Direttiva UE anticorruzione: definizioni e sanzioni uniformi
23 Aprile 2026
Il provvedimento mira a colmare le disomogeneità tra gli ordinamenti nazionali, introducendo una definizione armonizzata dei principali reati e un sistema sanzionatorio minimo comune, applicabile tanto al settore pubblico quanto a quello privato. La direttiva sostituisce due strumenti ormai datati: la decisione quadro del 2003 sulla corruzione nel settore privato e la convenzione del 1997 relativa ai funzionari dell’UE e degli Stati membri. Il nuovo impianto normativo amplia e uniforma il catalogo delle fattispecie rilevanti, includendo, tra le altre, corruzione attiva e passiva, appropriazione indebita, traffico di influenze, intralcio alla giustizia, arricchimento illecito e condotte di occultamento. Sul piano sanzionatorio, gli Stati membri dovranno garantire pene detentive effettive e dissuasive, con massimi compresi tra tre e cinque anni a seconda della gravità del reato. Particolare attenzione è riservata alla responsabilità delle persone giuridiche: le imprese potranno essere assoggettate a sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato mondiale o, in alternativa, fino a 40 milioni di euro. Accanto al profilo repressivo, la direttiva rafforza gli strumenti di prevenzione, imponendo l’istituzione di autorità specializzate e l’adozione di strategie nazionali anticorruzione, con l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa dell’integrità. Il quadro europeo si coordina inoltre con gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione (UNCAC), rafforzando la coerenza con gli standard internazionali. La direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri avranno 24 mesi per il recepimento, estesi a 36 mesi per le misure relative alla valutazione dei rischi e alle strategie nazionali. |