Finanziamenti pubblici alle imprese: il riconoscimento del privilegio alle Sezioni Unite

La Redazione
22 Aprile 2026

Le Sezioni Unite dovranno valutare la possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell’entrata in vigore della norma.

L’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 prevede che i  crediti  nascenti  dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo  sono preferiti a ogni  altro  titolo  di  prelazione  da  qualsiasi  causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di  giustizia  e  di quelli previsti dall'art. 2751-bis  c.c.  e  fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

La Cassazione rileva che in relazione alla «possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell’entrata in vigore della norma, cioè a dire in forza di contratti anteriormente conclusi, sussiste un contrasto nella giurisprudenza della Corte.

All’orientamento contrario espresso da alcune pronunce (Cass. civ., sez. I, ord., 9 giugno 2022, n. 18695; Cass. civ., sent., sez. I, 31 maggio 2023, n. 15338, Rv. 667938-01, ma si vedano pure, proprio con riferimento alla pretesa creditoria azionata - come nella specie - nei confronti del garante, Cass. civ., sez. I, ord.,  30 novembre 2023, n. 33369, Rv. 669609-01, e Cass. civ., sez. I, ord., 9 agosto 2025, n. 22962, Rv. 675970-01), si contrappone quello che, sempre con riferimento al credito azionato verso il garante, afferma la tesi opposta, sull’assunto che «la prelazione de qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell’inadempimento» (così, in motivazione, § 5., Cass. civ. ,sez. III, sent., 12 dicembre 2024, n. 32148, Rv. 672978-01).

Ragion per cui il Collegio ha trasmesso il procedimento al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell’entrata in vigore della norma e, dunque, in forza di contratti anteriormente conclusi.

Precisa il Collegio che l’intervento delle Sezioni Unite si palesa, comunque, opportuno, quand’anche dovesse concludersi l’iter legislativo - in fieri al momento dello svolgimento della adunanza camerale - finalizzato all’abrogazione del d.lgs. n. 123/1998, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo (con atto n. 294, trasmesso dal Ministro dei rapporti con il Parlamento al Presidente del Senato in data 2 settembre 2025), sulla base della delega conferitagli con legge n. 160/2023.

Ove, infatti, si pervenisse a tale abrogazione si prospetterebbe pure la necessità di stabilire se la suddetta norma di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, oltre che applicabile in via retroattiva (questione oggetto del primo motivo di ricorso), possa ritenersi anche dotata di ultrattività rispetto alle fattispecie verificatesi sotto la sua vigenza.

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