“Immobilità” del termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento anche in caso di dichiarazioni tardive
22 Aprile 2026
«In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente». Questo è il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione, sez. trib., 21 aprile 2026, n. 10440. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ricorrente) riteneva – sul presupposto che la dichiarazione Modello Unico 2014, relativa all’anno di imposta 2013, era stata trasmessa dalla società il 9 gennaio 2015 e che la cartella di pagamento era stata notificata via pec il 22 gennaio 2018 – che il termine decadenziale triennale di cui all’art. 25, comma 1, cit. non fosse ancora decorso perché il termine del «31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione» cui fa riferimento la norma sarebbe scaduto al 31 dicembre 2018. L’interpretazione dell’ADER, secondo la Corte, presuppone erroneamente che il dies a quo del termine di decadenza triennale suddetto sia “mobile”. Essa infatti «contrasta con la lettera della norma dell’art. 25, comma 1, sopra riportato che non vi fa menzione». La conclusione è coerente, inoltre, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE 28 luglio 2016, C-332/15, Astone; CGUE 21 marzo 2018, C-533/16 Volkswagen). |