Il «nocumento» nell'ambito del reato di trattamento illecito dei dati personali

17 Aprile 2026

In tema di trattamento illecito dei dati personali, l'invio a una vasta platea di utenti di più messaggi di posta elettronica non desiderati non dà luogo al «nocumento» previsto come elemento costitutivo del reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003.

Il caso e la questione controversa

La Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Termini Imerese con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 167, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003. La Corte assolveva uno degli imputati per non aver commesso il fatto, mentre confermava nel resto la sentenza impugnata, ribadendo la responsabilità per aver pubblicato sul blog del quale erano amministratori la notizia dell’assoluzione di un soggetto attraverso l’inserimento di dati sensibili relativi a una bambina.

Il tema oggetto dalla sentenza è se, in relazione al reato di trattamento illecito di dati personali, il nocumento per la persona alla quale i dati si riferiscono, previsto dall’art. 167 d.lgs. n. 196/2003, integri un elemento costitutivo o una condizione obiettiva di punibilità.

Il principio di diritto
Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2024, n. 46730

In tema di trattamento illecito dei dati personali, l'invio a una vasta platea di utenti di più messaggi di posta elettronica non desiderati non dà luogo al nocumento previsto come elemento costitutivo del reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003, in quanto lo stesso non può esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare, di volta in volta, tali mail, ma deve tradursi in un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, suscettibile comunque di essere oggettivamente apprezzato

Il contrasto

Elemento costitutivo o condizione obiettiva di punibilità

Secondo una impostazione, a cui aderisce la decisione in commento, anche all’esito della novella che ha interessato il reato in questione, è rimasto immutato il richiamo alla necessità del verificarsi di un «nocumento», dovendosi tuttavia precisare che nell’attuale versione normativa («salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi»), la determinazione del nocumento si configura come un elemento costitutivo della fattispecie penale. Viceversa, nella precedente formulazione del reato, è stata a lungo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, anche in ragione del tenore testuale della norma (l’agente «è punito, se dal fatto deriva nocumento») la tesi che qualificava il nocumento come una condizione obiettiva di punibilità, idonea cioè ad attualizzare l’offesa dell'interesse tutelato già realizzata dal fatto tipico, anche se si è poi delineata una diversa impostazione ermeneutica, secondo la quale il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono costituisce, per la sua omogeneità rispetto all’interesse leso, e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica, un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità, con la conseguenza che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall’agente come effetto della propria azione, a prescindere dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell’azione (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2015, n. 40103, Rv. 264798; Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2024, n. 38511, non mass.; Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2023, n. 33972, non mass.; Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2019, n. 41604, Rv. 277165).

In altre parole, il nocumento» costituisce - per la sua omogeneità rispetto all’interesse leso e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica - un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità; ne consegue che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall’agente come conseguenza della propria azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell'azione stessa.

Per altro, più risalente, orientamento, invece, la norma si pone in continuità normativa con l’art. 35, comma 3, della L. 675/96 che sanzionava penalmente la condotta di illecito trattamento dei dati senza il consenso dell’interessato, stante l’identità sia dell’elemento soggettivo (caratterizzato dal dolo specifico della finalità di profitto proprio o altrui), sia degli elementi oggettivi, posto che le condotte già incriminate di «comunicazione» o «diffusione» dei dati sensibili sono ora ricomprese nella condotta più ampia di «trattamento dei dati personali» e che il «nocumento» per la persona offesa, che si configurava nella fattispecie previgente come circostanza aggravante, oggi è strutturato in termini di condizione obiettiva di punibilità (ex plurimis: Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2013, n. 7504, Rv. 259261; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2011, n. 17215, Rv. 249991; Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2011, n. 44940, Rv. 251448).

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