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L’individuazione dei compiti del custode (del bene pignorato su iniziativa di un creditore fondiario) in caso di sopravvenuta liquidazione giudiziale è compito arduo, occorrendo stabilire se le determinazioni relative alla custodia ricadono tra le attribuzioni del g.e., oppure se prevale la disciplina della procedura concorsuale e, quindi, il ruolo del curatore conformemente alle direttive impartitegli dal giudice delegato.
Stando ad un primo orientamento che ritiene prevalenti le regole della concorsualità, la custodia costituisce un’attività propria del curatore, che amministra tutti i beni compresi nella massa attiva ai sensi dell’art. 128 c.c.i.i. (omologo dell’art. 31 l. fall.); ciò nonostante l’esecuzione intrapresa da un creditore fondiario (per Cass. civ. 20 novembre 1982, n. 6254, a prescindere dalla disciplina dell’art. 41 TUB, il curatore esercita le funzioni di custodia, non diviene ausiliario del g.e. e non può essere quindi dal medesimo sostituito ex art. 66 e 559 c.p.c.).
A conferma di tale assunto depone sia l’art. 32 comma secondo, l. fall. (omologo dell’attuale art. 129 c.c.i.i.), che riconosce al giudice delegato la potestà di nomina di un coadiutore, sia l’art. 41, comma terzo, TUB, per cui il curatore versa alla banca le rendite degli immobili ipotecati, riconoscendo implicitamente in capo a tale organo la titolarità della custodia (sicché il curatore - nell’esercizio delle funzioni custodiali - è tenuto a riscuoterle: sul punto cfr. Cass. civ. 27 settembre 2018, n. 23320; Cass. civ. 5 giugno 2024, n. 15678).
Per altri l’esecuzione individuale intrapresa dal fondiario rimane, nonostante la sopravvenuta procedura concorsuale, disciplinata dalle regole proprie, essendo invariato il potere del g.e. di dirigere l'espropriazione ex art. 484 c.p.c. e di nominare un custode ex art. 559 c.p.c. diverso dal curatore (Cass. civ. 2 giugno 1994, n. 5352).
La decisione in commento propone invero una lettura di compromesso che muove innanzitutto dalla lettera dell’art. 41 comma 3 TUB, per cui «Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato». Da qui il riconoscimento della funzione custodiale sia in capo al custode sia al curatore, lasciando intendere che sia intervenuta la liquidazione giudiziale.
In secondo luogo, la devoluzione all’istituto di credito del ricavato dalla vendita senza attendere i tempi del riparto concorsuale, non è ostacolata dall’attribuzione al curatore delle funzioni custodiali in base agli artt. 128 e 142, comma 1, c.c.i.i.
Si aggiunga che a norma dell’art. 559, comma primo, c.p.c., il giudice nomina il custode in luogo del debitore «Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita». Ora, se l’apertura della liquidazione giudiziale precede la sostituzione del debitore nella custodia, la nomina di un custode diverso dal curatore sarebbe tanto inutile (poiché già esiste un soggetto investito della custodia del cespite in funzione della liquidazione dello stesso) quanto dannosa, determinando un costo superfluo, rappresentato dal compenso per il custode «ulteriore».
Ma anche quando la sentenza di liquidazione giudiziale è successiva rispetto alla nomina del custode da parte del g.e. quest'ultima risulta priva di giustificazione: il bene da liquidare rimane comunque acquisito all’attivo e ricade sotto la custodia del curatore.
Restano però da chiarire le modalità con cui il g.e., dopo l’apertura della liquidazione esercita le proprie funzioni di direzione della procedura (avviata da un creditore fondiario) nel rispetto delle prerogative che l’art. 484 c.p.c. ( «L'espropriazione è diretta da un giudice») gli riconosce.
La soluzione più agile è quella per cui il g.e. nomina custode lo stesso curatore, così riconducendo questa figura nel perimetro dei suoi ausiliari (sul custode quale ausiliario del giudice cfr, ex multis, Cass. civ. 31 luglio 2025, n. 22105; Cass. civ. 19 ottobre 2023, n. 29070), sempre che il curatore sia iscritto negli elenchi di cui all’art. 560, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice nomina custode «una persona inserita nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534».
Per altro approdo interpretativo, cui aderisce la decisione che oggi si annota, il curatore subentra al debitore quale custode ex lege del compendio pignorato in forza dell’art. 559 c.p.c. per cui «Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso». Con il pignoramento, dunque, il debitore perde il possesso privatistico e diviene titolare di un possesso di natura pubblicistica da esercitare secondo le finalità e nei limiti propri dell’ufficio custodiale.
Occorre poi tenere conto dell’art. 142, comma primo, c.c.i.i. per il quale «La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale»; nonché del primo comma dell’art. 143 per cui «Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore».
Si tratta – come noto – delle norme che sanciscono il cd. spossessamento del debitore determinato ipso iure dalla sentenza di liquidazione giudiziale, in forza della quale il curatore subentra al debitore nell’amministrazione del suo intero patrimonio.
Il combinato disposto di queste norme, insieme al richiamato art. 559 c.p.c., consentono al Giudice di Larino di affermare che «se il curatore succede al debitore nella custodia dei beni acquisiti all’attivo del fallimento, assumendo anche la legittimazione processuale nelle cause in corso, è parimenti evidente che egli è sostituito ex lege al debitore negli obblighi di cui agli artt. 559 e 560 c.p.c. divenendo, in quanto tale, destinatario dei provvedimenti di direzione della procedura adottati dal giudice dell’esecuzione, ai quali dovrà attenersi così come ad essi era vincolato il debitore; ciò peraltro senza diritto al compenso, posto che nessun compenso è previsto per il debitore custode (come esplicitamente affermato dall’art. 559, comma 1, c.p.c.) e che le attività custodiali del curatore troveranno remunerazione in sede concorsuale, nell’ambito del compenso dovutogli ex art. 137 c.c.i.i.».
Per completezza va, ancora, detto che già la giurisprudenza di legittimità era dell’avviso che «la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente al curatore fallimentare, in sostituzione del debitore fallito a norma dell'art. 42 legge fall. e 559 c.p.c., indipendentemente dalla sua scelta circa la prosecuzione dell'esecuzione, individuale o concorsuale, sui beni pignorati» (Cass. civ. 8 maggio 2009, n. 10599, sia pure per affermare che la procedura concorsuale risponde nei confronti dell’aggiudicatario dei danni subiti da un immobile acquisito all’attivo e venduto nell’esecuzione individuale che il curatore abba deciso di proseguire).
Tale recuperata impostazione consente al Giudice di Larino di coordinare le iniziative del g.e. e la direzione della procedura concorsuale ad opera del giudice delegato. Ciò in quanto gli obblighi inerenti alla custodia del bene pignorato rimangono regolati dall’art. 559 c.p.c., nel senso che il curatore, assumendo la gestione dei beni acquisiti alla massa in luogo del debitore, è tenuto al rispetto di tutte le norme che quella gestione regolano, incluso l’art. 560 c.p.c. che obbliga il curatore (subentrante all’esecutato) ad attenersi alle direttive impartite dal g.e.
Sviluppando ulteriormente tale assunto, si coglie appieno la sua ricaduta pratico-applicativa se solo si considera che per le norme ora richiamate la violazione delle direttive impartite dal g.e. può sia determinare la sostituzione del curatore nella custodia (proprio come avviene per la sostituzione del debitore inadempiente), sia costituire davanti al giudice delegato una peculiare causa di revoca dell’incarico per violazione degli obblighi attinenti alla gestione. Resta ancora da dire che la soluzione per cui il g.e. nomina custode lo stesso curatore, così riconducendo questa figura nel perimetro dei suoi ausiliari, è sicuramente quella più agile ma resta subordinata ad un requisito di legittimità richiesto dall’art. 560, comma 2, c.p.c. in forza del quale il g.e. nomina custode «una persona inserita nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. o l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534». Ne deriva che è illegittima ed opponibile nei termini e con le forme dell’opposizione agli atti il provvedimento con cui il g.e. nomini custode il curatore quando non iscritto negli elenchi di cui all’art. 560, comma 2 c.p.c.
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