Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di accesso ai benefici premiali ISA

La Redazione
22 Aprile 2026

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2026 sono state individuate le modalità e le condizioni per il riconoscimento, ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Le modalità e le condizioni indicate ai punti da 2 a 5 del provvedimento si applicano per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del d.l. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2025.

In particolare, il documento chiarisce le modalità di accesso ai benefici premiali di cui:

  • alla lettera a) del comma 11 dell’art. 9-bis del decreto;
  • alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto.

Il provvedimento prevede soglie differenziate in funzione del punteggio ISA (uguale o maggiore di 9 o inferiore a 9 ma almeno pari a 8). Il provvedimento chiarisce altresì che l’accesso ai benefici è consentito anche qualora i suddetti livelli di affidabilità siano raggiunti mediante la media semplice dei punteggi ISA conseguiti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e in quello precedente, rispettivamente pari ad almeno 9 ovvero ad almeno 8,5. I regimi di favore si applicano sia con riferimento ai crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale sia ai crediti IVA infrannuali maturati nei primi tre trimestri del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. In ogni caso, le soglie di esonero previste per le compensazioni e i rimborsi sono cumulative su base annua, con la conseguenza che l’utilizzo, anche parziale, del beneficio in una prima istanza limita l’eventuale ulteriore fruizione del medesimo nell’arco dello stesso anno.

  • alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto.

Quali ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali, si precisa che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali anzidetti se: 1) applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; 2) il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo dell’Agenzia delle Entrate basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9- bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

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