Trasferimento di somme sul conto dell’amministratore di sostegno: escluso il peculato
22 Aprile 2026
Massima Non integra gli estremi del reato di peculato la condotta dell’amministratore di sostegno consistita nell’avere fatto transitare, senza autorizzazione del Giudice tutelare, somme di denaro dal conto corrente dell’amministrato al proprio, essendo necessario accertare che tale somma sia stata destinata a finalità estranee a quelle dell’amministrazione. Il caso Con sentenza 17 aprile 2025 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado di condanna dell’imputata per il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. per essersi appropriata, nella sua qualità di amministratrice di sostegno, delle somme di denaro presenti sul conto corrente cointestato, con delega disgiunta a operare, con il beneficiario della misura di protezione effettuando in proprio favore un bonifico dell’importo di euro 17.000. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, deducendo l’errata applicazione dell’art. 314 c.p. anziché dell’abrogato art. 323 c.p. e il vizio di motivazione. Ha, in sintesi, dedotto la ricorrente che l’eventuale distrazione della somma di denaro sarebbe comunque consistita in uso indebito della stessa senza che sia derivata «la perdita e quindi la lesione patrimoniale ai danni dell’amministrazione di sostegno, non avendo il denaro radicalmente abbandonato il suo rapporto con gli interessi pubblici» con conseguente riqualificazione del fatto nell’abrogato reato di abuso d’ufficio previsto dall’art. 323 c.p. conseguentemente estinto. In via subordinata ha dedotto la ricorrente che la propria condotta dovrebbe essere ricondotta alla fattispecie del c.d. peculato d’uso di cui all’art. 314-bis c.p., entrata in vigore nelle more tra il giudizio di primo grado e quello di appello, in cui la giurisprudenza di legittimità ha inquadrato le condotte antecedentemente rientranti nell’ambito di applicabilità dell’abrogato reato di abuso d’ufficio. Ha evidenziato al riguardo la ricorrente che il reato di peculato d’uso sarebbe comunque estinto per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado essendo stato commesso prima dell’anno 2017 e non trovando applicazione la disciplina dettata dalla c.d. riforma Orlando. Da ultimo la ricorrente ha presentato due motivi nuovi con il quali ha dedotto, rispettivamente, la configurabilità del reato come peculato d’uso e, in alternativa, la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. La questione La decisione in esame affronta la ricordata questione se l’amministratore di sostegno possa essere ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato di una somma di denaro dell’amministrato nel caso in cui abbia fatto transitare la stessa, senza autorizzazione del Giudice tutelare, dal conto corrente cointestato con il beneficiario al proprio. In particolare nel caso di specie il Giudice tutelare aveva rilevato l’irregolarità di due bonifici, tra i quali appunto quello di euro 17.000 relativo ai fatti di causa, effettuati dall’imputata, nella sua qualità di amministratrice di sostegno, sui fondi presenti nel conto cointestato a lei e all’amministrato. Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione ha evidenziato, innanzitutto, come il fatto in esame appaia in astratto pacificamente riconducibile alla propria consolidata casistica giurisprudenziale giusta la quale risponde del reato di peculato l’amministratore di sostegno che, abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato all’amministrato, si sia appropriato delle somme di denaro giacenti sullo stesso (cfr. Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 10624, in C.E.D. Cass. 282944-01; nello stesso senso cfr. Cass. pen., sez.VI, 19 maggio 2016, n. 29617, in C.E.D. Cass. 267795-01, a tenore della quale è responsabile del reato di peculato l’amministratore di sostegno che si sia appropriato delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati all’amministrato, nonché Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50574, in C.E.D. Cass. 261418-01, giusta la quale risponde del reato di cui all’art. 314 c.p. l’amministratore di sostegno che, abilitato ad operare sui conti correnti intestati alla persona sottoposta all'amministrazione, si sia appropriato, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi). In proposito ha osservato, poi, la Corte di legittimità come nessun rilievo in senso contrario possa essere attribuita al fatto che la somma in oggetto dovrebbe ritenersi appartenente per metà all’amministratrice di sostegno circostanza peraltro non desumibile, come dalla stessa riconosciuto, dalla cointestazione del conto (cfr. in questo senso Cass. civ., ord. 23 gennaio 2025, n. 1643, non massimata). Ha osservato, ancora, la Suprema Corte che ove anche metà della somma oggetto del bonifico fosse realmente appartenuta all’amministratrice di sostegno la circostanza, dedotta da quest’ultima, di avere restituito la stessa non assume alcun rilievo in quanto avvenuta dopo la consumazione del reato (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 2019, n. 16765 in C.E.D. Cass. 279418-11, la quale afferma che il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della res o del danaro, con conseguente irrilevanza della successiva restituzione da parte dell’agente). Tanto premesso, aggiunge la Corte di cassazione che «la condotta di peculato non può esaurirsi nel mancato rispetto delle procedure previste per l’effettuazione delle spese nell’interesse dell’amministrato» ma solo in presenza di una condotta appropriativa o comunque, che si risolva nell’uso di fondi o dei beni per finalità estranee a quelle dell’amministrazione di sostegno e, quindi, all’amministrato (cfr. Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 29617, in C.E.D. Cass. 267795-01; nello stesso senso cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 2022, n. 31378, inedita, e Cass. pen., sez. VI, 12.11.2014, n. 50754, cit., nonché, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2025, n. 18242, in Riv. pen., 2025, pagg. 684, a tenore della quale non integra gli estremi del delitto «il mero disordine contabile o la mancata segnalazione al Giudice Tutelare, che pur si riscontra nel caso in esame, dal momento che dette condotte- per quanto censurabili- non sono univocamente indicative dell’avvenuta appropriazione di somme altrui»; sul punto cfr. anche cfr. L. Degl'Innocenti, Il reato di peculato dell’amministratore di sostegno nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in www.iuspenale, novembre 2025). Ciò precisato, ha rilevato la Corte che dalle sentenze di merito non emergono elementi sufficienti per escludere che nel caso di specie la ricorrente si fosse limitata a porre in essere una, sia pure grave, irregolarità nell’esercizio dell’amministrazione di sostegno come, del resto, desumibile dalla riscontrata «confusione … nella gestione dei conti (oltretutto, plurimi, essendo uno intestato al solo amministrato, un altro cointestato, un terzo intestato alla sola amministratrice): confusione non univocamente ascrivibile - né ascritta dai Giudici di merito - ad un intento doloso della ricorrente». Né la sentenza impugnata ha adeguatamente replicato alle deduzioni della difesa che ha evidenziato la mancanza di rilievi da parte del Giudice tutelare sul rendiconto dell’anno precedente (2015) e di quello successivo (2017) nonché un pregresso e risalente rapporto di conoscenza tra il beneficiario e l’amministratrice di sostegno che all’epoca dei fatti era stata già nominata erede universale dell’amministrato e aveva, inoltre, sostenuto di avere contribuito all’apertura del conto corrente cointestato mediante lo stanziamento di una somma molto importante (cfr. sentenza cit. ove viene anche evidenziato come l’amministratrice di sostegno fosse stata assolta da un’altra imputazione di peculato contestatale per avere, dopo l’accettazione dell’eredità, prelevato un’ulteriore somma di denaro dallo stesso conto corrente bancario). A questo proposito è interessante ricordare come nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato che il mancato chiarimento da parte dell’amministratore di sostegno mediante rendicontazione della «destinazione dei prelievi effettuati e delle spese eseguite al perseguimento dell’interesse delle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno» costituisce un’ulteriore conferma dell’avvenuta appropriazione delle relative somme ad opera dell’amministratore «già provata aliunde» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2024, n. 34280, non massimata; in argomento cfr. anche L. Degl'Innocenti, Il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio dell’AdS nella giurisprudenza nella giurisprudenza della Cassazione, in www.iuspenale, gennaio 2026). Hanno, pertanto, concluso i Giudici di legittimità come non sia provato che l’amministratrice di sostegno avesse fatto transitare la somma da un conto all’altro uti domina con il dolo di appropriazione in quanto la motivazione della sentenza impugnata che ben può basarsi su elementi indiziari ma nel rispetto delle condizioni dettata dal secondo comma dell’art. 191 c.p.p., nel caso di specie «si sostanzia in poco più che una presunzione (la mancata previa autorizzazione del bonifico equivale ad appropriazione) ed una congettura (la tesi della ricorrente, secondo cui ella avrebbe pensato che la somma le sarebbe servita nell'immediato a coprire le spese relative all'imminente decesso dell'amministrato, è tanto poco verosimile che questi sopravvisse altri sei mesi): entrambe - la presunzione e la congettura - poggiate su massime di esperienza di dubbia fondatezza, e quindi inidonee a contrastare la, seppur (ritenuta) debole, tesi difensiva». La Corte di cassazione ha, pertanto e in accoglimento del primo motivo di ricorso, in esso assorbite le deduzioni difensive contenute nel secondo motivo dell’impugnazione, annullato con rinvio la sentenza impugnata essendo necessaria una più completa ricostruzione degli elementi di fatto della vicenda ai fini del suo corretto inquadramento giuridico. A questo proposito la Suprema Corte rileva, a mero titolo esemplificativo, come sarebbe stato opportuno specificare le condizioni patrimoniali dell’amministratrice di sostegno e dell’amministrato al momento della contestata appropriazione «così da caratterizzare, sul piano soggettivo, l’avvenuta apprensione del denaro (l’unico dato certo) e focalizzarne la finalizzazione: sciogliendo il dubbio se esso includesse uno scopo istituzionale o fosse mirato soltanto a finalità egoistiche». Osservazioni La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi dedotti dalla difesa in quanto, non avendo avuto a oggetto punti della decisione oggetto dell’atto di ricorso originario, opera la preclusione prevista dall’art. 167 disp. att. c.p.p. (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2023, n. 11291, in C.E.D. Cass. 284520-01). Con specifico riferimento ai rapporti tra il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all’art. 314-bis c.p. (introdotto dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 92/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 112/2024) anche alla luce dell’intervenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio, deve, per quanto di interesse in merito alle condotte appropriative poste in essere dall’amministratore di sostegno, essere sinteticamente ricordato come la S.C. di Cassazione abbia affermato che «In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis c.p. … sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché l’ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2024, n. 4520, in C.E.D. Cass. 287453-01 e 02; nello stesso senso cfr., più di recente, Cass. pen., sez. V., 4 luglio 2025, n. 30193; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2025, n. 10398, in C.E.D. Cass. 287780-03 e Cass. pen., sez.VI, 12 febbraio 2025, n. 18587, in C.E.D. Cass. n. 288058-01; sul punto cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2025, n. 1149, in C.E.D. Cass. 289170-01, che non ha ritenuto affetta da abnormità funzionale l’ordinanza con la quale il Giudice a fronte della contestazione, antecedentemente alla vigenza dell’art. 314-bis c.p., del delitto di peculato a un portalettere in servizio presso Poste Italiane Spa appropriatosi di numerose missive da recapitare, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché valutasse la possibilità di procedere per il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili). |