Impignorabilità dei (frutti dei) beni conferiti in fondo patrimoniale

La Redazione
23 Aprile 2026

Il credito derivante da fideiussioni prestate dal coniuge a garanzia di aperture di credito in favore della società di cui è titolare non è, di regola, riconducibile ai «bisogni della famiglia» ex art. 170 c.c.

In tema di esecuzione su frutti di beni conferiti in fondo patrimoniale, il credito derivante da fideiussioni prestate dal coniuge a garanzia di aperture di credito in favore della società di cui è titolare non è, di regola, riconducibile ai «bisogni della famiglia» ex art. 170 c.c., trattandosi di obbligazioni inerenti in via diretta e immediata all’attività imprenditoriale, le quali solo mediatamente possono riflettersi sul sostentamento del nucleo familiare; ne consegue la impignorabilità dei beni e dei relativi frutti conferiti salvo che sia fornita la prova specifica che, nel caso concreto, il debito sia stato assunto con diretta ed immediata finalizzazione al soddisfacimento delle esigenze familiari.

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