Legge ungherese anti LGBT+ censurata dalla Corte di giustizia UE

La Redazione
22 Aprile 2026

La CGUE ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro l’Ungheria, dichiarando incompatibile con il diritto dell’Unione la legge LXXIX/2021 che limita contenuti su identità di genere e orientamento sessuale rivolti ai minori. Accertate violazioni di direttive su media, servizi, e‑commerce, RGPD, Carta e art. 2 TUE. 

La Corte di giustizia dell’Unione europea, riunita in seduta plenaria, con sentenza del 21 aprile 2026 nella causa C‑769/22 Commissione c. Ungheria, ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della legge ungherese n. LXXIX/2021, che introduce “misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori”

Il ricorso della Commissione prendeva di mira, in particolare, le modifiche che vietano o limitano la messa a disposizione di minori di contenuti che «promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità», sia nei servizi di media audiovisivi, sia nella pubblicità, sia nelle attività educative e nei servizi online. 

La Corte accerta anzitutto che tali disposizioni integrano una discriminazione diretta fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, vietata dall’art. 21, par. 1, della Carta, poiché colpiscono unicamente contenuti relativi a persone non cisgender o non eterosessuali, lasciando invece indenni contenuti eterosessuali e cisgender anche quando parimenti sessualizzati. 

Sul piano del diritto derivato, vengono ravvisate violazioni multiple: della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (art. 6‑bis e art. 9, par. 1, lett. c), ii)) per la classificazione nella fascia oraria notturna e l’esclusione dagli annunci di interesse pubblico dei programmi che rappresentano identità e orientamenti LGBT+; della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno per le restrizioni ai servizi della società dell’informazione e ai servizi educativi e sociali transfrontalieri; nonché dell’art. 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi. 

La Corte esclude che la tutela dei minori o il diritto dei genitori all’educazione, pur riconosciuti dagli artt. 24 e 14 della Carta, possano giustificare misure che ledono il “contenuto essenziale” del principio di non discriminazione, sottolineando che la protezione dei minori può essere perseguita con strumenti non discriminatori (fasce orarie, sistemi di verifica dell’età, classificazione neutra rispetto all’orientamento sessuale). 

Inoltre, la sentenza affronta il sistema ungherese di accesso ai dati del casellario giudiziale relativi a reati sessuali contro minori, ritenendo che la possibilità per privati di ottenere tali dati sulla base di una mera autodichiarazione non soddisfi le garanzie richieste dall’art. 10 RGPD e dall’art. 8, par. 2, della Carta. 

Sul piano sistemico, la Corte qualifica l’insieme delle misure introdotte dalla legge LXXIX/2021 come un “pacchetto coordinato” che stigmatizza le persone non cisgender o non eterosessuali, viola la loro dignità (art. 1 Carta) e i diritti alla vita privata e alla libertà di espressione (artt. 7 e 11 Carta), e costituisce una violazione autonoma dell’art. 2 TUE sui valori fondanti dell’Unione. 

L’Ungheria è quindi condannata a conformarsi alla sentenza e a sopportare le spese, mentre gli Stati membri intervenuti a sostegno della Commissione (tra cui Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia non menzionata, ecc.) sopporteranno le proprie.