Subappalto e credito irrecuperabile: niente riduzione dell’IVA per il cessionario
23 Aprile 2026
Con sentenza del 22 aprile 2026 il Tribunale UE (causa T-233/25 Mokoryte SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca e a.) si è occupato dell’interpretazione dell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (la «direttiva IVA»). Nell’ambito di un contratto d’appalto tra un committente e un appaltatore, quest’ultimo aveva affidato l’esecuzione di lavori a un subappaltatore. Fallito il committente, il credito dell’appaltatore veniva iscritto alla massa fallimentare. Non avendo l’appaltatore assolto il suo debito nei confronti del subappaltatore, quest’ultimo ha adito il Tribunale rumeno per ottenere la condanna del proprio debitore al pagamento dell’importo, IVA compresa. In esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale, seguito di un accordo di mediazione tra le parti, l’appaltatore ha versato al subappaltatore una parte del debito originario. Per la parte restante, l’appaltatore ha ceduto al subappaltatore il proprio il credito verso il committente. Chiusa la procedura fallimentare del committente con cancellazione di quest’ultimo dal registro delle imprese, senza che avesse assolto il debito derivante dal contratto d’appalto, il subappaltatore ha emesso fatture di storno e ridotto l’IVA versata, chiedendone il rimborso. L’amministrazione finanziaria ha negato la rettifica, sostenendo che solo l’appaltatore, quale prestatore nei confronti del committente, può beneficiare della riduzione della base imponibile. Dopo il rigetto dei ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria, la Corte d’appello rumena ha sollevato una questione pregiudiziale chiedendo se l’art. 90 della direttiva IVA consenta anche al subappaltatore cessionario del credito di rettificare la base imponibile in caso di mancato pagamento, alla luce del principio di neutralità dell’IVA. Il Tribunale UE ha risolto la questione formulando il seguente principio: «L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un subappaltatore, che abbia acquisito mediante cessione il credito che un appaltatore deteneva nei confronti di un committente in forza di un contratto d’appalto, possa procedere alla rettifica della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento di tale credito da parte di detto committente». |