Lo scioglimento della società per non funzionamento dell’assemblea o sua inattività
Valerio Sangiovanni
21 Aprile 2026
Una delle cause di scioglimento più frequenti delle società di capitali si verifica quando l’assemblea dei soci non funziona o non è attiva (n. 3 dell’art. 2484 c.c.). Il presente articolo esamina la più recente giurisprudenza che si è occupata di questa tematica, segnalando le diverse soluzioni cui sono giunti i giudici.
Il quadro normativo sulla assemblea non funzionante o non attiva
L’art. 2484 c.c. elenca le cause di scioglimento delle società di capitali. Tra i vari casi previsti dalla norma rientra (n. 3 dell’art. 2484) l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività dell’assemblea (tra i contributi che se ne occupano cfr. G. Niccolini, L’assemblea di una società di capitali sciolta per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell’assemblea non può nominare il liquidatore, in Foro it., 2023, I, 319).
A una prima lettura della disposizione potrebbe sfuggire che le ipotesi ivi previste dal legislatore sono due, e non una sola:
1) “impossibilità di funzionamento” significa, infatti, che l’assemblea è attiva, ma non funziona, ossia non riesce a deliberare: l’impossibilità di funzionamento si ha quando l’assemblea viene convocata, ma i soci – spesso in contrasto tra loro – non decidono nulla.
2) la diversa fattispecie della “continuata inattività dell’assemblea” significa che l’assemblea proprio non si tiene: o perché non viene convocata o perché – seppur convocata dagli amministratori – i soci la disertano.
Ma qual è il senso di una tale disposizione? Ossia: perché l’assemblea che non funziona o è inattiva implica lo scioglimento della società?
Concentrandoci sulla S.r.l., per il suo rilievo pratico, le competenze dell’assemblea sono definite dal comma 2 dell’art. 2479 c.c. nel modo che segue: «1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina ... degli amministratori; 3) la nomina … dei sindaci … 4) le modificazioni dell’atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale». Come si può notare, si tratta di competenze di fondamentale importanza per la società, prima tra tutte l’approvazione del bilancio (adempimento che, insieme ad altri, ha carattere ricorrente).
Ecco allora compresa la previsione di legge: se l’assemblea non funziona (ossia non raggiunge le necessarie maggioranze) oppure se l’assemblea è inattiva per lungo tempo, si verifica una causa di scioglimento della società, in quanto non sono assicurate le funzioni minimo-vitali dell’organizzazione societaria.
Il caso della società con due soci al 50%
L’assemblea è la riunione dei soci e il suo malfunzionamento esprime la conflittualità tra essi. Le società italiane sono spesso di natura familiare, con compagini sociali ristrette (pochi soci), non di rado legate da rapporti di parentela. La situazione si complica quando il capitale è ripartito in misura paritaria tra soci. Tipico è il caso della società con due soci al 50%. Esistono tuttavia altre sfumature: ad esempio la presenza di tre soci, che porta comunque a uno stallo, quando un socio detiene il 50% e gli altri due soci anch’essi (insieme) il 50%. Altre volte il capitale è in mano a numerosi soci, ma riconducibili a due gruppi familiari in lite. Tutte queste situazioni portano all’impossibilità di raggiungere le maggioranze, al non funzionamento dell’assemblea e dunque allo scioglimento della società.
Volendo fare un esempio di un caso giunto molto recentemente all’attenzione dell’autorità giudiziaria può essere menzionato un decreto del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 26 giugno 2025, in giurisprudenzadelleimprese.it). La S.r.l. si componeva di due soci, ciascuno con il 50% del capitale sociale. La conflittualità tra soci era duratura e grave, ed era sfociata persino in procedimenti penali. La S.r.l. non approva più i bilanci dal 2021. L’amministratore, uno dei due soci, aveva convocato per tre volte l’assemblea per l’approvazione del bilancio o, in alternativa, per deliberare lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea. Anche se alcune volte l’altro socio era intervenuto, l’assemblea non era stata in grado di assumere alcuna deliberazione, né sulla conservazione della società (mediante approvazione dei bilanci e prosecuzione dell’attività) né sulla cessazione stessa (mediante messa in liquidazione). Il giudice milanese, non ha potuto che constatare che l’assemblea non fosse in grado di funzionare per il dissidio sussistente tra soci, e, vista la litigiosità dell’assemblea, ha nominato subito il liquidatore (la cui nomina, di per sé, sarebbe di competenza dell’assemblea ai sensi dell’art. 2487, comma 1, c.c.)
La competenza ad accertare la sussistenza di una causa di scioglimento è degli amministratori della società.
Il verificarsi della causa di scioglimento deve poi essere comunicato al Registro delle imprese per renderlo noto anche ai terzi, estranei alla società.
Verificatasi una causa di scioglimento, si deve procedere alla nomina dei liquidatori. Così come il potere di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, anche il potere di convocare l’assemblea spetta agli amministratori. Più precisamente, il comma 1 dell’art. 2487 c.c. prevede che «gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori ...; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società».
Le maggioranze assembleari previste per la messa in liquidazione sono particolarmente elevate, corrispondendo a quelle richieste per le modificazioni statutarie. Del resto, la liquidazione della società è operazione straordinaria per eccellenza, in quanto finalizzata alla cancellazione della società. Peraltro, proprio il fatto che siano richieste maggioranze elevate può rendere difficile il loro raggiungimento, soprattutto nei casi in cui la conflittualità tra soci è forte. Vi è, insomma, una sorta di contraddizione tra l’art. 2484 c.c. (nella parte in cui menziona l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea), e l’art. 2487 c.c. (nella parte in cui rimette all’assemblea la nomina dei liquidatori): come può l’assemblea nominare i liquidatori, se la medesima assemblea è impossibilitata a funzionare o è continuamente inattiva? A questa situazione di stallo pone rimedio il comma 2 dell’art. 2487 c.c.: «se gli amministratori omettono la convocazione ..., il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni».
Assemblea inattiva e nomina del liquidatore
In giurisprudenza è emerso che, quando viene chiesto al tribunale l’accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento, in alcuni casi i giudici di merito si limitano ad accertare tale circostanza; in altri casi, invece, essi provvedono anche alla nomina del liquidatore.
Nel processo civile vige il principio della domanda, cosicché la pronuncia del giudice riflette le istanze delle parti. Se l’attore si limita a chiedere l’accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, il dispositivo del giudice si limiterà a tale statuizione. Se, invece, l’attore chiede anche la nomina del liquidatore, il tribunale provvederà anche alla nomina.
Il punto è che, se l’assemblea non funziona, non è sufficiente che il tribunale dichiari che si è verificata una causa di scioglimento, in quanto poi l’assemblea non riuscirà a nominare il liquidatore. Meglio se il tribunale, su istanza di parte, provvede anche alla nomina del liquidatore.
Dalla giurisprudenza emergono diversi casi di inattività dell’assemblea, che – talvolta - sfiorano il paradossale. Tra i precedenti più recenti e curiosi può essere menzionato un decreto del Tribunale di Bari (Trib. Bari, 1 dicembre 2025, in giurisprudenzadelleimprese.it). La società coinvolta è una S.p.A. dichiarata fallita nel 1985. All’esito della lunghissima procedura concorsuale, risultava un residuo attivo di circa 94.000 euro. Con un primo decreto, il Giudice barese accertava la sussistenza di una causa di scioglimento della società ai sensi del n. 3 dell’art. 2484 c.c., atteso che la società (e i suoi organi, compresa l’assemblea) era inattiva da decenni, oltre ad essere decorso il termine di durata fissato nello statuto al 31 dicembre 1999. Con successivo decreto, il Tribunale di Bari nominava il liquidatore per gli adempimenti previsti dal Codice civile, essenzialmente per ripartire l’attivo risultante dalla procedura concorsuale. I creditori erano già stati soddisfatti nella procedura concorsuale: tra l’altro, la soddisfazione era stata totale sia per i creditori privilegiati che per quelli chirografari (altra evenienza alquanto rara). Il denaro rimasto dovevano essere ripartiti tra i soci, e gli ultimi adempimenti spettavano al liquidatore di nomina giudiziale. Colpisce che una società dichiarata fallita nel 1985 abbia – quarant’anni dopo – attivo da distribuire.
Anche il Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 22 maggio 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it) ha dovuto accertare lo scioglimento di una società, ma questa volta per il concorso di elementi riconducibili da un lato a inattività dell’assemblea e da un altro lato a impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare. Nel caso bolognese, il capitale era ripartito in modo che una maggioranza potesse sempre essere astrattamente raggiunta: una socia aveva il 33%, mentre l’altra il 67% del capitale. L’assemblea non si era riunita per diversi anni. Finalmente, nel settembre 2023, si tenne un’assemblea nella quale le socie concordarono di mettere in liquidazione la società. Quando però si presentarono davanti a notaio per la formalizzazione, la socia con il 67% non prestò il proprio consenso all’accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento. Si finì davanti al giudice bolognese, il quale constatò che per anni l’assemblea non si era riunita e, pure nei casi in cui ciò era avvenuto, non si era riusciti a deliberare alcunché. Ricorreva la causa di scioglimento prevista dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. Come si diceva, la peculiarità di questo caso è la sommatoria di una prolungata inattività con un’impossibilità di funzionamento per mancanza di maggioranza. In conclusione, il Tribunale di Bologna ha dichiarato che la s.r.l. si è sciolta per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea e nomina un professionista liquidatore.
La cadenza annuale per l’approvazione del bilancio
Il caso tipico di impossibilità di funzionamento dell’assemblea si ha quando non viene approvato il bilancio. Tale adempimento rientra tra le competenze dell’assemblea e deve essere posto in essere regolarmente, una volta all’anno. Ai sensi dell’art. 2478-bis, comma 1, c.c., il bilancio «è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale». Nella stragrande maggioranza dei casi, l’esercizio coincide con l’anno solare. Insomma: entro fine aprile il bilancio va approvato. Ma cosa succede se non viene approvato un bilancio? E cosa succede se non ne vengono approvati più bilanci per più esercizi?
La questione della mancata approvazione del bilancio è stata affrontata dal Tribunale di Venezia (Trib. Venezia, 5 giugno 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it). La società era una S.r.l. con diversi soci, riconducibili però a due gruppi familiari ciascuno dei quali deteneva il 50% del capitale della società. Tra i gruppi familiari erano in corso dei dissidi insanabili, al punto che non era stato approvato l’ultimo bilancio d’esercizio. Il consiglio di amministrazione si componeva di quattro membri, nominati nella misura di due a famiglia. Lo statuto conteneva la clausola simul stabunt simul cadent, per effetto della quale - se anche un solo componente del consiglio di amministrazione si fosse dimesso – sarebbero decaduti tutti gli altri componenti. Verificatasi proprio tale circostanza e non riuscendosi a raggiungere le necessarie maggioranze in assemblea, non venivano nominati nuovi amministratori. Mancava dunque proprio il soggetto che avrebbe dovuto/potuto convocare l’assemblea. A questo punto, alcuni dei soci si rivolgevano al Tribunale di Venezia affinché accertasse la sussistenza di una causa di scioglimento. Il giudice veneziano accoglieva il ricorso. Oltre a essere priva di un organo amministrativo, la società non era in grado nemmeno di deliberare sullo stato di scioglimento sia perché nessuno convoca l’assemblea sia perché – quando convocata – l’assemblea non raggiungeva le maggioranze richieste. Il Tribunale di Venezia ha concluso accertando la sussistenza di una causa di scioglimento della S.r.l. ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. Si osservi tuttavia che il giudice veneziano non ha proceduto alla nomina del liquidatore. Come abbiamo indicato sopra, si tratta difatti di due distinti profili: un conto è il verificarsi di una causa di scioglimento, un altro conto è nominare i liquidatori (compito spettante all’assemblea).
Lo stesso Tribunale di Venezia, in un diverso procedimento (Trib. Venezia, 19 febbraio 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it), ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento della società per continuata inattività dell’assemblea. Un’impresa individuale deteneva il 100% di una S.r.l. La holding era stata assoggettata a liquidazione giudiziale e il curatore chiedeva accertarsi la causa di scioglimento della controllata. La società non aveva depositato alcun bilancio, era priva di dipendenti e di strutture, ed era rimasta sempre inattiva. Il giudice veneziano si chiedeva se sussistesse una causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (n. 2 dell’art. 2484 c.c.). La risposta che è stata data è però negativa, in quanto l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale – per determinare lo scioglimento della società – deve essere oggettiva e assoluta; ciò non accade nel diverso caso in cui il curatore non ha interesse al proseguimento della vita sociale. La vera ragione per cui si è verificata una causa di scioglimento è che l’assemblea della S.r.l. è del tutto inattiva, non avendo depositato dalla sua nascita nemmeno un bilancio. L’ipotesi realizzata è quella della continuata inattività dell’assemblea. In conclusione, il Tribunale di Venezia ha accertato lo stato di scioglimento della S.r.l.
Il socio ostruzionista oppure assenteista
Tra le ragioni per cui la società può essere messa in liquidazione vi è una volontaria decisione dell’assemblea: l’assemblea, del tutto funzionante, può deliberare lo scioglimento. A questo fine è naturalmente necessario che si raggiungano le maggioranze prescritte (il che non accade, come visto, nella società composta da due soci in conflitto, nella quale ciascuno detiene il 50% del capitale). Se, tuttavia, l’assemblea non delibera per lungo tempo, la società potrebbe essere sciolta lo stesso – non tanto in base a una delibera volontaria in tal senso – quanto piuttosto a causa della sua continuata inattività.
La compagine sociale potrebbe essere composta anche da più di due soci ma, ciò nonostante, possono verificarsi casi in cui la condotta (commissiva o omissiva) del socio può impedire all’assemblea di funzionare. Il comportamento può assumere fattezze diverse: alcune volte il socio vota sempre contro le deliberazioni da assumere (impedendo il raggiungimento delle maggioranze); altre volte il socio semplicemente si defila, ignorando per lungo tempo le riunioni assembleari.
Una vicenda di ostruzionismo reciprocotra soci ha portato allo scioglimento di una società in forza di un decreto adottato dal giudice cagliaritano (Trib. Cagliari, 15 febbraio 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it). Qui la compagine sociale della S.r.l. si componeva di ben sette soci, legati da vincoli familiari. Il punto è che si prevedeva una maggioranza altamente qualificata in statuto per l’assunzione di delibere: i sei settimi del capitale. Convocate tre assemblee per l’approvazione del bilancio, non si riusciva a raggiungere la necessaria maggioranza in quanto due socie votavano contro. Fatto seguito un’altra delibera, ad essa partecipavano solo due soci su sette. Complessivamente, l’assemblea non riusciva a svolgere la propria funzione. Il Tribunale di Cagliari scrive che è compromessa l’operatività dell’organo deliberativo, così da paralizzare le funzioni dell’ente: tale paralisi non è superabile con l’applicazione di altri strumenti giuridici. In conclusione, il giudice cagliaritano accerta lo scioglimento della società.
La questione del socio “assenteista” è stata oggetto di una sentenza della Corte di appello di Milano (App. Milano, 5 maggio 2022, in giurisprudenzadelleimprese.it). Nel caso deciso dal giudice milanese la società ha due soci, ciascuno al 50%, in forte conflittualità. Il primo socio non partecipa per lungo tempo alle assemblee della società, cosicché si verifica la corrispondente causa di scioglimento. La società viene messa in liquidazione e i suoi immobili vengono venduti. Il secondo socio cita in giudizio il primo socio, asserendo che il primo socio avrebbe posto in essere un comportamento abusivo. Secondo la tesi del secondo socio l’obiettivo del primo, nel non partecipare alle assemblee, era stato quello di causare lo scioglimento della società per poter poi acquistare a buon prezzo gli immobili nella fase liquidatoria. Il Tribunale di Milano rigetta però la domanda risarcitoria: il comportamento di mancata partecipazione alle assemblee, determinante il verificarsi della causa di scioglimento, è legittimo, essendo assimilabile a quello dei soci di maggioranza votanti in sede assembleare per lo scioglimento anticipato dell’ente. Se il primo socio avesse avuto il 60% del capitale, avrebbe potuto votare per lo scioglimento della società. La Corte di appello di Milano spiega che non è configurabile un interesse della società alla propria sopravvivenza, essendo ogni scelta rimessa alla maggioranza dei soci. Inoltre non vi è prova del carattere abusivo della condotta del primo socio. Le ragioni per cui un socio può volere lo scioglimento della s.r.l. possono essere diverse: nel caso di specie, tra l’altro, la società aveva un andamento negativo e comunque vi erano opposte visioni tra i soci in merito alla gestione. Il giudice milanese rileva poi che gli immobili sono stati venduti nel corso della liquidazione mediante procedure competitive, e dunque in un’ottica di massimizzazione del ritorno per ambedue i soci. La Corte di appello di Milano spiega che la vendita degli immobili societari, essendo una conseguenza naturale della liquidazione, non può qualificarsi come danno subito dalla società. Il fatto che sia stato il primo socio ad acquistare alcuni degli immobili societari non dimostra che la s.r.l. abbia subito un danno, in quanto le vendite sono state poste in essere attraverso procedure competitive. In conclusione, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da uno dei due soci nei confronti dell’altro viene rigettata.
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Sommario
Il caso della società con due soci al 50%
La cadenza annuale per l’approvazione del bilancio