Irripetibile il finanziamento concesso abusivamente all'impresa in stato di decozione
22 Aprile 2026
Massima Il contratto di finanziamento stipulato da un istituto bancario con un'impresa in stato di insolvenza irreversibile – in assenza di qualsivoglia effettiva istruttoria sul merito creditizio e con la consapevolezza dell'incapacità del soggetto finanziato di far fronte alle proprie obbligazioni se non assumendo ulteriore debito – integra contegno concorrente nell'illecito penale di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall. (ora art. 323 c.c.i.i.). Ricorre in tal caso la fattispecie del reato-contratto che determina la nullità dell’accordo a norma dell'art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa. Le somme erogate in esecuzione di tale contratto sono pertanto irripetibili a norma dell'art. 2035 c.c., in quanto erogate in violazione dei principi e delle esigenze etiche costituenti la morale sociale, tra cui il divieto di aggravare con operazioni dilatorie il dissesto di un'impresa già insolvente, ritardandone l'emersione concorsuale in pregiudizio della massa dei creditori. Il caso Un istituto di credito aveva chiesto di essere ammesso al passivo di una procedura fallimentare per due finanziamenti chirografari erogati nel maggio e nell'agosto 2020 ai sensi della l. n. 40/2020 quali misure di sostegno per ripristino della liquidità, rispettivamente di € 25.000,00 e di € 35.000,00, il secondo dei quali utilizzato per assorbire il saldo debitore sul conto corrente della società finanziata presso il medesimo istituto. Il curatore aveva proposto l'esclusione di entrambi i crediti, rilevando che l'istruttoria svolta dall'intermediario aveva ignorato l'ultimo bilancio depositato, il quale esponeva debiti per € 630.306,00 e un rapporto debito/patrimonio netto pari a circa 32 — ben oltre la soglia di 7,5 prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b-bis) d.l. n. 23/2020 come condizione di ammissibilità ai finanziamenti garantiti — e che, tramite il secondo finanziamento, l'intermediario aveva ristrutturato un proprio credito chirografario in uno assistito da garanzia pubblica. Il giudice delegato aveva accolto l'eccezione; il Tribunale di Roma, con decreto n. 1655/2024, aveva rigettato l'opposizione proposta dall'intermediario, dichiarando i contratti nulli per contrarietà alla norma penale dell'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall. e le somme irripetibili ex art. 2035 c.c. La Cassazione, investita del ricorso, lo ha rigettato confermando la nullità per abusiva concessione del credito e l'irripetibilità ex art. 2035 c.c. . La questione giuridica 1) Il doppio binario La concessione abusiva di credito si configura quando un istituto finanziatore, con dolo o colpa, eroga o continua a erogare credito in favore di un'impresa in stato di insolvenza o di crisi conclamata e in assenza di fondate prospettive di superamento della difficoltà. Nel corso di un'elaborazione giurisprudenziale pluridecennale, sono state elaborate due distinte vie sanzionatorie: quella della responsabilità aquiliana e quella della nullità negoziale. Il discrimine tra le due strade è tutt'altro che teorico. Esso incide sulla legittimazione ad agire, sull'onere della prova, sul trattamento del credito in sede concorsuale e, come la decisione in commento chiarisce in modo netto, sulla possibilità stessa per il finanziatore di ottenere il rimborso delle somme erogate. Il Tribunale di Piacenza, con decreto dell’8 gennaio 2025, in una vicenda per molti versi simmetrica a quella decisa dalla Cassazione, aveva già percorso la strada della nullità, dichiarando il contratto di finanziamento assistito da garanzia pubblica nullo per contrarietà alla norma penale e irripetibili le somme versate. La sentenza annotata consolida e precisa quell'indirizzo a livello di legittimità. La questione è suscettibile di ricevere un ulteriore piano di analisi dalla regolamentazione bancaria europea. Gli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (ABE/GL/2020/06 del 29 maggio 2020, applicabili dal 30 giugno 2021 ma anche reotrattivamente siccome norme di diligenza) definiscono con precisione analitica il contenuto minimo dell'istruttoria che ogni ente creditizio è tenuto a compiere prima dell'erogazione: valutazione del merito creditizio del cliente (sez. 5.2), analisi della posizione finanziaria attuale e prospettica, verifica del reddito e dei flussi di cassa e della capacità di rimborso, acquisizione di bilanci, piani aziendali e proiezioni finanziarie, consultazione delle banche dati pertinenti (sez. 5.1 e Allegato 2). Tali orientamenti – recepiti dalla Banca d'Italia e integrati nel quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale – costituiscono lo standard di diligenza professionale dell'operatore qualificato. La loro inosservanza è già indice qualificato di colpa grave. Quando tale colpa grave si innesta su una situazione di insolvenza conclamata e concorre a ritardarne l'emersione, l'inosservanza delle prescrizioni EBA e di Banca d’Italia diventa elemento indiziario rilevante anche ai fini della rilevanza penalistica della condotta, con le conseguenze civilistiche che la sentenza in commento trae. 2) La tesi del risarcimento del danno e l'esclusione della nullità virtuale L'orientamento tradizionale della Cassazione riconduce la concessione abusiva di credito nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 7029 e 7030 del 2006, avevano compiuto un’opera di delimitazione dei rimedi concorsuali, affermando la legittimazione del curatore fallimentare ad agire per il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori dall'illegittima concessione di credito, ma solo nei limiti dell'aggravamento del dissesto imputabile alla condotta della banca. Il danno risarcibile è quello differenziale: non l'intero credito erogato, ma l'incremento del passivo fallimentare riconducibile causalmente alla prosecuzione artificiale dell'attività d'impresa resa possibile dal finanziamento. In questo quadro, la violazione delle regole di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito rimane un illecito aquiliano, non una causa di invalidità. Cass. n. 29840/2023 aveva ribadito che la concessione abusiva di credito "obbliga il finanziatore al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa", senza che da ciò derivi la nullità del contratto. L'esclusione della nullità si fonda su un argomento di teoria generale, elaborato in particolare dalla giurisprudenza sulle norme di comportamento degli intermediari finanziari. Le Sezioni Unite n. 26724 del 2007, in materia di intermediazione finanziaria, avevano tracciato la nota distinzione tra regole di validità e regole di comportamento: la violazione di queste ultime non determina la nullità dell'atto, poiché il principio generale del codice civile impone che l’invalidità emerga dal tenore della norma e non da circostanze esterne ad essa quale il contegno dell’intermediario. La stessa ratio è stata applicata al credito: le norme sulla valutazione del merito creditizio e sulla sana e prudente gestione sono regole di condotta precontrattuale e contrattuale. Non sono disposizioni che disciplinano la struttura o il contenuto del regolamento negoziale e dunque non possono condurre all’invalidità del finanziamento. Più di recente, le Sezioni Unite n. 33719 del 2022 – pronunciandosi sul diverso tema del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario – hanno ribadito che, affinché la violazione di una norma imperativa dia luogo a nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c., occorre che la norma incida sulla struttura o sul contenuto del contratto, non sul semplice comportamento di una delle parti nella fase precontrattuale o esecutiva. Nello stesso senso, Cassazione n. 26248 del 2024 aveva negato la nullità in un caso di concessione abusiva di credito ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente tratteggiato "né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus". La pronuncia confermava, in negativo, che la nullità è in astratto predicabile – ma solo all'esito di un rigoroso accertamento della condotta penalmente rilevante: in questo modo si apriva però un’altra lettura, non incompatibile con il precedente indirizzo che sanciva l’esclusiva rilevanza risarcitoria del finanziamento abusivo. 3) La tesi della nullità: il reato-contratto L'indirizzo della nullità del contratto di finanziamento abusivo esclude la rilevanza meramente risarcitoria per traslare le conseguenze dell’illecito sul piano della patologia negoziale. Si tratta di un rimedio assai più efficiente ed efficace, soprattutto in ottica concorsuale, come verrà chiarito più avanti. Nella prospettiva dell’invalidità del contratto, non si discute di nullità virtuale per violazione di norma di condotta, ma di nullità strutturale perché la stessa stipulazione del contratto integra il fatto tipico di una norma penale. Si tratta del modello del cosiddetto "reato-contratto": il negozio non si limita ad accompagnare o favorire un illecito penale, il reato è il negozio stesso. La Cassazione n. 16706 del 2020 aveva già percorso questa strada, affermando che il finanziamento a un'impresa in dissesto, "che s'inserisca, ritardandolo, nell'iter organizzativo e di progressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveri giuridici specifici a carico dell'imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento o comunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni dilatorie, versando in grave colpa", integra una fattispecie sussumibile nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., in concorso con il finanziatore extraneus. Dalla qualificazione della condotta come delitto discende la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., secondo un approccio che peraltro era già stato anticipato dalle richiamate Sezioni Unite n. 26724 del 2007. La Suprema Corte aveva ulteriormente cesellato la ricostruzione dogmatica, ricordando che "l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1, c.c., è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo" ricomprendendosi in essa "anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto" (Cass .SSUU 26724/2007). Quando il legislatore vieta di stipulare il contratto in determinate circostanze, "è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa" (Cass. n. 21434 del 2023). Cass. n. 4376 del 2024 e Cass. n. 15866 del 2024 hanno consolidato l'orientamento, e Cass. n. 9332 del 2025 lo ha da ultimo ribadito in motivazione, citando espressamente Cass. n. 16706/2020 quale precedente elettivo. La soluzione giuridica La sentenza annotata recepisce e sistematizza questo indirizzo. Essa distingue il piano penale – la fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall. e quella di bancarotta impropria mediante operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. – dal piano civile, chiarendo che il delitto di bancarotta è configurabile anche nella condotta dell'amministratore. Ciò accade quando questi viola il dovere di richiedere senza indugio il fallimento e stipula un contratto di finanziamento aggravando così il dissesto. Il concorso del finanziatore in grado di conoscere le condizioni dell'impresa trasforma l'operazione in una fattispecie criminosa bilaterale: il contratto stesso ne è lo strumento. In quest’ottica il negozio non accompagna il reato ma lo costituisce direttamente. Il Tribunale di Piacenza, in senso conforme, aveva accertato che il finanziatore si era limitato a una "mera verifica cartolare di dati", omettendo la consultazione del registro imprese, ignorando la delibera di riduzione del capitale per perdite pubblicata nel gennaio 2021, e non richiedendo alcun piano di risanamento o business plan che rendesse almeno plausibile il superamento della crisi. Elementi tutti che, alla luce degli Orientamenti EBA ABE/GL/2020/06 – che impongono l'acquisizione di bilanci, proiezioni finanziarie e reddituali e la valutazione della sostenibilità della capacità di rimborso – integrano una grave inosservanza degli standard di diligenza professionale richiesti all'operatore bancario qualificato. L'irripetibilità ex art. 2035 c.c. Dichiarata la nullità del contratto, la sentenza in commento affronta il tema della sorte delle somme erogate. In linea di principio, la nullità produce effetti restitutori: ciascuna parte ha diritto a recuperare quanto prestato (condictio indebiti ex art. 2033 c.c.). L'art. 2035 c.c. introduce un'eccezione: se la prestazione è stata eseguita per uno scopo contrario al buon costume, chi l'ha eseguita non può ripetere ciò che ha dato. La nozione di buon costume ha subito un'evoluzione nel tempo. La Cassazione ha da tempo superato la tradizionale limitazione ai comportamenti contrari alla morale sessuale o alla decenza, estendendo la soluti retentio a tutte le prestazioni "contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico" (Cass. n. 9441/2010; Cass. n. 25631/2017). In questa prospettiva, il finanziamento erogato a un'impresa già in stato di decozione, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento incrementando l'esposizione debitoria verso i creditori, è contrario al buon costume economico: esso "non esprimeva alcuna utilità sociale" e si inserisce in una "condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato" (Cass. n. 16706/2020; Cass. n. 4376/2024; Cass. n. 15866/2024). La sentenza in commento fa propria questa costruzione e la precisa ulteriormente: nulla vieta che un contratto nullo ex art. 1418 c.c. sia al contempo soggetto alla sanzione dell'irripetibilità ex art. 2035 c.c., quando le prestazioni siano state dettate da finalità immorali. La violazione della norma penale e la contrarietà al buon costume sono, nella visione della Corte, titoli concorrenti e complementari di irripetibilità. Il risultato pratico è netto: il finanziatore non può insinuarsi al passivo del fallimento – né della liquidazione giudiziale – per recuperare le somme erogate in esecuzione di un contratto nullo per abusiva concessione di credito. Osservazioni La distinctio che giustifica l’apparente revirement Il pregio metodologico principale della sentenza sta nell'aver chiaramente distinto il piano della nullità virtuale – ove opera il divieto di sovraestendere la sanzione della nullità a mere violazioni comportamentali – dal piano del reato-contratto. La Corte non contraddice le Sezioni Unite n. 26724/2007 né l'indirizzo sull'esclusione della nullità per violazione delle regole di sana e prudente gestione: semplicemente afferma che, quando la stipulazione del contratto di finanziamento integra ex se il fatto tipico del concorso nella bancarotta semplice, siamo fuori dall'ambito della nullità virtuale e dentro quello della nullità strutturale per violazione di norma imperativa penale. Non si discute di una norma di comportamento esterna alla lettera della fattispecie penale: si discute del contratto che è il mezzo attraverso cui il reato si consuma. Sul piano della teoria dell’argomentazione il processo ricorda la distinctio, il procedimento che risolve un'apparente antinomia tra due proposizioni senza negarne nessuna: anziché scegliere tra le due, distingue i piani a cui ciascuna si riferisce, mostrando che esse non si contraddicono perché non parlano della medesima cosa. Le stesse sezioni unite che avevano tracciato il solco della divisione tra norme di validità e norme di comportamento avevano chiarito che la nullità poteva predicarsi laddove la stessa esistenza del negozio contasti con una norma imperativa, come per esempio per il contratto conclusosi a seguito di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. Il rischio di un'applicazione meccanica e le sue implicazioni sistemiche La bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l. fall. si configura quando l'imprenditore, in presenza di uno stato di insolvenza, ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa. Se si accede alla tesi – affermata dalla Cassazione – che il finanziamento a un'impresa già insolvente integra di per sé l'aggravamento del dissesto richiesto dalla norma, senza alcuna indagine sull’elemento soggettivo richiesto da altri precedenti, ne discende che ogni finanziamento a un'impresa in crisi potrà essere qualificato ex post come partecipazione in un fatto di bancarotta e determinare l’irripetibilità del finanziamento. L'accertamento della nullità dipende, in questa prospettiva, principalmente da due elementi: lo stato di insolvenza del debitore al momento dell'erogazione e la conoscenza di tale stato da parte del finanziatore che la prassi dimostra non essere difficilmente ricostruibile a ritroso con semplici riclassificazioni del bilancio. Il nesso causale tra finanziamento e aggravamento del dissesto viene così presunto dalla stipulazione stessa del contratto – perché ogni nuovo debito incrementa il passivo e ogni disponibilità di nuova finanzia aggrava differisce l’ineluttabile pronuncia di formale insolvenza. Quando questa conseguenza sarà compresa in tutta la sua portata, è probabile che l'orientamento della nullità si rivelerà più restrittivo di quanto la Corte abbia voluto affermare, solo che si considerino le conseguenze di una simile impostazione dogmatica. La fattispecie dovrà probabilmente essere circoscritta ai casi in cui l'insolvenza fosse irreversibile già all'atto del finanziamento e in cui la banca fosse in mala fede qualificata – ovvero avesse agito con dolo o con colpa grave nell'ignorare segnali univoci e agevolmente rilevabili. Solo in questo modo si potrà evitare che la nullità diventi uno strumento di difesa automatica della liquidazione giudiziale contro qualsivoglia creditore bancario, con conseguenze di sistema poco prevedibili e che hanno già comportato nella storia spirali ermeneutiche in materia bancaria (si pensi solo all’anatocismo e alla giurisprudenza sui limiti di finanziabilità del mutuo fondiario). Il problema dei finanziamenti garantiti dallo Stato La questione si complica ulteriormente laddove vengano in considerazione i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, erogati nell'ambito delle misure di sostegno alla liquidità adottate durante la crisi pandemica (d.l. n. 23/2020, art. 13; garanzie SACE e Mediocredito Centrale). Il Tribunale di Piacenza ha già rilevato che, in tali casi, l'erogazione abusiva non danneggia soltanto i creditori concorrenti dell'impresa insolvente: essa danneggia l'interesse pubblico che ha giustificato il rilascio della garanzia statale. Le risorse pubbliche stanziate per supportare la continuità aziendale di imprese in temporanea difficoltà vengono così distorte verso soggetti già decotti, con pregiudizio del tessuto produttivo che quelle risorse avrebbero dovuto salvaguardare. Vi è di più. L'erogazione di un finanziamento garantito dallo Stato a un'impresa che non ne aveva i requisiti – come nel caso esaminato da Tribunale di Piacenza 8 gennaio 2025, ove il rapporto debito/patrimonio netto superava di gran lunga la soglia di 7,5 prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b-bis) d.l. n. 23/2020 – potrebbe far ipotizzare autonomi profili di responsabilità penale del finanziatore, non solo il concorso nella bancarotta. Si pensi alle fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato o di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato laddove l’istituto abbia inteso tutelare la propria esposizione con la garanzia statale. In questi casi, il contratto sarebbe nullo per plurimi titoli di illiceità, con conseguente irripetibilità delle somme proprio perché reato-contratto. Il rischio pro-ciclico e l'effetto deflazionistico sul credito Sul piano macroeconomico, l'orientamento della Cassazione appare assai efficiente per le procedure liquidatorie, che possono limitarsi ad escludere il finanziamento dallo stato passivo attendendo le eventuali mosse del creditore senza assumersi il rischio di un giudizio risarcitorio. Tuttavia, va segnalato un rischio. La sanzione dell'irripetibilità – irrogata in sede di verifica del passivo concorsuale e dunque senza che il finanziatore abbia modo di difendersi in contraddittorio pieno prima dell'esclusione – rischia di produrre un effetto pro-ciclico sul mercato del credito alle imprese in difficoltà. Se ogni finanziamento a un'impresa in crisi può essere, ex post, dichiarato nullo e irripetibile, le banche saranno indotte a restringere drasticamente il credito alle imprese in difficoltà, anche a quelle per le quali esiste un piano di risanamento credibile e che potrebbero essere salvate con un'iniezione di liquidità tempestiva. Il risultato paradossale è che la tutela della massa dei creditori concorrenti – obiettivo dichiarato dell'orientamento – potrebbe tradursi in un peggioramento sistemico delle prospettive di risanamento. Questo rischio è del resto già insito nella struttura degli Orientamenti EBA ABE/GL/2020/06, i quali – come si è visto – impongono criteri assai rigorosi di valutazione del merito creditizio, senza peraltro escludere il finanziamento alle imprese in difficoltà: semplicemente, richiedono che tale finanziamento sia preceduto da un'istruttoria adeguata e sia supportato da prospettive realistiche di superamento della crisi. Il corretto utilizzo delle Guidelines EBA come parametro di diligenza professionale – da valutare ex ante e non con il senno del poi – potrebbe costituire uno strumento ermeneutico utile a circoscrivere l'ambito di applicazione della nullità ai soli casi di manifesta inosservanza degli standard di settore. L'opportunità: un effetto collaterale sulla composizione negoziata L'ultima osservazione è di carattere pratico-operativo. L'orientamento della Cassazione potrebbe paradossalmente incentivare le banche creditrici a partecipare attivamente alle procedure di composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. c.c.i.i.), al fine di evitare che il finanziamento già erogato venga dichiarato nullo e irripetibile nella successiva liquidazione giudiziale. Un accordo in sede di CNC – o meglio ancora un piano di risanamento attestato ex art. 56 c.c.i.i. o un accordo di ristrutturazione ex art. 57 c.c.i.i. – cristallizzerebbe la posizione del creditore bancario, rendendo assai più difficile per il futuro curatore sostenere che il finanziamento era già inefficace ab origine. Il rischio di irripetibilità diventa così, nelle mani dell'esperto nominato dal tribunale, un potente strumento di pressione negoziale sulle banche riluttanti a partecipare alle trattative, soprattutto se nella waterfall liquidatoria di comparazione il creditore finanziario venga escluso in applicazione dei criteri rivenienti dalla pronuncia in commento. Che questo effetto sia stato consapevolmente perseguito dalla Corte è dubbio. Che possa prodursi come esternalità della sentenza è, invece, assai probabile. Bibliografia e Giurisprudenza Articoli e Contributi Scientifici
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