Tribunale di Verona: indicazioni ai curatori per l’esercizio delle azioni di responsabilità avverso amministratori e/o sindaci
23 Aprile 2026
L’art. 9 del d.lgs. n. 47/2026 ha aggiunto al testo dell’art 2394-bis c.c. («Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali») il seguente periodo: «Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza». Il Tribunale ritiene che la norma sia applicabile anche all’azione di responsabilità avverso i sindaci, in forza del richiamo all’art. 2394-bis c.c. contenuto nell’art. 2407 c.c. In mancanza di disposizioni transitorie che la riguardano, si può ragionevolmente escludere che la norma possa essere applicata retroattivamente. Se ne potrebbe tuttavia sostenere l’applicazione o alle sole procedure aperte dopo la sua entrata in vigore (29 aprile 26), oppure anche a quelle già aperte ma con termine decadenziale decorrente dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Nel dubbio, ed in via prudenziale, il tribunale raccomanda ai curatori di attivarsi in modo tale da poter esercitare le eventuali azioni di responsabilità avverso amministratori e/o sindaci entro due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale. |