|
Secondo una impostazione, a cui aderisce la decisione in commento, anche all’esito della novella che ha interessato il reato in questione, è rimasto immutato il richiamo alla necessità del verificarsi di un «nocumento», dovendosi tuttavia precisare che nell’attuale versione normativa («salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi»), la determinazione del nocumento si configura come un elemento costitutivo della fattispecie penale. Viceversa, nella precedente formulazione del reato, è stata a lungo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, anche in ragione del tenore testuale della norma (l’agente «è punito, se dal fatto deriva nocumento») la tesi che qualificava il nocumento come una condizione obiettiva di punibilità, idonea cioè ad attualizzare l’offesa dell'interesse tutelato già realizzata dal fatto tipico, anche se si è poi delineata una diversa impostazione ermeneutica, secondo la quale il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono costituisce, per la sua omogeneità rispetto all’interesse leso, e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica, un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità, con la conseguenza che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall’agente come effetto della propria azione, a prescindere dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell’azione (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2015, n. 40103, Rv. 264798; Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2024, n. 38511, non mass.; Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2023, n. 33972, non mass.; Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2019, n. 41604, Rv. 277165).
In altre parole, il nocumento» costituisce - per la sua omogeneità rispetto all’interesse leso e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica - un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità; ne consegue che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall’agente come conseguenza della propria azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell'azione stessa.
Per altro, più risalente, orientamento, invece, la norma si pone in continuità normativa con l’art. 35, comma 3, della L. 675/96 che sanzionava penalmente la condotta di illecito trattamento dei dati senza il consenso dell’interessato, stante l’identità sia dell’elemento soggettivo (caratterizzato dal dolo specifico della finalità di profitto proprio o altrui), sia degli elementi oggettivi, posto che le condotte già incriminate di «comunicazione» o «diffusione» dei dati sensibili sono ora ricomprese nella condotta più ampia di «trattamento dei dati personali» e che il «nocumento» per la persona offesa, che si configurava nella fattispecie previgente come circostanza aggravante, oggi è strutturato in termini di condizione obiettiva di punibilità (ex plurimis: Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2013, n. 7504, Rv. 259261; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2011, n. 17215, Rv. 249991; Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2011, n. 44940, Rv. 251448).
|