'Italia ha aderito al rilascio coordinato di una quota delle proprie riserve strategiche.

Sul lato del gas, il quadro europeo resta rafforzato dagli obblighi di riempimento degli stoccaggi introdotti dal Regolamento (UE) 2022/1032 e dai margini di flessibilità che la Commissione ha recentemente richiamato agli Stati membri. La Commissione europea, in una dichiarazione del 9 aprile 2026, ha riconosciuto che i danni alle infrastrutture energetiche regionali e il blocco di Hormuz avranno «conseguenze più durature», pur precisando che, allo stato, non si registrano rischi immediati per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas e che il sistema europeo conserva una significativa resilienza infrastrutturale grazie agli investimenti post-2022 in rigassificazione, diversificazione e produzione rinnovabile [cfr. Commissione europea, dichiarazione 9 aprile 2026; quadro REPowerEU].

In altre parole: l'Europa è più preparata del 2022, ma non è protetta da uno shock protratto di prezzi, scarsità e volatilità.

Si tratta, in definitiva, di strumenti che attenuano l'urto sull'offerta e sul prezzo; non eliminano il problema dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese già fragili.

Sul piano delle misure pubbliche di sostegno, vi è un movimento regolatorio in corso a livello europeo. La Commissione ha avviato consultazioni per un nuovo quadro temporaneo di aiuti destinato ad affrontare il rincaro di carburanti, fertilizzanti ed energia derivante dalla crisi con l'Iran [cfr. Reuters, 2026]. Tuttavia, proprio perché il quadro appare ancora in fieri, non può oggi essere assunto come presidio normativo già consolidato e sufficiente.

Ed è bene dirlo apertamente: la vera infrastruttura giuridica immediatamente disponibile, per contenere l'esito insolvenziale dello shock, non è quella dei sussidi, ma quella della prevenzione e della ristrutturazione tempestiva.

Il ruolo del Codice della crisi: assetti adeguati, prevenzione e composizione negoziata

1) Gli adeguati assetti come presidio di diagnosi precoce

Il Codice della crisi assegna agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili una funzione centrale nel sistema di prevenzione dell'insolvenza.

L'art. 3 c.c.i.i. stabilisce che l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. L'imprenditore collettivo, ai sensi dell'art. 2086, comma 2, c.c., deve inoltre istituire assetti adeguati «anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale» [art. 3 c.c.i.i.; art. 2086, comma 2, c.c.].

La dottrina più avvertita ha da tempo sottolineato il carattere centrale di tali disposizioni. Renato Rordorf ha insistito sul fatto che gli adeguati assetti organizzativi costituiscono il presupposto indispensabile per intercettare tempestivamente i sintomi della crisi, osservando che il Codice impone all'imprenditore di «dotarsi di strumenti che gli consentano di tenere costantemente sotto controllo l'andamento dell'attività d'impresa» [cfr. R. Rordorf, Crisi, continuità aziendale, adeguati assetti organizzativi, composizione negoziata: le parole chiave del nuovo codice, in Ristrutturazioni Aziendali, 30 novembre 2022].

In un'ottica affine, la letteratura sugli artt. 2086 c.c. e 3 c.c.i.i. ha sottolineato che tali disposizioni non sono meri enunciati formali, ma veri strumenti di governo dell'incertezza, finalizzati al monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale, della continuità e della sostenibilità del debito [cfr. S. Pacchi, Il finanziamento sostenibile all'impresa in crisi, in IlCaso.it, 6 ottobre 2025].

2) La composizione negoziata come strumento d'elezione per le crisi esogene

È soprattutto sul terreno della ristrutturazione precoce che il Codice della crisi può svolgere un ruolo reale e importante.

L'art. 12 c.c.i.i. consente l'accesso alla composizione negoziata quando vi siano «condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza» e sussista la ragionevole perseguibilità del risanamento [art. 12, comma 1, d.lgs. n. 14/2019].

La composizione negoziata appare forse lo strumento maggiormente idoneo a fronteggiare crisi esogene come quella derivante da uno shock petrolifero-bellico. Essa, infatti, non serve tanto, o soltanto, alle crisi "interne" da cattiva gestione; serve soprattutto alle crisi "esterne" quando l'impresa, pur colpita da un fattore esterno imprevedibile, conserva ancora una ragionevole possibilità di risanamento.

In uno scenario bellico-petrolifero, la composizione negoziata potrebbe dunque diventare il luogo ordinamentale in cui rinegoziare linee bancarie, scadenze commerciali, covenant finanziari, moratorie di filiera, nuova finanza, cessioni di asset non strategici, contratti divenuti troppo onerosi e rimodulazione industriale.

Essa consentirebbe inoltre di ottenere misure protettive ex art. 18 c.c.i.i., finalizzate a "congelare" temporaneamente le iniziative esecutive e cautelari dei creditori, guadagnando il tempo necessario per la trattativa.

La sua utilità – di fatto - aumenta proprio quando la crisi è rapida, ma non ancora terminale. Se l'imprenditore vi accede tardi, invece, lo strumento perde larga parte della sua funzione salvifica.

3) Il limite della composizione negoziata

La composizione negoziata presenta infatti questo limite strutturale che la dottrina più recente non ha mancato di evidenziare.

Lo strumento presuppone una concreta probabilità di risanamento. Di fronte a un raddoppio strutturale e durevole del costo dell'energia, molte imprese energivore potrebbero risultare intrinsecamente "non risanabili", avendo perduto la sostenibilità economica del proprio modello di business. In tali casi, la composizione negoziata rischia di trasformarsi in un mero strumento di dilazione dell'insolvenza, anziché in un percorso di effettivo superamento della crisi [cfr. R. Rordorf, op. cit.].

4) La funzione antisismica del diritto della crisi

Vi è poi una funzione del c.c.i.i. meno discussa ma cruciale: esso può ridurre la propagazione sistemica delle insolvenze.

Una crisi energetica prolungata produce normalmente effetti di filiera: il debitore di oggi è il creditore insolvente di domani. Gli strumenti di regolazione anticipata e di conservazione della continuità, se utilizzati per tempo, non proteggono soltanto l'impresa che vi accede; proteggono l'intero ecosistema di fornitori, dipendenti, banche e clienti.

In questo senso, il diritto della crisi contemporaneo non è più soltanto diritto della patologia terminale; è anche diritto della stabilizzazione economica.

La maggior parte della dottrina proprio per tali motivi insiste sulla continuità aziendale, sulla conservazione del valore e sugli interessi dei lavoratori, offrendo una chiave di lettura assai utile anche per la presente emergenza.

La rinegoziazione dei contratti ad esecuzione continuata ex art. 10 c.c.i.i.

1) Il problema dei contratti di durata

Ma il vero punto di scontro giuridico durante uno shock dei prezzi riguarda i contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita.

L'aumento improvviso e straordinario dei costi dell'energia, dei trasporti, delle materie prime e dei noli può rendere economicamente insostenibili contratti di fornitura, trasporto, somministrazione, appalto, subfornitura e logistica stipulati in epoca precedente e costruiti su parametri di costo radicalmente diversi.

In tale contesto assume particolare rilievo l'art. 10 c.c.i.i., il quale prevede che l'imprenditore, in presenza di squilibri che rendano probabile la crisi, deve attivarsi tempestivamente per superare lo squilibrio adottando le iniziative necessarie. Tra queste iniziative, la rinegoziazione dei contratti assume un ruolo centrale quando essa sia necessaria per assicurare la continuità aziendale.

2)  La buona fede come fonte dell'obbligo di rinegoziazione

La disposizione dell'art. 10 c.c.i.i. va ricollegata idealmente all'art. 2086 c.c. e al generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che all'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

Durante uno shock sistemico, il problema non è soltanto stabilire se il contratto sia divenuto eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 1467 c.c., ma se il creditore possa legittimamente rifiutare ogni rinegoziazione pur sapendo che il mantenimento del rapporto alle condizioni originarie conduce inevitabilmente l'altra parte all'insolvenza.

La tendenza della più recente giurisprudenza e della dottrina maggioritaria è quella di valorizzare la buona fede come fonte di un obbligo di rinegoziazione in presenza di eventi straordinari, imprevedibili e non imputabili alla parte che subisce lo squilibrio.

Nel contesto della crisi energetica, tale principio assume un'importanza decisiva. Molte imprese potranno essere salvate non tanto attraverso nuovi finanziamenti, quanto mediante il riequilibrio dei contratti di durata: rideterminazione dei prezzi, revisione delle clausole indicizzate, rimodulazione dei quantitativi minimi, sospensione temporanea delle penali, revisione dei termini di consegna o introduzione di clausole di hardship.

È ragionevole prevedere che, nei prossimi anni, una parte importante del contenzioso concorsuale e preconcorsuale si sposti proprio su questo terreno.

Considerazioni conclusive e valutazioni critiche

L'analisi condotta permette di formulare alcune conclusioni e alcune osservazioni critiche.

1) La filiera causale dello shock

Primo. L'attuale crisi bellico-petrolifera connessa all'Iran e alla gravissima compromissione dei traffici attraverso Hormuz è idonea, se protratta, a provocare in Europa e in Italia un significativo aumento delle insolvenze. Non si tratta di una congettura, ma della conseguenza di una filiera causale già oggi documentata: riduzione dei flussi energetici, rialzo dei prezzi, rincaro dei trasporti e delle assicurazioni, tensioni sulle scorte, effetti inflattivi, rallentamento della crescita e contrazione dei margini industriali.

2) Il rischio di dinamiche non lineari

Secondo. Parlare oggi di aumento «esponenziale» delle insolvenze è legittimo solo come giudizio di rischio sistemico, non come previsione statistica già dimostrata. L'aggettivo va maneggiato con cautela. In senso matematico stretto, nessun dato attuale autorizza a predire con certezza una crescita esponenziale. In senso economico-giuridico, però, l'espressione coglie un rischio reale: il rischio di dinamiche non lineari e di rapide impennate delle insolvenze è serio, soprattutto nelle filiere energivore, logistiche e debolmente capitalizzate.

3) I limiti delle misure di contenimento energetico

Terzo. Esistono norme vigenti di contenimento sul lato energetico — scorte petrolifere obbligatorie, rilascio coordinato IEA, disciplina europea della sicurezza del gas, flessibilità sugli stoccaggi, apparati REPowerEU — ma esse sono misure di attenuazione e guadagno di tempo, non scudi sufficienti a prevenire la crisi d'impresa diffusa.

4) Il ruolo selettivo e tempestivo del c.c.i.i.

Quarto. Il Codice della crisi ha un ruolo reale e importante, ma di tipo selettivo e tempestivo. Non impedisce lo shock; può però evitare che lo shock si trasformi, per inerzia organizzativa, in insolvenza irreversibile. In questo senso esso è presidio non solo repressivo, ma anche preventivo in senso tecnico-aziendalistico: intercetta la crisi come insufficienza prospettica dei flussi, impone assetti adeguati, sollecita attivazione senza indugio e mette a disposizione strumenti di ristrutturazione precoce, a cominciare dalla composizione negoziata.

5) L'insufficienza del solo strumento giuridico

Quinto. Il Codice della crisi è un eccellente termometro e una buona sala operatoria, ma non è una centrale energetica. Non produce petrolio, non riapre Hormuz, non abbatte il Brent, non sostituisce un regime di aiuti, non garantisce nuova finanza in un mercato già spaventato. Esso opera a valle dello shock, non a monte. Senza un intervento di sistema sui prezzi dell'energia e sui settori maggiormente esposti, il c.c.i.i. rischia di limitarsi a gestire l'uscita ordinata dal mercato di migliaia di imprese.

6) La responsabilità degli amministratori

Sesto. La responsabilità degli amministratori è destinata ad aumentare. La giurisprudenza sarà chiamata a valutare se l'omessa previsione di scenari di rischio geopolitico e di shock energetico costituisca violazione dell'obbligo di agire informati ex art. 2381 c.c. e dell'obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi ex art. 2086, comma 2, c.c. Nel 2026, lo shock di Hormuz non può più essere qualificato come evento del tutto imprevedibile. Tale accentuato rischio di responsabilità è destinato poi, in progresso di tempo, a raggiungere livelli assai elevati quando troverà attuazione la Seconda Direttiva Insolvency recentemente varata dal Consiglio europeo (2026/79 del 30 marzo 2026), poiché essa ha tra l’altro enfatizzato l’obbligo degli amministratori di chiedere tempestivamente l'apertura della procedura di insolvenza, fissando finanche un termine massimo per farlo (3 mesi dall'insorgenza dello stato di insolvenza), sì che, in difetto di tempestivo rilievo della crisi per difetto di adeguati assetti, anche la tardiva presentazione di apertura della procedura d’insolvenza potrebbe diventare quasi inevitabile, determinando una sorta di responsabilità automatica degli amministratori.

7) Il rischio di una selezione distorsiva

Settimo. Il rischio reale è che il c.c.i.i. finisca per operare una selezione non basata sull'efficienza industriale, ma sulla mera capacità di resistenza finanziaria allo shock. Le imprese sane ma sottocapitalizzate potrebbero essere espulse dal mercato non per inefficienza, ma per insufficienza di cassa. Sarebbe una selezione darwiniana distorta, che penalizza imprese potenzialmente vitali solo perché prive di adeguate riserve di liquidità.

8) Un’esiziale criticità: l'asimmetria temporale

La mia opinione finale, in chiave critica, è dunque questa: il vero rischio non è soltanto la crisi energetica, ma l'asimmetria tra la velocità dello shock geopolitico e la lentezza della reazione organizzativa delle imprese.

Il legislatore del Codice della crisi ha predisposto un lessico e alcuni strumenti sorprendentemente adatti a leggere una crisi di questo tipo; non ha però ancora assicurato, sul piano culturale e applicativo, che essi divengano uso ordinario di governo dell'impresa.

Perciò, se Hormuz resterà a lungo compromesso, non falliranno soltanto le imprese energeticamente esposte; falliranno soprattutto quelle che, pur avendo ancora uno spazio di risanamento, continueranno a trattare lo shock come una perturbazione transitoria anziché come una crisi prospettica dei flussi da governare immediatamente con gli strumenti del c.c.i.i..

È qui che il diritto della crisi incontra, e misura, la sua verità più severa: non nel curare l'insolvenza già compiuta, ma nel pretendere che essa venga riconosciuta prima che sia troppo tardi.

È pertanto necessario che gli strumenti del Codice siano accompagnati da politiche industriali, meccanismi di sostegno energetico e strumenti di riequilibrio dei rapporti contrattuali. Diversamente, il diritto della crisi finirà per fotografare la distruzione di valore, senza riuscire davvero a impedirla.

Riferimenti normativi

  • D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
  • Artt, 2381, 1175, 1375, 1467 c.c.
  • Direttiva (UE) 2019/1023 (Direttiva Insolvency)
  • Direttiva 2009/119/CE (scorte petrolifere di emergenza)
  • Regolamento (UE) 2022/1032 (stoccaggio gas)

Riferimenti bibliografici essenziali

  • R. Rordorf, Crisi, continuità aziendale, adeguati assetti organizzativi, composizione negoziata: le parole chiave del nuovo codice, in Ristrutturazioni Aziendali, 30 novembre 2022
  • S. Pacchi, Il finanziamento sostenibile all'impresa in crisi, in ilcaso.it, 6 ottobre 2025
  • A. Valcarenghi, La statistica comparativa delle liquidazioni giudiziali dichiarate in Italia e il rapporto al PIL, in dirittodellacrisi.it, 20 agosto 2025
  • IEA, Oil Market Report – Middle East Crisis Update, aprile 2026
  • Cerved, Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure di imprese, 2025
  • Eurostat, Quarterly registrations of bankruptcies, Q4 2025
  • Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2025
  • Commissione europea, quadro REPowerEU e dichiarazioni 2026

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