Casa familiare e figli maggiorenni: criteri per la cessazione dell’assegnazione
22 Aprile 2026
Con l’ordinanza n. 10301 del 20 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione affronta la questione relativa alla permanenza dell’assegnazione della casa familiare, soffermandosi in particolare sul rapporto tra autosufficienza economica dei figli maggiorenni e persistenza del diritto di godimento opponibile ai terzi. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva escluso che la percezione, da parte della figlia convivente con il genitore assegnatario, di una borsa di studio per dottorato di ricerca (pari a euro 16.350 annui) fosse sufficiente a determinare la cessazione dell’assegnazione della casa familiare, ritenendo tale entrata non idonea a garantirne l’autonomia economica, anche in ragione della sua natura temporanea. La Cassazione, discostandosi da tale impostazione, evidenzia come il conseguimento di una borsa di studio successiva al completamento del percorso universitario, unitamente alla percezione di un reddito superiore a mille euro mensili, rappresenti un indice rilevante del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa e, dunque, dell’autosufficienza economica. A tal fine, precisa la Corte, non è necessario che il figlio disponga di un’occupazione stabile a tempo indeterminato, essendo sufficiente la disponibilità di un reddito o di un’entrata tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze essenziali della vita quotidiana. Ne consegue che, una volta acquisita un’idonea capacità lavorativa, l’eventuale successiva inadeguatezza del reddito percepito non giustifica, di per sé, la permanenza né dell’obbligo di mantenimento né del diritto all’assegnazione della casa familiare. Sotto il profilo della circolazione dei beni immobili, la Corte ribadisce che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile al terzo acquirente – entro il limite del novennio, ove non trascritto – soltanto finché sussistono i presupposti che ne legittimano l’efficacia. Pertanto, una volta che i figli abbiano raggiunto la maggiore età e l’autosufficienza economica, il terzo acquirente è legittimato ad agire per l’accertamento della cessazione del diritto di godimento e per ottenere lacondanna degli occupanti al pagamento dell’indennità di occupazione. |