AI generativa e «allucinazioni» nella giurisprudenza di merito

Giulio Cicalese
22 Aprile 2026

L’utilizzo dell’AI generativa, in grado di sviluppare argomentazioni giuridiche citando riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, è foriero di numerose criticità legate al funzionamento stesso dei sistemi AI. In particolare, il rischio di allucinazioni, dal quale deriva l’obbligo per il professionista di esercitare il proprio diligente controllo sugli outputs dell’AI.

L'AI generativa nell'attività del difensore

L’utilizzo di sistemi AI per la strutturazione di argomentazioni giuridiche sta sempre più velocemente diffondendosi nella prassi giudiziaria. Gli ultimi rilevamenti statistici, operati dalla Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ) e pubblicati a dicembre 2025, affermano infatti che il 68% degli studi legali e il 76% degli uffici legali aziendali utilizzano AI generative almeno una volta a settimana, di cui, rispettivamente, il 35% ed il 33% le adoperano quotidianamente.

Dell’utilizzo di sistemi di AI generativa se ne è occupato anche il legislatore nazionale nella legge delega n. 132 del 23 settembre 2025 (recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale»). All’art. 13 della stessa, infatti, dapprima si può leggere che «l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera», e successivamente che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». In altre parole, nella concezione del legislatore delegato, l’utilizzo dei sistemi di AI non deve mai prevalere sull’utilizzo delle umane facoltà intellettuali del professionista giuridico e, anche quando i sistemi AI si limitino a supportare le attività dell’Avvocato, il rispettivo cliente ne deve essere sempre adeguatamente informato.

Tali cautele, riservate precipuamente ai professionisti intellettuali (e, quindi, anche agli Avvocati), si rivelano perfino più esplicitamente rigide di quelle previste dal Regolamento UE n. 1689 del 2024 (cd. «AI Act»), a norma del quale il controllo e la responsabilità umani sulle decisioni adottate con l’ausilio dell’AI, in uno con gli obblighi di informazione nei confronti dei destinatari delle decisioni, devono soprattutto riguardare gli utilizzi di sistemi AI cd. «ad alto rischio» di cui all’art. 6 del Regolamento in parola. Un’elencazione degli utilizzi cd. «ad alto rischio» è fatta all’Allegato n. III dell’AI Act, al cui comma 8 si fa tuttavia esclusivamente cenno all’«amministrazione della Giustizia». Se quindi non si considera il corretto adempimento dei doveri professionali da parte degli Avvocati quale uno dei presupposti della proficua e corretta amministrazione della giustizia, il rischio è che, almeno nella legislazione eurounitaria, non sia adeguatamente disciplinato un fenomeno, qual è appunto quello dell’utilizzo di sistemi AI generativi da parte dei difensori, gravido di notevoli conseguenze nella concreta prassi giudiziaria. Per tali ragioni, quindi, la legislazione italiana, seppur attualmente esistente in forma meramente delegata e senza la previsione, per ora, di un apposito sistema sanzionatorio, appare come tesa a fornire maggiori garanzie nei confronti dei soggetti sui quali in concreto si riverbera l’utilizzo dei sistemi AI nell’espletamento del mandato del difensore.

Come si accennava supra, la necessità di una disciplina, anche di natura sanzionatoria, è certamente avvertita. Difatti, già solo analizzando la giurisprudenza di merito italiana – e tralasciando quindi in questa sede casi particolarmente noti a livello internazionale, come quello Mata v. Avianca, Inc. deciso il 22 giugno 2023 dalla Corte del Distretto Meridionale di New York – si può facilmente evincere come l’irresponsabile uso dell’AI generativa, da parte degli Avvocati, necessiti di una qualche regolazione, la quale è invece ad oggi demandata al singolo Giudice in sede processuale.

Più precisamente, la fattispecie di più frequente emersione nella casistica nazionale ha riguardato l’allegazione, all’interno degli scritti difensivi, di precedenti giurisprudenziali «allucinati»​ dall’AI generativa, ossia apparentemente corretti ma in realtà completamente travisati dal punto di vista del relativo contenuto. Com’è noto, infatti, spesso e volentieri le AI generative, i cui output sono prodotti a partire dalle parole di più frequente utilizzo nei testi avente un contenuto affine a quello che il prompter vuole ottenere, forniscono dati solo apparentemente corretti, e ciò proprio perché i sistemi AI sono indifferenti al significato delle parole che analizzano da un punto di vista meramente quantitativo. Per tale ragione, minore sarà la precisione del prompter – che, ad esempio, avrà voluto affidare all’AI la predisposizione di un’intera memoria difensiva senza prima aver selezionato gli argomenti giuridici rilevanti e le relative fonti – e maggiore sarà la possibilità di incappare in un risultato «allucinato».

Le allucinazioni dell'AI negli atti giudiziari

Orbene, non di rado è avvenuto che tali negligenze siano state rilevate dai giudici ai quali gli scritti difensivi «allucinati» erano destinati. Il primo provvedimento che in merito si segnala è Trib. Firenze, ord. 14 marzo 2025, n. 945, in cui si rileva come l’avvocato, il quale aveva allegato precedenti giurisprudenziali del tutto errati ed inconferenti, avesse in realtà già nello scritto difensivo immediatamente successivo richiesto lo stralcio di detti precedenti, sicché per tale ragione il giudice non ha ritenuto di accogliere l’istanza promossa da controparte ex art. 96, comma 1, c.p.c. Per il Tribunale di Firenze, infatti, non essendo stata provata la verificazione di un danno in concreto nei confronti della parte che avrebbe dovuto controdedurre in ordine a tali precedenti inesistenti, non poteva essere disposta alcuna sanzione nei confronti della parte, ancorché questa fosse rappresentata da un avvocato che aveva in un primo momento operato negligentemente.

Di diverso avviso, almeno in ordine al regime sanzionatorio da applicare nei confronti della parte nell’interesse della quale erano stati predisposti scritti difensivi «allucinati», sono stati invece numerosi altri precedenti di merito, in cui si è argomentato che, a prescindere dalla verificazione di un danno in capo alla controparte, al Giudice è «in ogni caso» riservata la possibilità di comminare «anche d’ufficio», questa volta ex art. 96, comma 3, c.p.c., una sanzione «equitativamente determinata» (cfr. Trib. Torino, sez. lav., 16 settembre 2025, n. 2120; Trib. Latina, 23 settembre 2025; Trib. Siracusa, 20 febbraio 2026, n. 338; Trib. Mantova, 24 marzo 2026; nella giurisprudenza amministrativa, ancorché sempre in applicazione dell’art. 96, co. 3, c.p.c., cfr. T.A.R. Lombardia, 21 ottobre 2025, n. 3348).

In tutti questi casi, quindi, il ragionamento seguìto dai Giudici di merito è stato semplicemente teso a sanzionare la condotta processuale abusiva della parte, alla quale sarebbe quindi imputabile (quantomeno) una colpa grave nel caso in cui questa abbia agito e/o resistito in giudizio pur potendo esser consapevole, con l’esercizio di una minima diligenza, dell’infondatezza delle proprie argomentazioni. Pertanto, sebbene in diffusi obiter dicta dei provvedimenti appena menzionati si fa esplicitamente riferimento al fatto che la necessità di verificare ogni singolo precedente giurisprudenziale «allucinato» comporti un notevole aggravio sia in capo al giudice che alle controparti, tale elemento è stato considerato comunque non rilevante, essendo invece stato posto l’accento esclusivamente sui profili di utilizzo abusivo e/o in mala fede dello strumento processuale in violazione dei doveri di lealtà e probità imposti dall’art. 88 c.p.c.

Tale difformità di orientamenti giurisprudenziali, in cui in ogni caso si registra la prevalente applicazione della sanzione comminata ex officio a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in realtà ripropone, in relazione però ad una fattispecie senz’altro nuova, vecchi problemi in ordine ai rapporti tra il predetto istituto e quello disciplinato dal precedente comma 1, il quale viceversa richiede presupposti più stringenti per la propria applicazione. In particolare, vi è, anche nella giurisprudenza di legittimità, chi ritiene che gli istituti in parola differiscano esclusivamente in ordine alla necessità di un’apposita istanza di parte, sicché anche per l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. devono quantomeno essere allegati elementi dai quali potersi desumere la verificazione di un danno in capo alla parte in favore della quale è liquidata la somma in conseguenza della mala fede o colpa grave della controparte (Cass., 30 marzo 2018, n. 7901); viceversa, altri e prevalenti orientamenti, seppur escludendo che si possa desumere una violazione dei doveri di cui all’art. 88 c.p.c. dalla semplice proposizione di una domanda infondata o dalla resistenza ad una pretesa fondata, hanno ritenuto che la verificazione del danno possa ritenersi presuntivamente esistente, sicché anche ove non vi fosse alcuna allegazione in materia di danno il Giudice potrebbe («in ogni caso», come previsto proprio dall’incipit del co. 3) equitativamente irrogare la sanzione (cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405; Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2021, n. 34349).

Il secondo degli elaborati orientamenti, che è sostanzialmente ripreso dal secondo gruppo di pronunciamenti di merito supra citati, pone quindi notevolmente l’accento sul carattere pubblicistico dell’osservanza dei principî processuali di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., la cui violazione per aver agito con dolo o colpa grave comporta in sé un danno nei confronti della parte in favore della quale la sanzione è versata. È infatti senz’altro vero che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, debba discorrersi di colpa grave nel momento in cui, nonostante i mezzi tecnici ed intellettuali normalmente a disposizione dell’Avvocato, questi abbia manchevolmente omesso di esercitare la propria diligenza, la quale gli avrebbe viceversa consentito di verificare l’inconsistenza delle proprie pretese (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2023, n. 10097).

D’altro canto, tuttavia, potrebbe discutersi in ordine al fatto che sorga sempre, in capo ad ogni difensore, la necessità di verificare il contenuto dei precedenti giurisprudenziali allegati da controparte a sostegno della propria argomentazione; sicché, il fatto che poi tali precedenti si rivelino essere «allucinati» potrebbe anche considerarsi non particolarmente pregiudizievole, non potendosi quindi sic et simpliciter affermare che si sia per tale occorrenza si sia immediatamente ed automaticamente cagionato un danno in capo all’altra parte. Del resto, è in tal senso che si argomenta nell’ord. n. 945/2025 cit. del Trib. di Firenze: proprio perché non si è avuto modo di provocare un danno alla controparte – in ragione del fatto che i precedenti «allucinati» sono stati tempestivamente stralciati, e che in ogni caso essi erano stati usati a supporto di argomentazioni già diversamente sostenute nei precedenti gradi di giudizio –, il Giudice ha ritenuto di non irrogare la sanzione ex art. 96, comma 1, c.p.c.

In definitiva, seppur l’omesso controllo da parte dell’Avvocato in ordine alla correttezza dei precedenti giurisprudenziali allegati implichi sicuramente una niente affatto trascurabile negligenza del difensore, allo stesso tempo potrebbe discutersi l’applicazione di un meccanismo che, in maniera automatica, riconduca tale negligenza ad una sanzione. Detta sanzione, peraltro, non grava direttamente sull’avvocato, che tuttalpiù potrebbe essere destinatario di un successivo giudizio di responsabilità professionale e/o di sanzioni disciplinari, ma nei confronti della parte, la quale potrebbe quindi essere tenuta a rifondere personalmente un danno la cui verificazione non è stata oggetto di autonomo accertamento in sede processuale.

Certo è che, mettendo in discussione tale automatismo, si rischia poi per svalorizzare la funzione di deterrenza pubblicistica riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità all’istituto di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. Molto più probabilmente, però, la struttura dell’art. 96 c.p.c. potrebbe rivelarsi non del tutto idonea a regolare con efficacia e razionalità ipotesi, qual è quella dell’utilizzo di precedenti «allucinati», sicuramente del tutto imprevisti ed imprevedibili al momento della predisposizione della norma codicistica in esame.

Pertanto, nei limiti della delega contenuta all’art. 13 della legge n. 132/2025 cit., sembrerebbe opportuna la previsione, da parte del legislatore delegato, di una disciplina sanzionatoria ad hoc, con la quale superare i dubbi interpretativi che finora si sono espressi.

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