Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di accesso ai benefici premiali ISA
22 Aprile 2026
Le modalità e le condizioni indicate ai punti da 2 a 5 del provvedimento si applicano per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del d.l. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2025. In particolare, il documento chiarisce le modalità di accesso ai benefici premiali di cui:
Il provvedimento prevede soglie differenziate in funzione del punteggio ISA (uguale o maggiore di 9 o inferiore a 9 ma almeno pari a 8). Il provvedimento chiarisce altresì che l’accesso ai benefici è consentito anche qualora i suddetti livelli di affidabilità siano raggiunti mediante la media semplice dei punteggi ISA conseguiti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e in quello precedente, rispettivamente pari ad almeno 9 ovvero ad almeno 8,5. I regimi di favore si applicano sia con riferimento ai crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale sia ai crediti IVA infrannuali maturati nei primi tre trimestri del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. In ogni caso, le soglie di esonero previste per le compensazioni e i rimborsi sono cumulative su base annua, con la conseguenza che l’utilizzo, anche parziale, del beneficio in una prima istanza limita l’eventuale ulteriore fruizione del medesimo nell’arco dello stesso anno.
Quali ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali, si precisa che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali anzidetti se: 1) applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; 2) il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso. Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo dell’Agenzia delle Entrate basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9- bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6. |