Red Bull perde a Lussemburgo: onorari legali non rimborsabili
23 Aprile 2026
L’accertamento era stato originariamente disposto ai sensi dell’art. 20, par. 4, del regolamento n. 1/2003 e svolto nel marzo 2023 presso le sedi di Red Bull in Austria, Francia e Paesi Bassi, per poi proseguire nei locali della Commissione nei mesi di giugno e agosto‑settembre 2023, mediante l’analisi di documenti copiati e dati ulteriori. Sulla base dei “Principi di rimborso dei costi supplementari in caso di accertamento proseguito nei locali della Commissione”, l’impresa aveva chiesto il rimborso di spese di viaggio, alloggio, indennità giornaliere dei dipendenti e degli onorari di due studi legali (quello “abituale” austriaco e uno studio con ufficio a Bruxelles). La Commissione aveva riconosciuto solo i costi di viaggio, alloggio e indennità, negando invece il rimborso degli onorari legali, ritenuti non “supplementari” ai sensi della sentenza Nexans (C‑606/18 P). Il Tribunale dichiara innanzitutto irricevibile, per incompetenza ex art. 263 TFUE, la domanda di condanna della Commissione al rimborso integrale dei costi, ribadendo che nel giudizio di annullamento il giudice UE non può pronunciare condanne di pagamento a carico delle istituzioni. Quanto alla domanda di annullamento, il Tribunale la dichiara parzialmente irricevibile nella parte in cui mira a rimuovere anche la decisione favorevole sul rimborso di spese diverse dagli onorari legali, escludendo così l’interesse ad agire di Red Bull su tale segmento. Nel merito, vengono respinti i motivi relativi alla violazione dei diritti di difesa, del dovere di motivazione, del principio di proporzionalità e all’erronea interpretazione della nozione di “costi supplementari sorti per il solo fatto della prosecuzione dell’accertamento nei locali della Commissione”. In particolare, il Tribunale chiarisce che sono “supplementari” solo i costi che si aggiungono a quelli che l’impresa avrebbe comunque sostenuto se l’ispezione fosse proseguita nei propri locali, e che devono essere “sorti per il solo fatto” della scelta dei locali della Commissione, richiedendosi dunque un nesso causale esclusivo. Gli onorari legali non rientrano, in linea di principio, in tale categoria quando l’impresa ha già deciso di farsi assistere da avvocati durante l’accertamento nei propri locali, poiché le prestazioni legali sarebbero state rese comunque, a prescindere dal luogo di prosecuzione dell’ispezione. Non avendo Red Bull dimostrato onorari specificamente e solo imputabili alla scelta dei locali della Commissione, né chiesto in modo circostanziato un rimborso parziale, il Tribunale conferma la legittimità del diniego della Commissione e respinge integralmente il ricorso, con condanna dell’impresa alle spese. |